Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27161 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24737/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza del

07/08/2019, nel procedimento vertente tra:

TRIBUNALE DI IMPERIA, da una parte e P.W.G., dall’altra,

ed iscritto al n. 115/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice Tutelare del Tribunale di

Genova.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice tutelare di Imperia ha sollevato conflitto negativo di competenza in relazione al detenuto P.W.G., in quanto soggetto ad interdizione legale per tutta la durata della pena.

Ha precisato in fatto che in data 21/1/2019 il giudice tutelare di Genova aveva disposto la trasmissione degli atti al suo ufficio perchè il condannato si trovava in affidamento presso la Comunità di Villa Fanny di Imperia. In diritto ha osservato che l’art. 343 c.c., ha previsto come unico criterio per l’individuazione del giudice tutelare competente per l’apertura della tutela del minore o dell’interdetto il luogo ove è “la sede principale degli affari ed interessi”, ovvero il domicilio della persona della cui tutela si tratta, e precisa che la tutela può essere trasferita in altro circondario solo ove si determini il trasferimento del domicilio.

Nella specie il provvedimento di affidamento, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo non implica in via automatica il mutamento di domicilio che si ritiene fissato, in mancanza di volontà contraria, nel luogo ove il soggetto aveva la precedente dimora abituale prima dello stato di detenzione, ovvero a (OMISSIS).

Il criterio di radicamento della competenza territoriale, nell’ipotesi dell’interdetto legale, detenuto, con riferimento al suo domicilio da presumersi coincidente, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha indicato come foro competente il Tribunale di Genova.

Il collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale, del tutto coerenti con l’orientamento consolidato di questa Corte così massimato: “La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c., – si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.(Cass.12543 del 2017, in termini anche 1631 del 2016 e 324 del 2020).

In conclusione deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Genova. Non vi sono statuizioni sulle spese nel presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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