Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27163 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18137-2019 proposto da:

N.S., nella qualità di titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MAZZOCCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA GIOVANNA FALLETTA;

– ricorrente –

contro

P.R., T.E.M., T.D.M.,

CURATELA del FALLIMENTO N.S., titolare di impresa

individuale;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1071/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da N.S., affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 1071/2019, depositata il 13/05/2019, con cui è stato rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto dall’odierno ricorrente contro la sentenza n. 207/2018 del 21.12.2018 del Tribunale di Catania che ne ha dichiarato il fallimento;

– che gli intimati curatore del fallimento di N.S., impresa individuale, P.R., T.E.M. e T.D.M. non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione L. Fall., artt. 1 e 14, art. 15, comma 4, e art. 18, comma 4, nonchè vizio di motivazione, sul rilievo che il ricorrente aveva dato piena dimostrazione della mancanza in capo allo stesso dei requisiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, alla luce della documentazione contabile prodotta in giudizio, e in considerazione della palese erroneità della motivazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto non attendibili i documenti contabili prodotti;

2 che il motivo è inammissibile;

– che, va preliminarmente osservato che il giudice di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato che il ricorrente non aveva assolto l’onere della prova sullo stesso incombente in ordine alla ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (vedi Cass. n. 24548/2016) sul rilievo della inattendibilità dei documenti contabili depositati (apparentemente attestanti il difetto dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1);

che, in particolare, è stato messo in luce che i fogli recanti l’intestazione “bilancio contabile”, oltre a non dar conto dell’avvenuto deposito e dell’eventuale corrispondenza dei dati ivi rappresentati con quelli eventualmente depositati nel registro delle imprese, erano palesemente incompleti, non contenendo alcuna indicazione in ordine alle attività e alle passività della ditta, mentre i registri IVA degli acquisti e delle vendite e i dati relativi alla liquidazione IVA ed alle dichiarazioni dei redditi erano stati parimenti prodotti in forma incompleta, non coprendo per intero le annualità ivi rappresentate e non essendo stata indicata la situazione debitoria complessiva dell’imprenditore;

– che il ricorrente si è limitato a contestare il percorso logico-argomentativo del giudizio di merito, svolgendo mere censure di merito, in quanto finalizzate ad invocare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato nei precedenti gradi del giudizio;

che, infine, inammissibile si appalesa la censura di vizio di motivazione, in primo luogo, in quanto generica, e non considerando, inoltre, che dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053);

– che, nel caso di specie, la motivazione del giudice di merito, nei termini sopra illustrati, ha soddisfatto ampiamente “il minimo costituzionale”;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 8, e art. 18, comma 4, per avere il giudice di merito ritenuto superato il limite debitorio di Euro 30.000,00;

4. che il motivo è inammissibile;

che, infatti, il ricorrente, nel contestare l’ammontare dei propri debiti, svolge censure aspecifiche e di merito, limitandosi a contestare la valutazione che degli elementi probatori hanno fatto i giudici di merito (in tale prospettiva, sostiene apoditticamente essere estinto per compensazione il debito di Euro 44.281,49 accertato dalla sentenza n. 2997 del 28 maggio 2016 del Tribunale di Catania, invocando a fondamento del controcredito documenti quali fatture, il cui valore probatorio è stato già confutato dalla sentenza impugnata che ne ha evidenziato il loro carattere di formazione unilaterale);

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00, per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA