Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27170 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 06/10/2021), n.27170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

OPDINANZA

sul ricorso 25471-2019 proposto da:

C.M., domicilialo presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato EZIO NARDI;

– ricorrente –

contro

CA.AN., CI.DA., GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) –

GIA’ INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ci.Da. e Ca.An. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, C.M., chiedendone la condanna al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai lavori di ristrutturazione svolti da quest’ultimo nell’appartamento di titolarità degli attori, per la somma complessiva di Euro 43.105,00, oltre IVA su Euro 12.105,00, ed interessi;

la società assicuratrice del C., INA Assitalia S.p.a., pagò, ancor prima dell’inizio del giudizio, la somma di Euro 5.460,00 al Ci. e al Ca.;

costituitosi in giudizio, il C. contestò il fondamento della domanda attorea, chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la già menzionata compagnia assicurativa e propose domanda riconvenzionale per il pagamento di una fattura rimasta insoluta, relativa ai lavori svolti;

autorizzata la chiamata in causa, l’INA Assitalia S.p.a. si costituì in giudizio, ribadendo di aver già corrisposto agli attori la somma di Euro 5.460,00 e chiedendo il rigetto della domanda;

il Tribunale di Firenze, istruita la causa anche a mezzo c.t.u., accolse parzialmente la domanda degli attori, riconoscendo al Ci. e al Ca. la somma di erro 1.639,03, oltre IVA, dei quali Euro 739,00 a saldo dei danni materiali subiti ed Euro 900,00 a titolo di rimborso per il soggiorno in un residence, per essere stato l’appartamento inabitabile per alcuni giorni; accolse solo per Euro 739,00 la domanda di rivalsa del C. nei confronti dell’INA; in accoglimento della riconvenzionale del C., condannò, altresì, il Ci. e il Ca. al pagamento, in favore del convenuto, della somma di Euro 1.610,00, oltre interessi legali dalla fattura al saldo, e compensò le spese di lite tra le parti;

interpose appello C.M., chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la riforma della sentenza nella parte in cui disponeva il pagamento di Euro 900,00 a titolo di rimborso spese di soggiorno; chiese, inoltre, che fossero poste a carico di Ci. e Ca. le spese del giudizio di primo grado, o subordinatamente, che l’INA S.p.a. venisse condanna a rimborsargli le spese in relazione alla domanda di manleva;

Ci.Da. e Ca.An. rimasero contumaci;

l’INA S.p.a. si costituì chiedendo il rigetto dell’appello;

la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 30 gennaio 2019, accolse parzialmente l’appello e, previa compensazione del rispettivo debito/credito, e in ragione della riconvenzionale proposta dal C., dichiarò Ci. e Ca. tenuti al pagamento di Euro 710,00, oltre interessi maturati dalla data della fattura, nei confronti del primo, a titolo il saldo per le prestazioni di cui alla fattura (OMISSIS); rigettò la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal C. nei confronti del Ci. e del Ca. nonché la richiesta di condanna alle spese e competenze di lite e tecniche del giudizio di primo grado; compensò le spese di lite di quel grado tra C., Ci. e Ca.; condannò il C. a rifondere le spese processuali di quel grado in favore di INA Assitalia S.p.a., divenuta nel frattempo. Generali Italia S.p.A.;

avverso tale sentenza C.M. propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria;

non hanno svolto attività difensiva in questa sede il Ci., il Ca. e Generali Italia S.p.a..

Diritto

Considerato

che:

con il primo mezzo il ricorrente denunzia la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza fra i punti oggetto di gravame in sede d’appello ed il pronunciato. Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4”, perché la Corte di merito si sarebbe pronunziata in relazione alla debenza della somma di Euro 739,00, quale differenza tra la stima dei danni fatta dal C.T.U. e la somma pagata precedentemente da INA Assitalia S.p.a., da parte dello stesso ricorrente in favore degli attori, senza che ciò fosse stato oggetto dell’appello, comportando le conclusioni del ricorrente nell’atto di appello acquiescenza in relazione a tale debenza e non avendo le controparti proposte sul punto appello incidentale;

il motivo è inammissibile per carenza d’interesse all’impugnazione; non è possibile infatti apprezzare alcuna utilità giuridica che deriverebbe al ricorrente dall’accoglimento del motivo di gravame (Cass., 12/04/2013, n. 8934), né se ne ravvisa la soccombenza (Cass., 29/05/2018, n. 13395); d’altro canto, la Corte di appello è pervenuta alle sue determinazioni tenendo conto proprio delle censure proposte dall’appellante e dettagliatamente riportate a p. 3 della sentenza impugnata in questa sede, senza che al riguardo il ricorrente abbia mosso censure o obiezioni, non determinandosi così alcuna violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum;

con il secondo motivo il C. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., a proposito del capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la statuizione relativa al diritto al risarcimento del danno del Ca. e del Ci. per non aver potuto godere dell’appartamento durante i lavori di ripristino; il ricorrente deduce che la motivazione al riguardo sarebbe del tutto assente, perplessa, obiettivamente incomprensibile e meramente apparente; lamenta che non sarebbero stati indicati i fatti in base ai quali la Corte territoriale è pervenuta alla propria conclusione sia in relazione all’an che al quantum, e, in particolare, sostiene che quella Corte avrebbe dovuto evidenziare come fosse stata raggiunta la prova dell’inabitabilità dell’appartamento, per la presenza nello stesso di maestranze e materiali, e che la motivazione, oltre che apparente, sarebbe addirittura contraddittoria in relazione alla determinazione del quantum;

