Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27166 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27166 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 455-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013

legis;
– ricorrenti –

2253
contro
MAIOLO GIUSEPPINA, ROCCA MICHELE;

– intimati avverso la sentenza n. 81/2006 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 04/12/2013

MILANO, depositata il 27/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rocca Michele e Maiolo Giuseppina proponevano ricorso dinanzi alla CTP di Lecco avverso
l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Lecco, sulla base dei parametri
di cui al DPCM 29-1-1996 (come modificato dal DPCM 27-3-1997, ai sensi dell’art. 3, commi
181 e 183, L. 549/1995), aveva rilevato per l’anno 1996 uno scostamento di euro 11.208,14
tra quanto dichiarato e quanto risultante dai detti parametri, rideterminando di conseguenza

A sostegno del ricorso adducevano, tra l’altro, lo scarso rendimento dell’impresa, costituita da
due esercizi commerciali di ristorazione.
L’adita CTP rigettava il ricorso.
Con sentenza depositata il 27-7-2006 la CTR Lombardia, in accoglimento dell’appello dei
contribuenti, riformava l’impugnata decisione; in particolare la CTR evidenziava che
quest’ultimi, sin dal primo grado, avevano fornito elementi indiziari di indubbia gravità e
concordanza, idonei come tali a contrastare l’applicazione dei parametri; nello specifico,
riteneva chiaro indice di difficoltà finanziaria la documentata circostanza che le unità
immobiliari destinate agli esercizi commerciali in questione, ed altre unità immobiliari,
fossero state oggetto di esecuzione forzata, evidentemente a causa del mancato pagamento di
alcune rate di mutuo; riteneva, invece, non significativi al riguardo, in senso contrario, né il
constatato aumento (da un anno all’altro) del costo del venduto né il fatto che i due locali
fossero aperti da diversi anni.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; i contribuenti non svolgevano attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, comma 181, L. 549/95, rilevava che detta norma spostava sul
contribuente l’onere probatorio di dimostrare che il reddito effettivamente perseguito era
inferiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri; nel caso di specie, invece, nulla in
senso contrario ai parametri era stato dimostrato dai contribuenti ed il Giudice aveva
sostituito le risultanze dell’accertamento con proprie valutazioni di fatto (inerenti l’aume o

il reddito da lavoro autonomo dei detti contribuenti.

da un anno all’altro- del costo del venduto ed il fatto che i due locali fossero aperti da diversi
anni).
Il motivo è infondato.
Siffatto motivo, invero, in primo luogo non coglie la ratio decidendi dell’impugnata
statuizione, che, come sopra evidenziato, ha ritenuto valida la giustificazione addotta dai

finanziarie) non per le su esposte “valutazioni di fatto”, ma perché ha riscontrato la effettiva
sussistenza delle denunciate “difficoltà finanziarie” attraverso la prodotta documentazione
attestante che le unità immobiliari destinate agli esercizi commerciali ove si svolgeva l’attività
in questione (ed altre unità immobiliari) erano state “oggetto di esecuzione forzata portata a
termine con decreti di trasferimento e precetti per rilascio, a seguito di pignoramento
promosso dal Credito Fondiario CARIPLO”.
Il motivo è, comunque, infondato anche nel merito.
Per costante e condiviso principio di questa S.C., invero, “la procedura di accertamento
tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è
“ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé
considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la
nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare,
senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano
l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la
specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione
dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere
integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le
ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del
contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice
tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da
dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al
riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e
dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia
risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, p

contribuenti (scarso rendimento dell’impresa nel periodo considerato, a causa di difficoltà

egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare
l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto
dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale
invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass.
Sez. Unite 26635/2009; conf., tra le tante altre successive, Cass 12558/2010 e Cass.
13594/2010).

(come su precisato) in concreto la specifica situazione del contribuente sulla base delle
giustificazioni dallo stesso presentate, e ritenendo che la stessa fosse idonea a contrastare
l’applicazione dei parametri.
Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducevano -ex art. 360 n. 5 cpc- motivazione
insufficiente e, in particolare, rilevavano che l’onere motivazionale era stato assolto solo in
apparenza, è inammissibile, e, comunque, infondato.
La complessiva doglianza è, infatti, materialmente priva del “momento di sintesi”, richiesto in
tutte le ipotesi di vizio sussumibile nel n. 5 dell’ art 360 c.p.c.; ed invero, per costante e
condiviso principio di questa Corte, nel caso previsto dall’ articolo 360, primo comma, n. 5, l’
illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè un’ indicazione riassuntiva e sintetica, che
costituisca un quid pluris rispetto all’ illustrazione del motivo e che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “rado” che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla
S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
Il motivo è, comunque, infondato, atteso che, come sopra già evidenziato, la CTR ha ben
motivato il suo convincimento in ordine alla sussistenza ed alla validità delle giustificazioni
addotte dai contribuenti al fine di superare il dato risultante dalla mera applicazione dei
parametri.

Nel caso di specie la CTR ha fatto, nel complesso corretto uso di tali principi, esaminando

ESENTE
AlSENSi1T,
N. 131
MATERL -: i
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo i contribuenti svolto in questa sede attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 27-6-2013 nella Camera di Consiglio della quinta sez. civile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA