Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2717 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26022-2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO e ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
L.S.;
– intimato –
– avverso la sentenza n. 364/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 28/10/2013, R.G.N. 407/2012.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 28.10.2013, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da L.S. avverso la cartella esattoriale con cui gli erano stati richiesti contributi dovuti alla Gestione commercianti;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che L.S. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), per avere la Corte di merito ritenuto la sua decadenza dalla potestà di iscrivere a ruolo i contributi oggetto della cartella e relativi all’anno 2004, avendoli iscritti solo in data 28.9.2006 e dunque oltre l’anno di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25;
che il motivo è fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la previsione di cui al D.L. n. 78 del 2010, cit., art. 38, comma 12, stabilendo che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1.1.2004 dall’ente creditore, si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, di talchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta (così Cass. nn. 5963 del 2018 e 16307 del 2019);
che, non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020