Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2717 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7036/2018 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Fattori Marco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 2 febbraio 2018 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso proposto da A.M. nei confronti del Ministero dell’interno avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

2. – Per la cassazione del decreto A.M. ha proposto ricorso per tre mezzi.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e successive modifiche, in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, censurando il decreto impugnato laddove aveva ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente non fosse credibile siccome contraddittoria e incoerente ed aveva omesso di considerare la situazione della zona del Paese di provenienza, collocata nel Punjab pakistano.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29 e 32, lamentando violazione del principio di non refoulement e dolendosi della mancata concessione della protezione umanitaria.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia in merito alla richiesta di concessione della protezione umanitaria del D.Lsg. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, sulla base delle condizioni di salute del richiedente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dall’inosservanza del precetto fissato dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone al ricorrente, per l’appunto a pena di inammissibilità, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame il ricorso si fonda sul verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale e sul contenuto del ricorso al Tribunale nonchè su ulteriore documentazione concernente la situazione del Paese di origine, documentazione riguardo alla quale è totalmente omessa la prescritta localizzazione.

2.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è in se stesso inammissibile.

2.2.1. – E’ inammissibile il primo motivo dal momento che esso non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, bensì soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, il quale ha ritenuto per un verso che la storia raccontata dal ricorrente non fosse credibile e, per altro verso, che non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, attesa la situazione del Punjab, valutata sulla base del rapporto EASO 2017.

Trattasi di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede.

2.2.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la credibilità della vicenda raccontata dal ricorrente, sottolineandone l’ampia genericità, la mancanza di circostanze e riferimenti probanti ed infine l’anomalia consistente nell’aver lasciato in pericolo il più stretti familiari in Pakistan: ed è ovvio che la non credibilità del racconto esclude in sè la sussistenza della situazione di vulnerabilità, tale da impedire il rimpatrio del richiedente. Affermazione, quella che precede, pienamente armonica con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, anche con riguardo alla protezione umanitaria non può evidentemente prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato, quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto è previsto quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641).

Ciò detto, il motivo in esame si dilunga inutilmente nell’astratto richiamo alla disciplina giuridica applicabile, e ad alcune decisioni giurisprudenziali, richiamo che conferisce al ricorso un’impostazione seriale, del tutto priva di collegamento con la specifica vicenda concernente A.M. (se non per i peraltro generici riferimenti alle condizioni di salute, alle quali è dedicato il successivo terzo motivo), di guisa che il motivo risulta in definitiva aspecifico, giacchè totalmente inidoneo a contrastare la ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della propria pronuncia.

2.2.3. – E’ inammissibile il terzo motivo.

Il decreto impugnato non contiene alcuna neppure approssimativa menzione ad una situazione di malattia del richiedente.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (in questo caso del decreto), è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Nel caso in esame si legge semplicemente a pagina 5 del ricorso per cassazione, che nel ricorso dinanzi al Tribunale sarebbero state evocate “le precarie condizioni di salute del ricorrente” non meglio identificate: ma detto richiamo non soddisfa il requisito dell’autosufficienza per la sua genericità, oltre che per la mancata localizzazione del ricorso al Tribunale, di cui si è già detto. Nel corpo del già esaminato secondo motivo, inoltre, si asserisce che il ricorrente sarebbe affetto da epatite C, ma non è dato comprendere da dove tale elemento istruttorio dovrebbe emergere, e si assume che in Pakistan non potrebbe ricevere cure adeguate, circostanza anche questa non desumibile dagli atti.

Dopodichè occorre aggiungere che la censura è altresì inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., giacchè la decisione sul punto è conforme al principio già affermato da questa Corte secondo cui il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641),

circostanza in questo caso neppure genericamente dedotta.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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