Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27162 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. II, 06/10/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 06/10/2021), n.27162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24834/2019 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Davide Verlato,

con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del tribunale di Venezia n. 5695/2019, depositato

in data 8.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.2.2021 dal

Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S., proveniente dai Mali, ha proposto domanda di protezione internazionale, esponendo che, dopo la morte del padre, era stato estromesso dall’eredità e maltrattato dal fratello minore; che, inoltre, una ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione era scomparsa e i familiari lo avevano minacciato di morte nel caso in cui non fosse stata ritrovata; di essersi quindi allontanato dal paese di origine, temendo per la propria incolumità.

Il tribunale di Venezia, ritenuta la narrazione inattendibile, priva di elementi di dettaglio, confusa sotto il profilo della sequenza temporale, ha comunque escluso che i fatti allegati integrassero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), negando altresì, in base alle informazioni desunte da fonti internazionali, la sussistenza di un clima di violenza generalizzata nell’area di provenienza del ricorrente, tale da giustificare la protezione ex art. 14, lett. e), decreto qualifiche. Ha infine respinto anche la richiesta di protezione umanitaria, escludendo che il ricorrente si fosse allontanato da una situazione di vulnerabilità soggettiva sotto il profilo della grave e sistematica violazione individualizzata dei diritti umani, reputando non decisiva l’integrazione lavorativa conseguita in Italia.

Per la cassazione del decreto S.C.M.W., ricorre sulla base di due motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 14, lett. e), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale valutato le dichiarazioni del richiedente asilo senza acquisire informazioni sul paese di provenienza e senza ricorrere a fonti aggiornate nella verifica dei relativi presupposti legittimanti, avendo omesso di considerare, riguardo alla protezione umanitaria, le gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali consumate in Mali. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando al giudice di merito di aver respinto la domanda di protezione sussidiaria senza neppure apprezzare l’eventuale sussistenza di un’ipotesi di danno grave, secondo la tipizzazione normativa di cui al citato art. 14, avendo poi escluso l’esistenza di un clima di violenza indiscriminata in contrasto con numerose pronunce di merito di segno contrario. La stessa protezione umanitaria sarebbe stata negata senza considerare la situazione di vulnerabilità soggettiva nel paese di provenienza e senza effettivamente ponderare il grado di integrazione conseguita in Italia.

2. Il primo motivo è infondato.

Muovendo dalla premessa che il ricorrente era fuggito dal paese di provenienza per sottrarsi ai maltrattamenti ricevuti da un fratello, che si era appropriato dell’eredità paterna, e alle minacce di morte dei familiari di una ragazza scomparsa e con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, il tribunale, oltre a valorizzare la scarsa attendibilità della vicenda personale dedotta in giudizio, ha correttamente escluso che i fatti narrati fossero riconducibili ai presupposti dello status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), decreto qualifiche. E’ risultata decisiva l’impossibilità di ravvisare una delle condizioni che legittimano la concessione di tali forme di protezione, sicché, in tale situazione, non sussisteva in capo al giudice alcun obbligo di svolgere un ruolo di cooperazione istruttoria al fine di approfondire la situazione generale del paese, data la ritenuta infondatezza della domanda già sulla scorta della stessa prospettazione di parte. Quanto alla protezione sussidiaria, la pronuncia ha ritenuto di escludere la sussistenza di un clima di violenza indiscriminata con riferimento all’area di provenienza del ricorrente sulla base di informazioni desunte dal COI 2018, e quindi da fonti accreditate ed aggiornate al momento della decisione.

Le contrarie deduzioni del ricorrente pongono in risalto informazioni desunte da fonti non parimenti accreditate o da precedenti di merito riportati senza alcun riferimento cronologico e perciò rappresentativi della situazione di sicurezza del paese non riferibile con certezza ai fatti di causa, finendo per sconfinare sul piano delle questioni di fatto, senza inficiare il percorso argomentativo della pronuncia, che appare logicamente e congruamente motivata. Anche riguardo alla protezione umanitaria, le censure non colgono nel segno, avendo il tribunale chiaramente evidenziato che neppure con riguardo a tale forma di protezione era stata allegata una situazione di vulnerabilità soggettiva ricollegabile ad eventuali violazioni dei diritti umani, ed avendo comunque valutato, pur ritenendolo inadeguato, il grado di integrazione conseguito in Italia, operando, in tali termini, la comparazione tra i due diversi contesti. Il ricorrente aveva – invero – rappresentato una situazione di conflitto di natura familiare o fondato su rivendicazioni di carattere successorio, in alcun modo ricollegabile ad una condizione generale di diffusa violazione dei diritti fondamentali della persona e su tali presupposti, era esclusa la possibilità di accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si da atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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