Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27168 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27168 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 3199-2007 proposto da:
DI CARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato
TANTALO MICHELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DI CARO FRANCESCO PAOLO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 04/12/2013

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 95/2005 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 19/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato TANTALO delega
Avvocato DI CARO che si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Caro Francesco impugnava dinanzi alla CTP di Matera la cartella esattoriale, notificatagli ad opera della
RITRIMAT SpA – Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione Tributi per la Provincia di Matera-,
relativa alla liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata dal
contribuente in data 30 giugno 1994 e relativa al periodo d’imposta 1993.
L’adita CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente il lamentato difetto di motivazione dell’impugnata
cartella.
Con sentenza depositata il 19-1-2006 la CTR Basilicata, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle
Entrate di Matera, dichiarava dovute le imposte di cui alla detta cartella, sostenendo che apparivano
“esistenti tutti i presupposti per l’esercizio impositivo da parte dell’Ufficio, giustificato e legittimato da
specifici riferimenti legislativi”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a sette motivi; l’Agenzia
si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo di ricorso, da esaminare con precedenza rispetto agli altri per esigenze di ordine logico,
l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 4 cpc- nullità della sentenza in relazione all’art. 36 d.lgs 546/92,
deduceva che la CTR aveva omesso qualsiasi indicazione circa i motivi in fatto e diritto del proprio
pronunciamento
Il motivo è fondato.
Come sopra esposto la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio, limitandosi a rilevare che apparivano “esistenti
tutti i presupposti per l’esercizio impositivo da parte dell’Ufficio, giustificato e legittimato da specifici
riferimenti legislativi”.
Siffatta motivazione, estrinsecandosi in argomentazioni sfornite di riferimenti specifici e puntuali al
rapporto tributario in contestazione ed assolutamente non idonee a rivelare la “ratio decidendi” , è solo
apparente ed è da ritenere sostanzialmente omessa; ne consegue, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 cpc e
36 d.lgs 546/92, la nullità della sentenza per difetto di un indispensabile requisito di forma.
L’accoglimento di siffatto motivo, di natura preliminare, rende superfluo l’esame degli altri, da ritenere
assorbiti.

-I

7

ESENTE DA
AI SE 1 DL
N. 13

r

AlAltalA UtIBUTAWA
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, per
nuovo esame alla CTR Basilicata, diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle
spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, alla CTR Basilicata,
diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio

Così deciso in Roma i • ata 27-6-2013 nella Camera di Consiglio della quinta

sez. civile.

di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA