Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27169 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27169 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 21486-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2259

MARENDON NEREO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 04/12/2013

udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marendon Nereo, di professione ingegnere, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Modena awerso il
silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrare nei confronti dell’istanza volta ad ottenere il rimborso dell’IRAP
concernente il periodo di imposta compreso tra il 1998 ed il 2002.
Si costituiva l’Ufficio e deduceva, in via preliminare, l’intervenuto condono ex art. 7 L 289/2002; nel merito

La CTP accoglieva la domanda, con esclusione dell’anno 1998, in quanto nella detta annualità il
contribuente si era avvalso di collaboratori.
Con sentenza depositata in data 7-7-2008 la CTR Emilia Romagna, in parziale riforma dell’impugnata
statuizione, respingeva l’appello dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale del contribuente, ritenendo
dovuto il rimborso anche per l’anno 1998; in particolare la CTR, per quanto ancora rileva, evidenziava che la
non assoggettabilità nel caso concreto all’imposta sin dall’origine era da ritenere fatto diverso dalle
deduzioni ed agevolazioni, per le quali l’art. 9, comma 9, prima parte, della L 289/2002 prevedeva che la
definizione automatica rendesse definitiva la liquidazione delle imposte risultante dalla dichiarazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; il contribuente
non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli
artt. 7 e 9 L 289/2002, rilevava che, per espressa previsione di dette disposizioni, l’intervenuta definizione
agevolata impediva al contribuente la formulazione o la coltivazione di istanze di rimborso facenti perno
sulla non debenza di imposte risultanti dalle dichiarazioni definite per condono.
Il motivo è fondato.
Per condiviso principio di questa Corte, invero, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla
definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della
relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in
via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo
presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la
controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta
tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi
ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto
dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con q

sosteneva la sussistenza di un’apprezzabile struttura organizzativa.

eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. 1967/2012; v., in precedenza, anche Cass.
3841/2012; 3682/2007; 25240/2007).
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza; non essendo poi necessari
ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito ex art. 384 cpc con il rigetto del ricorso
introduttivo proposto dal contribuente.
In considerazione dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare

come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensare tra le parti le spese di lite del giudizio di
merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,
che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 27-6-2013 nella Camera di Consiglio della

quinta sez. civile.

tra le parti le spese del giudizio di merito; le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate

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