Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27162 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10439/2008 proposto da:

EDIL BASILEA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 17,

presso lo studio dell’avvocato CANTILLO Oreste, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FISCIANO UFFICIO TRIBUTI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DORIA, 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IRELLI CERULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PLACANICA Federico, con delibera

Comunale n. 151 del 20/07/2009;

– resistente –

avverso la sentenza n. 24/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 28/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE, che si riporta ai

motivi di ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 febbraio 2007 la CTR-Campania (sez. Salerno) ha accolto l’appello del Comune di Fisciano nei confronti della soc. Edil Basilea, confermando gli avvisi di liquidazione notificati per ICI relativa agli anni dal 1997 al 2000.

Ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento di maggior valore fosse adeguatamente motivato, avendone la parte contribuente ben compreso il contenuto alla luce delle ampie difese dispiegate. Ha rilevato che i valori attribuiti alle aree controverse erano congrui alla luce degli obiettivi e attendibili elementi di riscontro offerti dall’amministrazione e dell’assenza di perizie o altri dati estimativi offerti dalla parte contribuente.

Con atto notificato il 14 aprile 2008, la soc. Edil Basilea ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Comune non si è costituito e ha depositato il 21 settembre 2009 delibera di giunta per il conferimento di mandato difensivo all’avv. F. Placanica che, però, non è comparso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

1.-Preliminarmente, va rilevato che il Comune intimato non ha fatto regolare ingresso nel presente giudizio di legittimità, neppure ai fini della discussione, atteso che la procura speciale al suo difensore non può essere ravvisata nella deliberazione di Giunta, atteso che tale deliberazione, con è inidonea, per provenienza e contenuto, al conferimento dello “ius postulandi”, che deve provenire dal soggetto abilitato a stare in giudizio, mediante atto da esteriorizzarsi nella forma del mandato alla lite (Sez. 1, n. 347 del 1982; Sez. 5, n. 18062 del 2010).

2.-Passando all’esame del ricorso, con il primo e assorbente motivo, corredato da idoneo quesito di diritto, la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 33, 34, 61 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici d’appello celebrato il gravame in pubblica udienza, con la partecipazione della sola amministrazione appellante, senza che fosse stata notificata alla parte contribuente l’avversa memoria illustrativa, contenente l’istanza di discussione in pubblica udienza, e fosse dato avviso di tale udienza.

Lamenta che, come si evince dagli atti processuali addotti a giustificazione dell’odierno ricorso, la controversia era stata trattata dalla CTR nella pubblica udienza del 24 gennaio 2007, con la partecipazione del solo difensore del Comune di Fisciano ma senza la l’intervento del difensore della contribuente, al quale tale modalità di discussione era rimasta ignota. Rileva, in proposito, che l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza non era stata inserita nell’atto d’appello del Comune, ma nella successiva memoria illustrativa depositata il 12 gennaio 2007, senza che fosse seguita da notifica o avviso alcuno. Sicchè l’appellata, costituitasi il 12 gennaio 2007, era stata irrimediabilmente lesa nel proprio diritto di difesa, perchè, ignara della trattazione in pubblica udienza, non aveva potuto meglio illustrare, dinanzi ai giudici secondo grado, le ragioni di nullità dell’avversa impugnazione e le altre argomentazioni in diritto, senza aver potuto integrare i propri argomenti e rilievi.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

Va premesso che la Commissione tributaria ha il solo obbligo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti – o meno – l’istanza di cui all’art. 33 del D.Lgs. citato;

ma, anche in tale ultima evenienza, nessun’altra comunicazione è di per sè dovuta, in quanto (salva l’ipotesi di differimento) anche in tal caso l’udienza si terrà nel giorno indicato nell’avviso previsto dall’art. 31 cit. (Sez. 5, n. 3936 del 2002).

L’espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita sia nel ricorso introduttivo, sia in ulteriori memorie, che in quest’ultimo caso devono essere, però, necessariamente notificate alla controparte (Sez. 5, n. 10678 del 2009).

La circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta, come nella specie, nella forma della discussione in pubblica udienza, con l’intervento del difensore della sola parte richiedente, in assenza di notifica dell’apposita istanza alla controparte, prescritta dall’art. 33 D.Lgs. cit., determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa del litigante non avvisato e assente, garantito dall’art. 24 Cost., con conseguente nullità dell’udienza di discussione – tenuta senza la rituale partecipazione di una delle parti – nonchè della sentenza emessa all’esito della stessa e di ogni altro atto conseguente (cfr.

Sez. 5, nn. 1643 del 2003 e 10678 del 2009, in generale su pubblica u- dienza e difetto di contradditorio).

Accolto, dunque, il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza d’appello va cassata, in relazione alla censura accolta, e va disposto il rinvio della causa alla CTR competente che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania (sez. Salerno) in diversa composizione; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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