Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27168 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3616/2014 proposto da:

DIGBY DI P.B. & C. SAS, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LANCIOTTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore Avv.

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO GIAMMARINI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In relazione ad una controversia insorta fra la Digby s.a.s. di P.B. & C. (locatrice) e la (OMISSIS) s.r.l. in concordato preventivo (conduttrice), il Tribunale di Fermo dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio e condannò la (OMISSIS) al pagamento dell’indennità di occupazione dal mese di gennaio 2010 al 15.10.2010.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza, riducendo tuttavia l’importo dell’indennità di occupazione spettante alla locatrice.

Ha proposto ricorso per cassazione la Digby sas affidandosi a tre motivi; ha resistito il Fallimento intimato a mezzo di controricorso.

Anteriormente all’udienza di discussione è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore della Digby sas, nonchè, per adesione, dal curatore e dal difensore del fallimento controricorrente.

La rituale rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c..

Le spese di lite vanno compensate, come previsto dall’atto di rinuncia cui la controricorrente ha prestato adesione.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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