Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2717 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 04/02/2011), n.2717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19708-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ICAS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 33 presso lo

studio DI TANNO E ASSOCIATI-ST. LEG. TRIBUTARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PETRECCA STEFANO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato NICASTRO ROSAMARIA per delega Avv.

PETRECCA STEFANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO Apice, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza veniva emesso nei confronti della I.C.A.S. s.r.l. in liquidazione ad opera dell’Ufficio delle Entrate di Roma (OMISSIS), accertamento per omesse ritenute alla fonte per l’anno 1996, che la contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Roma per molteplici motivi, e tra l’altro invocando l’estensione al giudizio di un giudicato esterno formatosi sulla validità dei presupposti dell’atto impugnato.

Il giudice adito accoglieva il ricorso, ma l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riproponendo le difese nel merito già svolte nella precedente fase del giudizio a sostegno della legittimità dell’accertamento.

All’appello resisteva la contribuente eccependone innanzi tutto l’inammissibilità per il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza che aveva accolto il ricorso della società in virtù del giudicato esterno dedotto in giudizio, e il giudice del gravame, con sentenza n. 126/1/07, notificata in data 11.5.2007, rigettava l’impugnazione.

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso, notificato il 6/9.7.2007 l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, al cui accoglimento si è opposta la società con controricorso ritualmente notificato il 3.10.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente questa Suprema Corte che la sentenza impugnata si fonda con tutta evidenza su due distinte ragioni: la prima costituita dalla omessa censura da parte dell’appellante dell’autonoma ragione posta dalla C.T.P. a fondamento della decisione di primo grado con il puntuale richiamo alla copiosa giurisprudenza di legittimità in ordine all’efficacia del giudicato esterno, in riferimento a numerose sentenze definitive intervenute ad accertare l’insussistenza dei presupposti di fatto sui quali risultava fondato l’avviso di accertamento; la seconda, invece, costituita dall’autonoma valutazione di quel giudicato esterno.

Con i tre motivi di ricorso articolati l’Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti vizi della sentenza impugnata:

1 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, ove occorra, n. 4 c.p.c. per aver il giudice di merito deciso la controversia in forza di un preteso giudicato esterno, senza preliminarmente svolgere una verifica puntuale dei contenuti della sentenza richiamata, ai fini di accertarne la forza e l’efficacia di giudicato nel presente giudizio.

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, ove occorrer possa, n. 3 c.p.c. per aver il giudice di merito motivato in maniera assolutamente apodittica la sua decisione.

3 – Contraddittoria e in ogni caso insufficiente motivazione, in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Così facendo la ricorrente ha aggredito unicamente la seconda ratio decidendi, omettendo qualsiasi censura in merito alla prima.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte:

“In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa”. (così Cass. Sent.

8.2.2006, n. 2811; cfr. a SS.UU. sent. 8.8.2005, n. 16602).

Il ricorso in esame risulta pertanto inammissibile, e tale deve essere dichiarato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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