Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27165 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4681/2008 proposto da:

ENTE OPERA PIA FONTANIVA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4,

presso lo studio dell’avvocato COEN Stefano, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FONTANIVA UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

sul ricorso 8831/2008 proposto da:

COMUNE DI FONTANIVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTI

UMBERTO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ENTE OPERA PIA FONTANIVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2007 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il resistente l’Avvocato SANTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.1.2007 n. 34 la CTR della regione Veneto sez. 22 Venezia rigettava l’appello proposto dall’Ente Opera Pia Fontaniva e confermava la sentenza di prime cure ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Fontanviva il 16.12.2005 con i quali veniva determinata rispettivamente in Euro 539,38 per l’anno 2001, ed in Euro 6.472,64 per l’anno 2002, la imposta dovuta a titolo ICI e relativa ad un immobile di proprietà del predetto ente.

I Giudici di appello:

– ritenevano gli avvisi adeguatamente motivati, rilevando altresì che spettava al contribuente fornire prova di eventuali esenzioni d’imposta;

– escludevano che il Comune fosse incorso in decadenza in quanto i termini per l’accertamento della imposta in scadenza al 31.1.2004 erano stati prorogati, “limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successivè”, al 31.12.2005 dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 67 (recte: art. 1, comma 67);

– ritenevano comunque sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., la eccepita nullità delle notifiche degli avvisi, avendo il contribuente proposto tempestiva impugnazione, dimostrando pertanto di aver avuto ampia conoscenza degli esatti termini delle pretese fiscali.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ente Opera Pia Fontanviva affidando la impugnazione a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve disporsi preliminarmente la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Esame dei motivi del ricorso principale.

2.1 Con il primo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento, così violando la L. n. 241 del 1990, art. 3, la L. n. 212 del 2000, art. 7 e il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 2 e 2 bis, in quanto non avrebbe addossato alla Amministrazione finanziaria l’onere di motivare e confutare la dichiarazione 30.7.2002 con la quale l’ente dichiarava ai fini ICI che l’immobile era in esenzione d’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), dovendo a tal fini distinguersi la ipotesi in cui l’accertamento dell’Ufficio segua ad omessa dichiarazione, da quella in cui segua invece a dichiarazione infedele.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, disciplina l’obbligo di “dichiarazione”, posto a carico del soggetto passivo, distinguendolo dall’obbligo di “denuncia delle successive (eventuali) variazioni”.

L’obbligo di dichiarazione -che se non variato produce effetto anche per i successivi anni di imposta- concerne “gli immobili posseduti nel territorio dello con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7”: risulta dunque privo di fondamento l’assunto della ricorrente secondo cui dalla presentazione di una “dichiarazione” ai fini ICI, non richiesta ex lege, relativa ad immobile esente da imposta, deriverebbe una diversa modulazione dell’onere di motivazione degli avvisi di accertamento, a carico del Comune, estesa anche alla insussistenza dei presupposti di esenzione e di fornire le relative prove.

Ed infatti la mera affermazione del contribuente del diritto a non essere assoggettato a tributo ricorrendo una delle ipotesi di esenzione d’imposta previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, non vale a gravare l’Amministrazione della prova negativa, laddove, in applicazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., colui che afferma in giudizio un diritto è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. Ne consegue che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dei rapporti tributari, la Amministrazione finanziaria che vanta una pretesa nei confronti del contribuente è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto di imposta come individuati dalla norma impositiva, mentre, proprio in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva -e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva- operata dalle norme agevolatrici e di esenzione, è il soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio che deve adempiere all’onere di allegazione e dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione (cfr. con specifico riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), Corte cass. 5^ sez. 26.10.2005 n. 20776;

id. 5^ sez. 29.2.2008 n. 5485; id. 5^ sez. 17.9.2010 n. 19731, che attribuiscono al contribuente l’onere della prova dell’elemento oggettivo della assistenzialità in relazione al tipo di attività in concreto svolta nell’immobile).

Inconferente appare il richiamo, contenuto nel ricorso, al precedente di questa Corte n. 1417/2005 attesa la diversità della fattispecie accertata in quel giudizio (la pretesa fiscale andava ad incidere su una situazione di interesse oppositivo e non pretensivo del contribuente, vertendo sulla revoca di una agevolazione precedentemente riconosciuta al contribuente, e dunque spettava alla PA allegare e dimostrare i fatti sopravvenuti e le conseguenti ragioni giuridiche che avevano immutato la situazione preesistente facendo venir meno i presupposti del beneficio).

2.2 Con il secondo motivo la parte denuncia il vizio di omessa pronuncia su specifico motivo di gravame (in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), concernente la nullità dell’avviso motivato “per relationem” in quanto notificato privo degli allegati.

Nella seconda parte del primo motivo la ricorrente aveva prospettato, sotto altro profilo (violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7), la identica questione sostenendo che i Giudici di appello avrebbero erroneamente riconosciuto la legittimità degli avvisi di accertamento motivati “per relationem” sebbene “gli atti amministrativi e presupposte da essi richiamati non fossero stati allegati e portati a conoscenza del contribuente.

