Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27166 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SETINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26640-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PINESCHI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3975/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ALBERTO MEZZETTI;

udito l’Avvocato MASSIMO PINESCHI;

udito l’Avvocato CARLO DE PORCELLINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 369 c.p.c. (relata di notifica sentenza impugnata);

inammissibilità controricorso M.; in subordine manifesta

infondatezza del ricorso, condanna aggravata alle spese e

statuizione sul C.U.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. propose opposizione tardiva – ex art. 650 c.p.c. – avverso il decreto ingiuntivo, emesso ad istanza del fratello S.R. per un importo di 9.250.000,00 Euro, col quale erano state liquidate spese per oltre 6.000,00 Euro in favore del difensore del ricorrente, avv. M.M., dichiaratosi antistatario.

L’opponente lamentò di non avere ricevuto la notifica del decreto e sostenne di averne avuto notizia solo a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti, quale debitor debitoris, in forza di un decreto ingiuntivo che l’avv. M. aveva ottenuto nei confronti del proprio assistito S.R. e relativo al pagamento di competenze (pari a 1.665.000,00 Euro) spettanti in virtù di patto di quota lite concernente proprio il credito di cui al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di S.M.; ciò premesso e dato atto di un accordo transattivo intervenuto col fratello, l’opponente chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L’opposto si costituì in giudizio dichiarando di aderire alla richiesta dell’opponente.

Intervenne nel giudizio l’avv. M. contestando, sotto più profili, l’ammissibilità dell’opposizione tardiva e assumendo la definitività del decreto.

Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò cessata la materia del contendere fra M. e S.R.; inoltre dichiarò inammissibile l’intervento svolto dall’avv. M. e condannò quest’ultimo a rifondere le spese di lite in favore dell’opponente, liquidandole in relazione al valore della causa risultante dall’importo del decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado e, respinta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta da Marco Sperone, ha compensato per un terzo le spese di lite, condannando il M. al pagamento dei restanti due terzi.

Ha proposto ricorso per cassazione il M., affidandosi a sei motivi; hanno resistito – con distinti controricorsi – M. e S.R..

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritenuta l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal M., in considerazione dell’interesse dell’appellante a veder rimossa una decisione a lui sfavorevole, la Corte di Appello ha ritenuto che:

– la questione della legittimazione del difensore antistarario a intervenire nel giudizio di opposizione avverso il d.i. col quale sia stata disposta la distrazione delle spese in suo favore è “valutabile dal giudice anche indipendentemente dalla posizione che abbiano assunto le parti originarie del processo, ovvero da una loro tempestiva contestazione” ed era stata correttamente risolta in giudice, atteso che “la senso negativo dal primo richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore che se ne sia dichiarato anticipatario comporta esclusivamente la sostituzione del soggetto in favore” del quale “il giudice effettua la liquidazione ma non è tale da instaurare un rapporto di natura sostanziale fra il medesimo difensore e la controparte”, cosicchè non v’è necessità, per l’ingiunto, di opporre il decreto ingiuntivo anche nei confronti del difensore in favore del quale siano state liquidate le spese e, per altro verso, “il difensore antistatario, non essendo parte del giudizio, ovvero essendolo solo quando sorga questione sulla distrazione, non è legittimato ad impugnare la sentenza se non su questo punto, ovvero quando l’impugnazione investa direttamente ed esplicitamente questa pronuncia, non potendo invece impugnarla sugli altri aspetti, ivi compresa la quantificazione delle spese liquidate”;

-correttamente il primo giudice aveva parametrato le spese poste a carico dell’intervenuto al valore dell’intero credito ingiunto (e non all’importo delle spese liquidate all’antistatario) giacchè l’opposizione era volta a contestare l’ammissibilità dell’opposizione tardiva e ad escluderne la fondatezza nel merito e, quindi, a sostenere la legittimità della pretesa azionata in via monitoria; l’intervento non era stato effettuato, infatti, “al solo fine di tutelare il proprio diritto alla percezione delle spese liquidate in decreto ingiuntivo”, “ma al precipuo fine di mantenere in vita e difendere la validità ed efficacia del decreto opposto da S.M.” che “rappresentava il titolo della pretesa creditoria azionata dal dante causa dell’avv. M.M.” (in relazione al patto di quota lite intercorso con S.R.); il primo giudice aveva dunque liquidato le spese “in maniera del tutto coerente rispetto alla posizione” assunta dall’intervenuto.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. – legitimatio ad causam o ad processum – violazione degli artt. 102-105 c.p.c.”), il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto che l’intervento ponesse una mera questione di legitimatio ad causam (non sollevata dalle parti, ma rilevabile d’ufficio) e non anche questioni attinenti “alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio” che, concernendo il merito della causa, non avrebbero potuto essere rilevate d’ufficio.

3. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e sulla inammissibilità dell’opposizione tardiva, assumendo che l’opponente non aveva fornito alcuna prova circa l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo che – viceversa e per le ragioni indicate nell’illustrazione del motivo – era stata ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

4. Il terzo motivo (“inammissibilità dell’opposizione tardiva e violazione dell’art. 650 c.p.c., comma 3 e dell’art. 112 c.p.c.”), censura la sentenza per non aver ritenuto inammissibile l’opposizione anche per il fatto che era stata proposta ben oltre il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

5. Gli ultimi tre motivi attengono alla liquidazione delle spese dei due gradi di merito.

5.1. Il quarto denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 140 del 2012, in relazione all’individuazione del valore della controversia rispetto al quale erano state determinate le spese di lite: rileva il ricorrente che, a seguito della cessazione della materia del contendere fra le due parti principali, “la controversia residua era certamente limitata al solo valore del credito antistatario (Euro 6.013,00 Euro)” e, comunque, non superiore allo scaglione del “valore indeterminabile”.

