Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27162 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25771-2018 proposto da:
B.G.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso all’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
UTG – PREFETTURA DI NAPOLI;
– intimata –
avverso l’ordinanza R.G. 1735/2018 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,
depositata il 09/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
FIDANZIA.
Fatto
RILEVATO
– che B.G.H., cittadino pachistano, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 20/12/2017;
– che l’intimato non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
1. che con tre motivi è stata dedotta la violazione di legge (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 13, comma 7, della Dir.2008/15/CE, art. 12, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, e della Dir. 2008/15/CE, art. 5) ed omessa pronuncia;
2. che il primo motivo – con cui è stata denunciata l’omessa traduzione del provvedimento di espulsione – è fondato;
– che, in proposito, va, preliminarmente, osservato che è’ ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 13323 del 2018; 3931 del 2018; 18268 del 2016; 22607 del 2015) il principio secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta;
– che nel caso di specie, nell’ordinanza impugnata si legge che il provvedimento è stato tradotto nella lingua inglese e non in quella del Paese dell’espellendo, risultando annotata “la sussistenza di una un’oggettiva impossibilità di provvedervi”, ma senza che nè l’Amministrazione nè il giudice abbiano fatto le necessarie annotazioni richieste dal sopra illustrato orientamento do questa Corte;
– che, pertanto, il decreto di espulsione deve ritenersi nullo (Cass. n. 3676/2012) e tale nullità non può dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. n. 18878 del 2017; n. Cass. 22607 del 2015)
3. che gli altri motivi restano assorbiti;
4. che il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio, potendosi decidere nel merito la causa a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 20/12/2017 dal Prefetto di Napoli.
Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in Euro 500 per compensi e Euro 100 per spese e del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2.150 per compensi, di cui Euro 100 per spese oltre accessori di legge e ne ordina la distrazione in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020