Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27162 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16462-2010 proposto da:

P.V. titolare dell’omonima Ditta artigiana, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO FILIPPUCCI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POTENZA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2009 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato NARDOZZA per delega dell’Avvocato

FILIPPUCCI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 100 del 21 maggio 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente P.V., riduceva del 50% i maggiori ricavi che l’Ufficio finanziario aveva accertato essere stati conseguiti dal contribuente nello svolgimento dell’attività di installatore di impianti termoidraulici nell’anno di imposta 1998 ai fini IVA, IRPEF ed IRAP.

1.1. I giudici di appello ritenevano che la pretesa tributaria andasse ridimensionata in considerazione sia del fatto che larga parte del fatturato dell’anno di imposta in verifica era stato realizzato in esecuzione di un contratto di appalto relativo alla realizzazione di una caserma, cosicchè doveva ritenersi ragionevole l’applicazione di una percentuale di ricarico inferiore a quella normalmente praticata, sia del fatto che l’Ufficio finanziario non aveva tenuto conto, nell’effettuare il calcolo dei ricavi anche in base alle ore lavorate, della minore redditività lavorativa di due apprendisti alle dipendenze del contribuente.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un motivo, cui l’intimata replica con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, il cui “scarno passaggio motivazionale”, per alcuni aspetti pure contraddittorio, non è idoneo ad evidenziare con sufficiente chiarezza e logicità le ragioni che avrebbero indotto i giudici di appello a ritenere che gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria giustificassero, seppur parzialmente, la legittimità dell’accertamento di maggiori ricavi.

2. Ciò posto, osserva la Corte che è preliminare il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso in esame in quanto non corredato dal cosiddetto “momento di sintesi” previsto dall’art. 366 bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata in data 21 maggio 2009 (Cass. S.U. n. 12339 del 2010 e n. 20603 del 2007; Cass. n. 11652, n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 27680 del 2009; n. 13238 e n. 21194 del 2014), evidenziandosi come tale indicazione riassuntiva e sintetica del motivo proposto per vizio motivazionale nel caso in esame manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014).

3. Il ricorso va, quindi, rigettato per inammissibilità del motivo ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, oltre al rimborso delle spese dalla controricorrente eventualmente prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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