Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27167 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17010-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AGNESE LATERZA CRISTOFARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE D’ACUNTO, FRANCESCO

MARIA D’ACUNTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2236/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente, negando di disporre di una autonoma organizzazione, proponeva ricorso avverso il diniego dell’Agenzia delle entrate relativa all’istanza di rimborso IRAP per gli anni di imposta 2011 – 2014;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente all’anno di imposta 2011 in quanto il contribuente, per quella annualità, era ormai decaduto dalla possibilità di chiedere il rimborso mentre per le restanti annualità rilevava che egli aveva esercitato la sua professione avvalendosi di una unità di personale con mansioni di segreteria nonchè di collaborazioni esterne per attività non inerenti strettamente le incombenze di promotore finanziario, con l’ausilio di mezzi specifici – pc, mobilio, autovettura, motociclo, smartphone e fotocopiatrice indispensabili per l’esercizio della professione stessa – e quindi senza una autonoma organizzazione perchè il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto indispensabile per essere soggetto passivo dell’IRAP, si ha solo quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;

che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., in quanto nella specie sarebbe presente un’autonoma organizzazione, la cui prova è stata illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate;

considerato che questa Corte, relativamente al significato dell’espressione “autonoma organizzazione” in tema di IRAP si è così espressa:

in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; analogamente Cass. 19 aprile 2018, n. 9786; Cass. 21 marzo 2012, n. 4492);

ritenuto che la sentenza della CTP, è censurabile laddove di fronte ad un principio di diritto che individua una autonoma organizzazione nella circostanza che il promotore finanziario impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui – non ha spiegato perchè non dovrebbe appunto potersi riconoscere l’autonoma organizzazione nonostante il contribuente si sia avvalso, per l’esercizio della sua professione, non solo di mezzi specifici – pc, mobilio, autovettura, motociclo, smartphone e fotocopiatrice – tipici e normali per l’esercizio della professione stessa e dunque non decisivi al fine della possibilità di individuare l’autonoma organizzazione, ma anche di una segreteria (non potendosi a tal proposito invocare Cass. 19 aprile 2018, n. 9786, che ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria, in quanto l’attività di medico è ben diversa da quella di promotore finanziario ed è socialmente riconosciuto che per la prima professione l’ausilio di una segreteria sia ben più importante che per il promotore finanziario) e soprattutto di non meglio specificate (sia quantitativamente che qualitativamente: ossia sia quanto alla loro importanza economica che all’inerenza rispetto alla professione svolta) “collaborazioni esterne per attività non “inerenti” strettamente le incombenze di promotore finanziario”, mentre sarebbe spettato al contribuente secondo il principio di diritto in precedenza esposto – la prova dell’assenza di una autonoma organizzazione, specie con riferimento alla suddetta “non inerenza”, dal momento che appare ictu oculi evidente l’intrinseca contraddittorietà della sentenza della CTR laddove afferma che il promotore finanziario si è avvalso per l’esercizio della sua attività di “collaborazioni esterne per attività non “inerenti” strettamente le incombenze di promotore finanziario”, dal momento che se tali collaborazioni non fossero inerenti, coerenti e utili all’attività non si capirebbe per quale motivo il promotore se ne sia avvalso;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e quindi il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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