Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2717 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 08/02/2010), n.2717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7683-2005 proposto da:

P.M.L., (CF. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio

dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANCINELLI VALERIA;

– ricorrente –

contro

D.B.F., (COD. F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio

dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLI GIAMPIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato NICOLINI Gabriella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANCINELLI Valerla, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCIA Stefano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PAOLI Giampiero, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.B.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, P.M.L. esponendo di aver stipulato con la convenuta un contratto preliminare di vendita di un immobile sito in (OMISSIS), per la somma di L. 300.000.000 di cui L. 100.000.000 da versare subito quale caparra e con la clausola di immediato trasferimento ad esso attore, quale promissario acquirente, del possesso dell’immobile medesimo.

Esponeva altresì che, versata la caparra, e formalmente invitata la venditrice a presentarsi dinanzi al notaio B. per il (OMISSIS) alle ore 18 per la stipula dell’atto pubblico, la P. aveva omesso di comparire. Concludeva chiedendo dichiararsi l’inadempienza della convenuta all’obbligo di concludere il contratto definitivo e, per l’effetto, disporre il trasferimento coattivo, ex art. 2932 c.c., dell’immobile “de quo”, ordinando alla Conservatoria di effettuare le necessarie volturazioni a cura della parte attrice e a spese della convenuta.

Si costituiva la P. contestando la pretesa avversaria e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti ad opera dell’attore.

Eccepiva la convenuta che il preliminare era stato redatto in mancanza del suo consenso, in quanto, essendo di lingua (OMISSIS), non aveva compreso l’esatto significato delle espressioni contenute nell’atto.

In particolare, equivocando sui termini promittente e promissario, aveva ritenuto che la facoltà di chiedere la stipula del definitivo spettasse a lei e che la disponibilità del bene promesso dovesse rimanere a lei fino alla stipula del definitivo, tant’è che aveva consegnato le chiavi dell’immobile al D.B. al solo scopo di permettergli la visione dello stesso e ne aveva poi preteso l’immediata restituzione.

Chiedeva pertanto che il Tribunale pronunciasse l’annullamento del contratto preliminare, ai sensi degli artt. 1437 e 1439 c.c., ovvero la rescissione del medesimo per lesione “ultra dimidium”.

Con sentenza del 15 gennaio 2001 il GOA della Sezione Stralcio presso l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, disponeva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del villino sito in (OMISSIS), mandando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona di trascrivervi la sentenza; condannava l’attore a versare alla convenuta la residua somma di L. 200.000.000; respingeva la domanda riconvenzionale della P. e la condannava altresì alle spese del giudizio.

Sosteneva il GOA che l’attore aveva fornito la prova documentale dell’esistenza del preliminare, di aver versato la caparra da esso prevista, di aver offerto realmente l’estinzione del suo debito e di aver invitato formalmente la convenuta a presentarsi dal notaio per la stipula del definitivo. La P., al contrario, non aveva provato il fondamento della propria eccezione circa l’annullamento e la rescissione del contratto. Proposto gravame dalla soccombente,con sentenza del 20 dicembre 2004 la Corte d’appello di Ancona rigettava e dichiarava inammissibile l’impugnazione, accertava e dichiarava che il D.B. non era tenuto al pagamento degli interessi in favore della convenuta dalla data del 5.11.2001 sulla somma di L. 200.000.000 oggetto della gravata sentenza e condannava l’appellante alle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P. M.L. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso D.B.F.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Contesta la ricorrente la statuizione della Corte del merito secondo la quale vi sarebbe stato un valido consenso di essa P. sul contenuto del preliminare.

La circostanza sarebbe contraddetta da svariati elementi tra i quali,oltre alla mancata conoscenza della lingua italiana,essendo l’attuale ricorrente cittadina (OMISSIS), il mancato vaglio della prova documentale costituita dalla confessione del D.B., valida ed efficace ai sensi dell’art. 2735 c.c..

Invero nella lettera del (OMISSIS) l’attuale resistente aveva scritto ad essa P. che i termini dell’accordo per il preliminare erano: a) prezzo pari a L. 300.000.000; b) pagamento da effettuarsi quanto a L. 70.000.000 (poi divenuti 100.000.000) al compromesso,ed il resto entro tre anni; b) possibilità di effettuare interventi e modifiche strutturali da subito.

L’accordo non prevedeva : 1) la consegna ed il possesso immediato che non veniva indicato dal D.B.; 2) l’esclusione degli interessi per il periodo di dilazione; 3) l’esclusione dell’ipoteca legale a garanzia del credito della venditrice nel caso in cui la stipulazione fosse stata richiesta dall’acquirente prima del termine previsto per il saldo del prezzo; 4) la condizione della stipulazione del definitivo “ad libitum” del compratore; 5) la cessione di tutti gli arredi.

Tal che i punti “concordati amichevolmente”, precisamente indicati dal D.B. nella confessione, erano completamente diversi dal contenuto del preliminare,con indubbia influenza negativa sulla validità del consenso.

La doglianza non può essere accolta.

Invero la Corte marchigiana, con motivazione adeguata,esente da vizi logici e da errori giuridici, e pertanto insindacabile nell’attuale sede di legittimità, alla luce delle inequivocabili dichiarazioni rese dal teste notaio B. che aveva redatto il preliminare del (OMISSIS), ha ritenuto priva di pregio la tesi sostenuta dall’appellante P. circa il presunto dissenso e la mancata convergenza delle parti sui diversi elementi della convenzione a causa della non piena conoscenza della lingua italiana e, in particolare, dei termini giuridici da parte della medesima.

Il teste invero aveva precisato:

che per quanto riguardava la conoscenza della lingua italiana da parte della P. egli non aveva avuto in proposito alcun dubbio avendo colloquiato con la stessa in italiano, senza intermediari e senza problemi;

che per quanto concerneva la capacità d’intendere e di volere,nulla dal colloquio con le parti era trapelato da fargli dubitare della pienezza della capacità di entrambe,alle quali aveva anche spiegato le conseguenze,sia utili che onerose della immissione in possesso, così come stabilita nel preliminare, precisando che tra quelle onerose c’era anche il pagamento delle imposte.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c.; concomitante violazione degli artt. 1213 e 1214 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Contesta la ricorrente il fatto che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile la sua richiesta di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., comma 2 proposta da controparte, per inadempimento della medesima che non aveva eseguito la sua prestazione nè ne aveva fatto offerta nei modi di legge, sul presupposto che si trattasse di “domanda nuova”, come tale non proponibile in quella sede.

La doglianza è fondata.

L’attuale ricorrente, in sede di gravame di merito, aveva richiesto, in via subordinata gradata rispetto alla azione di nullità del contratto preliminare proposta in via principale,il rigetto della domanda del D.B. intesa al trasferimento in suo favore della proprietà dell’immobile, sul rilievo che il predetto non aveva eseguito la prestazione dovuta nè aveva offerto la stessa nei modi di legge.

La Corte anconetana ha ritenuto inammissibile tale richiesta trattandosi di domanda nuova poichè la P. non aveva mai chiesto nel giudizio di primo grado il rigetto della domanda avversaria ai sensi dell’art. 2932 c.c., comma 2 a causa del presunto inadempimento dell’acquirente D.B..

Senonchè, posto che la suindicata norma pone come condizione per l’accoglimento dell’istanza di trasferimento l’esecuzione da parte dell’acquirente della propria prestazione o l’offerta della stessa nei modi di legge, la Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che involgendo l’eccepito inadempimento del D. B. una questione attinente alle condizioni dell’azione dallo stesso proposta e quindi rilevabile d’ufficio, la stessa ben poteva essere svolta per la prima volta con l’atto di appello (vedi Cass. n. 3281/83,n. 9382/99,n. 23696/2004,n. 421/2006, n. 18493/2006,n. 11108/2007).

Nè va trascurato il rilievo che, nonostante la ritenuta novità della domanda, il giudice d’appello abbia, nella proposizione immediatamente successiva a tale statuizione, dato atto che “l’offerta del pagamento del residuo prezzo e(ra) stata effettuata dal D.B. secondo correttezza e buona fede” così pronunciandosi, in modo, tra l’altro, del tutto generico ed apodittico, in merito a ciò che poche righe prima era stato dallo stesso giudice sanzionato come inammissibile.

L’impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa alla stessa Corte in diversa composizione, la quale esaminerà la domanda della P., erroneamente ritenuta inammissibile, mentre resta assorbito il terzo motivo di ricorso denunciante la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione agli artt. 1218 e 1223 c.c..

Il giudice del rinvio provvederà anche a determinare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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