Premessa la palese incompatibilità delle censure, presupponendo la prima il mancato esame del motivo di gravame e la seconda, al contrario, che tale esame si sia svolto ma con errore di giudizio nella interpretazione od applicazione della norma di diritto, ritiene il Collegio che entrambe le censure vadano egualmente incontro alla pronuncia di inammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza.

La parte ricorrente, infatti, si è limitata a riferire che con i motivi di gravame venivano reiterati gli stessi rilievi formulati con il ricorso introduttivo, tra cui -pag. 3 ricorso- la eccezione di nullità degli avvisi per mancata allegazione “della Delib. Comunale 15 febbraio 2007, n. 21”.

Orbene come ha avuto modo di osservare questa Corte non tutti gli atti espressamente richiamati nell’avviso di accertamento debbono essere necessariamente allegati, dovendo essere interpretata la disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis (comma aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, applicabile “ratione temporis”, che costituisce il diretto derivato delle norme di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3 ed alla L. n. 212 del 2000, art. 7, sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari) secondo criteri di ragionevolezza ed evitando inutili complicazioni di tipo formale, le quali, ove non sussista una effettiva esigenza di garanzia della conoscenza da parte del contribuente delle ragioni della pretesa fiscale, verrebbero a risolversi in un ostacolo alla attuazione del principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. (cfr. Corte cass. 5^ sez. 17.10.2008 n. 25371; id. 5^ sez. 18.12.2009 n. 26683). Ne consegue che l’obbligo di allegazione sussiste esclusivamente per quegli atti il cui contenuto rivesta carattere essenziale per la esatta comprensione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, e non anche per gli atti che, se pure indicati nell’avviso, tale funzione non svolgano, come è dato ravvisare nella ipotesi di atti il cui contenuto sia conosciuto dal contribuente (per averne avuto precedente notizia) o sia legalmente considerato tale (come nel caso di atti regolamentari od a contenuto generale per i quali siano prescritte per legge forme di pubblicità idonee a portarli a conoscenza dei soggetti interessati).

Tanto premesso le censure appaiono carenti in punto di autosufficienza in quanto non forniscono alcuna indicazione circa la essenzialità del contenuto della citata Delib. Comunale n. 21 del 2001, risolvendosi in una astratta enunciazione di principi giurisprudenziali e di prescrizioni normative, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, con la conseguenza che non è dato alla Corte effettuare il dovuto controllo in ordine alla fondatezza e decisività delle censure, con conseguente inammissibilità del mezzo di impugnazione.

Peraltro le censure dovrebbero ritenersi, comunque, infondate in quanto, tanto le delibere di natura regolamentare adottate dal Consiglio comunale, quanto le delibere a contenuto generale adottate dalla Giunta comunale, sono assoggettate alle medesime forme di pubblicità prescritte dalla legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 12, TU Enti Locali) e dunque, in quanto agevolmente conoscibili dalla generalità dei destinatari, rimarrebbero entrambe sottratte all’obbligo di allegazione all’avviso notificato al contribuente (cfr. Corte cass. 5^ sez. 24.11.2004 n. 22197).

2.3 La ricorrente deduce, con il terzo motivo, il vizio di falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, agli artt. 156 e 160 c.p.c., all’art. 149 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, artt. 3, 4 ed 8, denunciando l’erronea statuizione del Giudice di appello che avrebbe ritenuto sanabili i vizi di nullità della notifica (determinati dalla notifica di plurimi avvisi di accertamento in un’unica busta chiusa raccomandata), non considerando che “quando non vi sia possibilità di riferire la ricezione del plico ad uno specifico atto ivi contenuto, si ha incertezza assoluta circa l’oggetto della notifica” e dunque non mera nullità ma inesistenza della notifica.

2.4 Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in via subordinata all’eventuale rigetto del terzo motivo, che ove si dovesse ravvisare un mero vizio di nullità della notifica -nella spedizione di più avvisi di accertamento mediante un unico plico-, in ogni caso la sanatoria ex art. 156co c.p.c., priverebbe di rilevanza i vizi della notifica, ma non salverebbe la Amministrazione finanziaria da eventuali termini di decadenza o prescrizione maturati anteriormente alla sanatoria, con la conseguenza che, essendosi nella specie sanato il vizio della notifica soltanto con la proposizione dei ricorsi introduttivi avanti la Commissione Tributaria provinciale, a tale data il termine di decadenza previsto per l’esercizio della potestà accertativa del Comune era già maturato.

Entrambi i motivi sono infondati.

