Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27164 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 15/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24940-2012 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPAGNUOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICA PETRONE, RAFFAELE

PETRONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACERRA in persona del Dirigente del Servizio Finanziario,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO CASCONE, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CHINDEMI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 41/33/12, depositata il 6.3.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.M., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 729/30/2009 che aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, emessi dal Comune di Acerra, per gli anni 2002 – 2005.

Rilevava la Commissione Tributaria Regionale, che erano stati dedotti motivi nuovi in appello, come tali inammissibili.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR indicato i motivi nuovi in relazione ai quali ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere domande nuove quelle formulate dal contribuente nell’atto di appello Il Comune di Acerra si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Preliminarmente deve essere considerata rituale e tempestiva la notifica del ricorso, consegnato alla UNEP di Napoli in data 22.10.2012, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso.

Il ricorso è infondato.

Entrambi i motivi stante la connessione logica possono essere esaminati congiuntamente.

La CTR ha rilevato, dovendosi disattendere la censura di difetto di motivazione della sentenza, che il contribuente ha dedotto motivi nuovi “eccependo l’assenza di motivazione dei provvedimenti impugnati e l’esproprio dell’area edificabile, chiedendo l’adeguamento del valore all’indennità di esproprio”.

Dalla motivazione dell’originario ricorso riprodotta in questa sede di legittimità, non risulta che il contribuente abbia fondato le conclusioni su tali questioni che non possono essere qualificate mere difese, trattandosi di autonomi motivi di censura dei provvedimenti impugnati.

Nel giudizio di appello, i motivi del ricorso devono investire, a pena d’inammissibilità’, le sole questioni già comprese nel tema decisionale del giudizio di primo grado, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di appello questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella prima fase del giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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