Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27164 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 27/11/2020), n.27164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22/2020 proposto da:

O.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 13906/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 19/11/2019 R.G.N. R.G.N. 1203/2019;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.B. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 19 novembre 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del (OMISSIS), e che aveva lasciato il suo Paese alla volta della Libia a seguito della falsa accusa da parte di un connazionale di aver contattato suoi conoscenti per partecipare al conflitto fra due famiglie che si contendevano il trono;

– aveva aggiunto che in Libia era rimasto per oltre tre anni durante i quali era stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti riuscendo poi a fuggire e raggiungere l’Italia;

– il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno non ha spiegato alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver il Tribunale ritenuto non credibile il suo racconto omettendo di valutare i rischi che egli correrebbe in caso di rientro forzoso in Ghana;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per aver escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata;

– con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria;

– i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– va premesso l’erroneo riferimento, nel primo motivo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendosi una violazione di legge;

– va poi precisato, con riguardo alla dedotta motivazione apparente, che – per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr., fra le più recenti, Cass. n. 3819 del 14/02/2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito;

– nel caso di specie, il Tribunale ha comunque argomentato circa la propria condivisione delle conclusioni della Commissione escludendo la sussistenza, in fatto, di elementi, addotti dal ricorrente, da cui potesse evincersi la sussistenza dei presupposti della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in ordine al fondato timore di essere perseguitato per l’appartenenza a un’etnia, associazione, credo politico o religioso o per le proprie tendenze e stile di vita nonchè dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria;

– occorre poi rilevare che il Tribunale ha condiviso espressamente la argomentata valutazione operata dalla Commissione territoriale in ordine alla non credibilità del racconto del richiedente, evidenziando, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese, prive di elementi di riscontro, e l’incoerenza del nucleo essenziale del racconto medesimo, non essendo stato in grado il richiedente di circostanziare la vicenda con l’indicazione di elementi (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali e determinanti l’espatrio nè emergendo un “sincero sforzo” volto a specificare la domanda;

– orbene, in tema di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. Cass., ord., 12 giugno 2019, n. 15794);

– tale impostazione, riferita alla protezione internazionale nel suo complesso, si attaglia come tale tanto alla domanda volta al conseguimento dello status di rifugiato, quanto a quella diretta ad ottenere la protezione sussidiaria in ciascuna delle tre ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs.;

– ne consegue che, anche in relazione alla protezione sussidiaria, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (così, Cass., ord., 20 dicembre 2018, n. 33096);

– a fronte di una generica apoditticità del ricorso, d’altro canto, il Tribunale si sofferma sulla situazione del Paese d’origine, escludendo che dall’EASO, dall’UNHCR e dal sito del Ministero degli Affari Esteri venisse segnalata qualsivoglia situazione di allarme diversa rispetto ad un aumento della criminalità comune a causa della povertà o collegata all’estrazione dell’oro e riporta dettagliatamente anche il report di Freedom in the World pubblicato nel 2018 da cui risulta, fra l’altro, l’elezione pacifica del candidato del New Patriotic Party nominato Presidente del Paese;

– il Tribunale ha, quindi, reputato altresì l’insussistenza di circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d’origine nè che le temute ripercussioni in caso di rientro potessero integrare i presupposti del c.d. danno grave in relazione alle possibili conseguenze, tenuto anche conto che nello Stato di provenienza sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero in grado comunque di proteggerlo;

– così argomentando, ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del gravo danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivi dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

– relativamente alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, dopo aver argomentato sulla irretroattività delle disposizioni di cui al D.L. n. 113 del 2018, ha, tuttavia, ribadito come la protezione umanitaria debba rinvenirsi nel non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, situazione, questa, che ha in fatto escluso nel caso di specie;

– d’altro canto, come noto, la mera allegazione di condizioni migliori nel paese di accoglienza non è sufficiente qualora nel paese di ritorno si registrino condizioni di vita che consentano l’esercizio dei diritti minimi;

– nel caso di specie secondo il Tribunale, l’esistenza nel Paese del Ghana di strumenti istituzionali o privati di protezione, l’ambiente socio-culturale e la condizione personale comunque consentirebbero al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti minimi mentre inoltre il Collegio ha escluso che la produzione di un singolo cedolino potesse configurare un livello di integrazione in Italia tale da sconsigliare il reimpatrio;

– tali valutazioni, di merito, sono sottratte al sindacato di legittimità;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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