Premesso che l’argomento testuale (“avviso” riportato al singolare nel testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2) non appare decisivo a ricavare un divieto di notifica di plurimi avvisi di rettifica o di accertamento mediante un unico plico spedito a mezzo posta, rileva il Collegio che, da un lato, la critica svolta alla sentenza è contraddetta dalla rituale e tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale di entrambi gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente mediante consegna di un unico plico, nonchè dalla conseguente mancata esplicita contestazione nei gradi di merito della omessa ricezione di uno dei due avvisi di accertamento; dall’altro che la spedizione di plurimi atti mediante un’unica busta raccomandata non integra alcuna nullità, riverberando esclusivamente sul piano delle mere irregolarità formali, laddove non venga accertato un effettivo pregiudizio -ipotesi nella specie esclusa- all’esercizio, da parte del destinatario, del diritto di difesa (cfr., con riferimento alla notifica di plurimi atti di appello, Corte cass. 5^ sez. 8.2.2008 n. 3042 “La notifica al difensore di due parli di due atti di appello racchiusi in una unica busta non è nulla e non determina l’inammissibilità del gravame, giacchè quest’ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l’effettività del contraddittorio”; id. 5^ sez. 12.5.2011 n. 10386).

La riconducibilità della notifica a mezzo posta di plurimi atti mediante un unico plico nell’area delle mere “irregolarità formali” non vizianti (tali dovendo intendersi quelle difformità dal modello legale non espressamente contemplate e considerate dalla legge come alterazioni aventi incidenza determinante -e dunque tali da risolversi in un vizio invalidante- sullo scopo perseguito dal procedimento notificatorio), con conseguente sottrazione tanto alla categoria dei “vizi di nullità” sanabili ex art. 156 c.p.c., quanto alla categoria della “inesistenza” dell’atto (che identifica un vizio di invalidità radicale, non soltanto incidente sullo scopo, ma sulla stessa riconoscibilità dell’atto come fenomeno giuridico appartenente allo schema contemplato dalla fattispecie normativa astratta), determina la infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

Con riferimento alle considerazioni in diritto sopra svolte deve, pertanto, essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione della sentenza impugnata, risultando per il resto la decisione conforme a diritto.

2.5 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame concernente la richiesta di annullamento degli avvisi, dovendo ritenersi sussistenti nella specie i requisiti di esenzione dell’immobile dall’ICI previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).

In particolare la ricorrente sostiene che ricorrono entrambi i requisiti “oggettivo” (utilizzo dell’immobile posseduto a fini assistenziali) e “soggettivo” (il soggetto possessore dell’immobile non persegue scopi di lucro non essendo ente commerciale) previsti dalla norma, atteso che l’Opera Pia aveva stipulato con il Comune apposita convenzione con la quale aveva consegnato l’immobile ed affidato all’ente locale la cogestione del servizio assistenza anziani.

Il Comune resistente contesta il diritto alla esenzione sostenendo che l’Opera Pia, con la predetta convenzione, aveva concesso in locazione al Comune l’immobile verso il pagamento di corrispettivo, ricavando un reddito corrispondente ai canoni versati, e che le obbligazioni assunte dall’ente concedente (manutenzione dell’immobile) non rivestivano carattere assistenziale.

Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza in quanto non contiene trascritto il contenuto della convenzione stipulata “inter partes”, non essendo in conseguenza consentito alla Corte di verificare l’assunto della ricorrente secondo cui l’Opera Pia svolgerebbe nell’ambito del predetto rapporto obbligatorio prestazioni di natura assistenziale; sia per palese genericità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non ravvisandosi corrispondenza tra le premesse giuridiche -relative alla individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla esenzione- esposte negli argomenti svolti a sostegno del motivo (che richiamano correttamente i principi di diritti enunciati da questa Corte, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito aggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma primo, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia)”: Corte cass. 5^ sez. 26.10.2005 n. 20776; id. 5^ sez. 30.8.2006 n. 18838; id. 5^ sez. 29.22008 n. 5485) e la fattispecie sostanziale descritta nel quesito atteso che se, da un lato, sembrerebbe attribuita in via esclusiva al Comune-conduttore dell’immobile la “diretta gestione dell’attività assistenziale”, dall’altro non viene specificata la concreta attività che, successivamente alla consegna dell’immobile al conduttore-gestore, continuerebbe a svolgere l’Ente Opera Pia legittimando la esenzione di imposta.

3. Il ricorso incidentale.

La natura condizionata da attribuire, in ogni caso, al ricorso incidentale che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, proposto alla parte risultata vittoriosa nel giudizio di merito (cfr. Corte cass. SU 6.3.2009 n. 5456), ne determina la inammissibilità in assenza della condizione di legittimazione alla impugnazione (che sussiste solo nella ipotesi di fondatezza del ricorso principale, atteso che, il rigetto del ricorso principale determina il difetto di interesse ad una pronuncia sulla questione pregiudiziale o preliminare, poichè un eventuale accoglimento della impugnazione incidentale non consentirebbe alla parte di conseguire un risultato più favorevole di quello ottenuto con il rigetto del ricorso principale ed anzi la esporrebbe al rischio di una eventuale sfavorevole nuova pronuncia nel merito ad opera di diverso Giudice.

4. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA