Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27165 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 27/11/2020), n.27165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 71/2020 proposto da:

O.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza N. 13662/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 12/11/2019 R.G.N. 1016/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.B. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 19 novembre 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del (OMISSIS), ove avrebbe intrapreso una relazione omosessuale di cui non ha saputo specificare la durata per poi trasferirsi nella citta di (OMISSIS) e che aveva lasciato il suo Paese alla volta della Libia per effetto della intenzione della propria zia di accusarlo per altra relazione con un uomo;

– aveva aggiunto che in Libia era rimasto per circa tre anni, giungendo in Italia il (OMISSIS);

– il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitarie richieste;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non ha spiegato alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E), artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– con il secondo motivo si denunzia l’omessa pronunzia sui motivi di gravame per motivazione apparente;

– il secondo motivo è inammissibile;

– per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr., fra le più recenti, Cass. n. 3819 del 14/02/2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito;

– nel caso di specie, il Tribunale ha approfonditamente argomentato circa la propria condivisione delle conclusioni della Commissione escludendo la sussistenza, in fatto, di elementi, addotti dal ricorrente, da cui potesse evincersi la sussistenza dei presupposti della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in ordine al fondato timore di essere perseguitato per l’appartenenza a un’etnia, associazione, credo politico o religioso o per le proprie tendenze e stile di vita nonchè dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria;

– occorre poi rilevare che il Tribunale ha condiviso espressamente la argomentata valutazione operata dalla Commissione territoriale in ordine alla non credibilità del racconto del richiedente, evidenziando, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese, prive di elementi di riscontro, e l’incoerenza del nucleo essenziale del racconto medesimo, pervenendo alla conclusione della incoerenza delle dichiarazioni rese non essendo stato in grado il richiedente di circostanziare la vicenda con l’indicazione di elementi (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali e determinanti l’espatrio nè emergendo un “sincero sforzo” volto a specificare la domanda;

– in particolare, ha sottolineato come il ricorrente nulla sapesse indicare circa il momento in cui aveva iniziato a provare attrazione per altri uomini, cosa provasse per il compagno ed a quale età avesse incominciato ad avere rapporti, nè essendo stato in grado di circostanziare le relazioni e l’accadimento sulla spiaggia che avrebbe determinato la scoperta della sua omosessualità;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione, riferita alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs.;

– ne consegue che, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096);

– il Tribunale, inoltre, si sofferma in modo approfondito sulla situazione del Paese d’origine escludendo che dall’EASO, dall’UNHCR e dal sito del Ministero degli Affari Esteri venisse segnalata qualsivoglia situazione di allarme diversa rispetto ad un aumento della criminalità comune a causa della povertà o collegata all’estrazione dell’oro e riporta dettagliatamente anche il report di Freedom in the World pubblicato nel 2018 da cui risulta, fra l’altro, l’elezione pacifica e del candidato del New Patriotic Party nominato Presidente del Paese;

– il Tribunale ha, quindi, ritenuto altresì l’insussistenza di circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine, nè che le temute ripercussioni in caso di rientro potessero integrare i presupposti del c.d. danno grave in relazione alle possibili conseguenze, tenuto anche conto che nello Stato di provenienza sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero in grado comunque di proteggerlo;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del gravo danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivi dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, già la non credibilità del narrato mina la possibilità di comparazione fra le situazione del ricorrente in Italia e nel Ghana (sul punto, Cass. n. 11267/2019) ed inoltre il Collegio, dopo aver argomentato sulla irretroattività sezioni di cui al D.L. n. 113 del 2018, ha, tuttavia, ribadito come la ratio della protezione umanitaria debba rinvenirsi nel non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità;

– la mera allegazione di condizioni migliori nel paese di accoglienza non è, quindi, sufficiente qualora nel paese di ritorno si registrino condizioni di vita che consentano l’esercizio dei diritti minimi;

– nel caso di specie secondo il Tribunale, l’esistenza nel Paese del Ghana di strumenti istituzionali o privati di protezione, l’ambiente socio

– culturale e la condizione personale comunque consentirebbero al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti minimi mentre la Corte ha escluso che la produzione di un singolo cedolino potesse configurare un livello di integrazione in Italia tale da escludere il reimpatrio;

– tali valutazioni, in quanto di merito, sono sottratte al sindacato di legittimità;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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