5.2. Il quinto motivo denuncia – in subordine – “erronea determinazione delle tariffe in appello ed errata compensazione quantitativa delle spese violazione dell’art. 345 c.p.c.”: assume il ricorrente che la compensazione per un terzo (a fronte del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.) e la residua condanna alle spese avrebbero dovuto essere effettuate “sulla base del valore residuo della controversia (Euro 50.505,54 oltre oneri) e non sulla base del valore iniziale del d.i.”.

5.3. Col sesto motivo (“spese giudiziali nella misura minima ex D.M. 10 marzo 2014, art. 55 – omessa pronunzia – art. 112 c.p.c.”), il ricorrente si duole – “in estremo subordine” – che il giudice del gravame, pur applicando i minimi di tariffa per il giudizio di appello, non abbia ridotto la liquidazione di primo grado che, invece, aveva applicato i valori medi.

6. In ordine al primo motivo, si osserva che: – correttamente la Corte – come già il Tribunale – ha esaminato prioritariamente la questione della legittimazione del M. a proporre l’intervento;

– altrettanto correttamente la Corte ha escluso la possibilità del difensore antistatario di interloquire sulla questione della ammissibilità dell’opposizione tardiva: egli non era parte del giudizio e sarebbe stato legittimato a intervenire soltanto se l’opposizione avesse riguardato proprio la circostanza dell’avvenuta distrazione delle spese;

– la soluzione è dunque conforme all’orientamento consolidato formatosi in materia di legittimazione dell’antistatario a proporre impugnazione (cfr. Cass. n. 4378/1985, Cass. n. 8458/1995, Cass. n. 3624/2001, Cass. n. 9062/2010) che può essere applicato anche al caso dell’intervento nel giudizio di opposizione a d.i., giacchè la questione attiene, in entrambe le ipotesi, alla possibilità del difensore antistatario di assumere veste di parte nel giudizio in cui gli sono state distratte le spese;

– peraltro la censura mossa col primo motivo non investe specificamente questo profilo, ma si ferma a censurare la Corte per avere ritenuto rilevabile d’ufficio (in difetto di contestazioni delle parti) il difetto di legitimatio ad causam a fronte di un intervento che atteneva “alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio”, ossia a profili di merito non rilevabili d’ufficio;

Tale censura è evidentemente infondata giacchè la questione della possibilità, per un soggetto che non sia parte della controversia, di intervenire nel giudizio attiene evidentemente alla legitimatio ad causam (in senso ampio) ed è rilevabile d’ufficio, in quanto attiene al “governo” del procedimento da parte del giudice (che non può essere rimesso al potere dispositivo delle parti); la circostanza che il M. avesse dedotto anche numerose “questioni di merito” non vale ovviamente ad escludere il vaglio preliminare della Corte sulla stessa possibilità di proporre quelle questioni: costituisce, al contrario, la riprova della correttezza della decisione che ha escluso la legittimazione all’intervento proprio perchè proponeva questioni riservate alle parti del giudizio (opponente ed opposto) e non afferiva all’unica questione rispetto alla quale il M. avrebbe potuto interloquire (ossia il fatto della liquidazione in favore del difensore, che tuttavia non costituiva oggetto del giudizio di opposizione).

Il primo motivo va dunque rigettato alla luce del principio secondo cui il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese liquidate col decreto ingiuntivo, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione avverso il decreto se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non estesa alla sussistenza del credito ingiunto o alla misura delle spese liquidate.

3. I motivi secondo è terzo risultano assorbiti, in quanto attengono a questioni concernenti l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, che – per quanto ritenuto sub 2 – il M. non era legittimato a proporre.

4. Sono infondate anche le censure di cui agli ultimi tre motivi, relativi al quantum liquidato a carico del M. nei due giudizi di merito, in quanto:

– con l’intervento, il M. non ha affrontato questioni attinenti alla distrazione delle spese (non dedotte in causa da alcuna delle parti) – ma ha sostenuto l’inammissibilità tardiva e la definitività del credito a carico di M. il valore della tale credito, nè poteva assumere rilievo la circostanza che fosse stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al credito ingiunto;

– anche nel giudizio di appello, il M. ha continuato a sostenere (cfr. terzo e quarto motivo) l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, in funzione della dichiarazione di definitività del decreto ingiuntivo opposto; non v’era dunque ragione per parametrare le spese di lite ad un importo inferiore all’intero credito sanzionato col decreto ingiuntivo;

– inammissibile è, infine, la censura svolta col sesto motivo giacchè non è censurabile la scelta del giudice di appello di liquidare le spese nella misura minima conseguente all’applicazione dei parametri e di non modificare la liquidazione operata dal primo giudice sulla base dei valori medi, una volta che in ciascuno dei due giudizi siano stati osservati i limiti minimi e massimi.

5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono anch’esse parametrate al valore della causa come sopra individuato.

6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, liquidate, per ciascuno di essi, in Euro 19.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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