il motivo è infondato;

sulla base, evidentemente, di un accertamento in fatto (sottratto, pertanto, al sindacato della Corte di legittimità), la Corte di merito ha ritenuto che l’appartamento, nel tempo necessario alle riparazioni dei danni provocati dal C., fosse inabitabile a causa della presenza dei materiali di lavcro e delle maestranze; ha determinato la relativa voce di danno tenendo conto del tempo necessario per le riparazioni, quantificato in dieci giorni, sulla scorta di quanto indicato dal C.T.U. nel dare per scontata l’impossibilità di vivere nell’appartamento di cui si discute in causa (v. stralcio di relazione di c.t.u. riportato a p. 7 del ricorso) e ha, altresì, richiamato per relationem al riguardo e per la determinazione dell’entità di tale danno pure la motivazione della sentenza del primo grado, che ha equitativamente determinato in Euro 900,00 la somma spesa dagli attori per procurarsi, in tale periodo, un diverso luogo da abitare;

la Corte d’appello ha, quindi, esplicitato, in motivazione, tale ragionamento, richiamando e affermando di condividere sia il parere del consulente tecnico, sia la statuizione contenuta in sentenza di primo grado;

non ricorre, pertanto, nel caso di specie una motivazione meramente apparente, tale dovendo ritenersi quella che, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultimo, v. Cass. 30/06/2020, n. 13248; Cass., ord., 23/05/2019, n. 13977), né la motivazione della sentenza impugnata risulta affetta dagli ulteriori vizi lamentati dal ricorrente, essendo la stessa idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione; si evidenzia, peraltro, che la memoria ha la mera funzione di chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli o ampliarli con nuove censure;

con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione/falsa applicazione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), e delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.): violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3”, per aver la Corte d’appello presuntivamente ritenuto, senza che vi fossero elementi gravi, precisi e concordanti, che l’appartamento degli attori fosse stato occupato, per un periodo di dieci giorni, da materiali e maestranze, tali da renderlo inabitabile;

il motivo è inammissibile, in quanto, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificate come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, pere, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., ord. del 13/02/2020, n. 3531);

nel caso di specie, peraltro, il giudice d’appello, confermando sul punto quanto affermato dal Tribunale, partendo all’evidenza dal dato certo della necessità della presenza delle maestranze e dei materiali per l’esecuzione dei lavori nel tempo ragionevolmente congruo per procedere ai lavori nell’immobile, ha ritenuto presumibile che, dovendo svolgersi tali lavori, sussistessero condizioni ostative all’abitabilità dell’immobile stesso, tali da rendere necessario ai proprietari reperire una diversa sistemazione (Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541);

neppure è ammissibile la censura sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 17/06/2013, n. 15107; Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092);

con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento alla compensazione delle spese di lite con il Ci. e il Ca. e alla condanna alla spese in favore di INA Assitalia S.p.a.; sostiene il C. che la posizione di Ci. e Ca. sia quella di soccombenti, essendo stata la loro domanda sostanzialmente respinta in quanto gli stessi, in virtù dei rapporti di dare-avere non solo non hanno visto accolto la loro domanda di oltre Euro 43.000,00 ma, all’esito del giudizio di secondo grado, sono stati condannati a pagare, in favore del ricorrente, la somma di Euro 710,00; inoltre, vi sarebbe soccombenza dell’assicurazione, essendo stata questa condannata a tenere indenne il convenuto, sicché non sussisterebbe la soccombenza del C. nei confronti della sua compagnia assicuratrice e comunque la chiamata in causa di questa sarebbe risultata giustificata;

il motivo è fondato, in base alle assorbenti argomentazioni che seguono:

quanto alle spese tra l’attuale ricorrente e Ca.An. e Ci.Da., deve rilevarsi che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008 e che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis al presente giudizio, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza recipro4ì o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione;

nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto di compensare dette spese “sia in ragione della parziale soccombenza reciproca dell’appellante che in ragione della contumacia degli appellati”;

viste le domande formulate dalle parti, deve ritenersi non sussistente la soccombenza reciproca ravvisata dalla Corte di merito, atteso che la domanda degli attori è stata accolta solo in minima parte mentre la domanda riconvenzionale del convenuto – come limitata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, a seguito del parziale pagamento da parte degli attori, v. sentenza del Tribunale p. 6 e sentenza di secondo grado p. 6 – è stata totalmente accolta, pur avendo i giudici di merito proceduto alla compensazione dei rispettivi debiti/crediti); inoltre, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non rileva ai fini della regolamentazione delle spese, in particolare della loro compensazione, che gli appellati siano rimasti contumaci (arg. ex Cass., ord., 29/05/2018, n. 13498);

per quanto attiene poi alle spese di lite del terzo chiamato, si osserva che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., ord., 06/12/2019, n. 31889; Cass., 25/09/2019, n. 23948; Cass., ord., 17/09/2019, n. 23123), il che non risulta essersi verificato nel caso all’esame.

alla luce di quanto sopra evidenziato, va accolto il quarto motivo e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione;

stante l’accoglimento, ancorché parziale, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA