Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27161 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25051-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 26/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BONACCORSI DI PATTI che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’inammissibilità per

tardività e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza depositata il 24.2.2011 la CTR Piemonte, in accoglimento dell’appello di C.M., ha riformato la decisione che in primo grado, rigettandone il ricorso, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio di Pinerolo dell’Agenzia delle Entrate aveva inteso assoggettare ad IVA la cessione di alcuni terreni, parte di un più vasto compendio destinato all’esercizio dell’impresa agricola da parte del contribuente, che era stata assoggetta alla sola imposta proporzionale di registro.

1.2. La CTR ha sconfessato la tesi erariale ritenendo corretto il trattamento tributario operato nella specie sulla base dei conformi precedenti di questa Corte secondo cui “la cessione di un terreno aziendale, di natura edificabile, è atto estraneo all’impresa agricola” e della propria giurisprudenza, traendone la conclusione che “le richiamate pronunce riguardano fattispecie rispondenti a quella in esame e ad esse aderisce pienamente questa Commissione”.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha notificato ricorso in data 30.11.2012 sulla base di quattro motivi ai quali resiste il contribuente con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso va previamente giudicato inammissibile perchè tardivamente proposto.

Invero, premesso che seppure qui risulti applicabile l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado – ovvero il termine “lungo” di un anno dalla pubblicazione della sentenza per proporre l’impugnazione – nella specie detto termine è rimasto palesemente inosservato poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata – vale ricordare come affermato dalle SS.UU. 18569/16 che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono – il 24.2.2011 ed il termine per proporne l’impugnazione andava a scadere il 10.4.2012, di modo che l’impugnazione proposta dalla ricorrente Agenzia con ricorso passato per la notifica il 30.10.2012 deve giudicarsi tardiva e conseguentemente inammissibile.

3. Dichiarato perciò inammissibile il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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