Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2717 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2717 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 19251-2012 proposto da:
D’ANGELO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato
MARIO ANGINO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.
2017

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato –

4488

avverso

la

sentenza n.

4167/2011

della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 11/08/2011 R.G.N.
1201/2010.

Data pubblicazione: 05/02/2018

R.G. 19251/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 27 giugno – 11 agosto 2011, la Corte di
Appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente
alla regolazione delle spese, disponendo la condanna dell’INPS al
pagamento, in luogo della compensazione disposta dal primo giudice, in
considerazione della totale soccombenza dell’INPS per effetto del
riconoscimento del beneficio come preteso con la domanda azionata e

2. che avverso tale sentenza D’Angelo Michele ha proposto ricorso affidato
a due motivi, al quale l’INPS non ha opposto difese;

CONSIDERATO
3.

che, deducendo violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma,
cod.proc.civ., e omessa, insufficiente, erronea motivazione, il ricorrente
si duole della disposta compensazione, nonostante l’accoglimento del
gravame, e dell’illogicità e contraddittorietà del riferimento all’errore del
giudice di primo grado a suffragio della disposta compensazione delle
spese del gravame, per essere intrinseco alla riforma in appello un errore
del giudice di primo grado;

4.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

5.

che

il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. prevedeva: «se vi è

soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

6.

che tale disposizione è stata sostituita dalla legge 28 dicembre 2005, n.
263 (art. 2, comma 1), in vigore dal 10 marzo 2006 ed applicabile ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, comma
4, legge n. 263 del 2005 cit., come modificato dall’art. 39-quater, d. I.
30 dicembre 2005 n. 273, conv. in I. 23 febbraio 2006, n. 51), con
previsione del tenore:«se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione»;

7.

che, ratione temporis, la predetta modifica si applica nella specie, per
essere il giudizio di primo grado iniziato il 4 novembre 2008;

8.

che, nel giudizio in esame, il gravame è stato completamente accolto e
la disposta compensazione, suffragata solo dall’apodittica affermazione
dell’errore del giudice, intrinseco ad ogni gravame e alla riforma in

1

ha compensato le spese del gravame;

appello della decisione gravata, non risulta sorretta da motivazione
immune da vizi logici;

9.

che la sentenza va, pertanto, cassata in relazione alla censura accolta
e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va
decisa con la condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio
di appello, liquidate come in dispositivo;

10. che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;

La Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, determina le spese del giudizio di appello in
euro 557,75 per onorari, euro 380,00 per diritti, oltre accessori di legge
e IVA e CAP come per legge; condanna l’INPS al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
900,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2017

P.Q.M.

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