Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27161 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8859-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SISTEMI QUALITA’ SRL,

– intimata –

avverso la sentenza n. 1044/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

l’Agenzia delle Entrate notificava alla Sistemi Qualità s.r.l. un avviso di accertamento con il quale veniva contestata l’utilizzazione di rimborsi spese inesistenti e di costi non inerenti per l’annualità 2011;

contro tale avviso proponeva ricorso la società Sistemi Qualità s.r.l. dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale chiedendone l’annullamento ed eccependone la carenza di motivazione e la mancanza di prova circa l’inesistenza delle operazioni contestate e la non inerenza di costi;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva il ricorso e riformava la sentenza di primo grado annullando il titolo impositivo;

l’Agenzia delle entrate, dopo averne rinnovato la notifica così come aveva prescritto Cass. n. 18785 del 2018, proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato a tre motivi e il contribuente non si costituiva in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c.;

considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in quanto grava sul contribuente la prova dell’inerenza e della deducibilità dei costi mentre la CTR ha affermato l’esistenza di costi e la loro inerenza solo in virtù dell’esistenza di ricavi;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle entrate denuncia l’omesso esame di fatti discussi e decisivi e in particolare la circostanza che la CTR non terrebbe in considerazione che l’accertamento oggetto di lite distingueva due diversi recuperi: per costi inesistenti riferiti alle distinte di rimborso dei soci e familiari e per costi non inerenti riferiti alle distinte di rimborso dei collaboratori, entrambi caratterizzati da contestazioni per carenze ed incongruenze documentali;

considerato, quanto al primo motivo di impugnazione, che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

ritenuto che nella specie ben può dirsi rispettato il suddetto “minimo costituzionale” in quanto la motivazione della CTR è pienamente comprensibile e segue un percorso logico coerente affermando che il reddito imponibile deve essere considerato al netto dei costi per la sua produzione e rilevando che il notevole ricavo non possa che essere il frutto di spese sostenute dall’impresa;

considerato, quanto al secondo motivo, che questa Corte, in tema di determinazione dei redditi d’impresa, ha affermato che l’onere del contribuente di dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni “normalmente necessari e strumentali” allo svolgimento dell’attività di impresa (Cass. 27 dicembre 2018, n. 33504) e spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili, a tal fine non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass. 26 maggio 2017, n. 13300): nella specie invece la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha dedotto l’esistenza e l’inerenza dei costi in maniera empirica e senza alcuna scientificità, attraverso congetture logiche approssimative e pur ammettendo l’inesattezza e l’incongruenza delle prove documentali;

ritenuto pertanto che il primo motivo di impugnazione è infondato e quindi, in accoglimento del secondo motivo e assorbito il terzo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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