Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27165 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27165 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

– ricorrente contro
CO.BO.GI . DI GIRCNDA MIRELLA & C. sas,

rappresentata e difesa

dall’avv. Antonio Lovisolo e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma al viale
Parioli n. 43;
– contraricarrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale,
sezione 04, n. 71a2V2006, depositata T8 settembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentini per la
ricorrente e l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 04/12/2013

Imposte dirette società di persone
– accertamento soci
litisconsorzio
necessario

Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEI PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria centrale che, nel giudizio introdotto
dalla sas COBOGI di Gironda Mirella & C. con l’impugnazione
dell’avviso di accertamento, ai fini dell’ILOR e dell’IRPEF, con
d’impresa per l’anno 1986, ha ritenuto “superati i motivi del
ricorso” ed ha pertanto rigettato rimpugnazione, sul rilievo che
l’amministrazione finanziaria “aveva provveduto allo sgravio
totale della soma.. conformandosi alla decisione della
Commissione d’appello”.
La società contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI MIA, DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di una società di persone,
essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti
interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo

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il quale, con metodo induttivo ne veniva rideterminato il reddito

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impugnato, con conseguente configurabilità di un

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caso di

litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la
causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così decisdin Roma il 9 maggio 2013.
Il Consigliere estensore

procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno

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