Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27161 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 946/2008 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA POSTUMIA 1,

presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBERIS Riccardo, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SABAUDIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 325/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 10/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANCASPRO, delega Avvocato

BARBERIS, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 novembre 2006 la CTR-Roma (sez. Latina) ha rigettato l’appello proposto da M.M. nei confronti del Comune di Sabaudia, confermando l’avviso di accertamento notificatole il 31 ottobre 2003 per omessa presentazione della denuncia ICI e omesso versamento della corrispondente imposta per l’anno 1999.

Ha motivato la decisione ritenendo che l’avviso di accertamento censurato conteneva ogni elemento necessario ai fini delle sua comprensione (ubicazione degli immobili, dati catastali, rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio ecc.) e quindi era legittimo e completo in ogni sua parte.

Con atto consegnato all’Ufficiale giudiziario il 24 dicembre 2007 e notificato alla controparte il 31 dicembre 2007, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. Il Comune non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

Il ricorso è inammissibile.

1.-Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 6, lamentando che i giudici d’appello non avrebbero correttamente applicato le disposizioni sulla motivazione dell’atto impositivo, che nella specie, per evidenti lacune, non consentiva di verificare l’esattezza del calcolo d’imposta, le ragioni dei valori attribuiti, la base imponibile, le aliquote applicate, i modi e le ragioni del riclassamento dell’immobile da A/7 ad A/8, nè gli stessi giudici avrebbero rilevato la contraddizione motivazionale tra omessa dichiarazione e pagamenti parziali. Il motivo è inammissibile.

Esso pecca di autosufficienza mancando la trascrizione dell’avviso di accertamento, o quanto meno delle parti salienti di esso (art. 366 c.p.c.). Esso, infatti, non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, sicchè è necessario, a pena d’inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono carenti ed erroneamente valutati dai giudici di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo.

Del pari, nella specie, non v’è alcunchè di trascritto in ricorso circa i vagheggiati pagamenti parziali.

Concludendo, deve ribadirsi, in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che è necessario, anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), riportando in maniera adeguata la situazione documentale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

2.-Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, per avere i giudici trascurato che, in base alla invocata disposizione, il Comune per recuperare a tassazione una maggiore imposta ai fini ICI ha l’obbligo di fornire la prova che l’attribuzione della rendita sia collocata anteriormente al 1 gennaio 2000.

Il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente trascritto, come avrebbe dovuto in base al principio di autosufficienza, le parti dell’atto col quale avrebbe sollevato tale questione nel giudizio di merito.

3.-Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, perchè i giudici d’appello avevano trascurato che, per legge, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, mentre la casa rurale in questione era divenuta abitabile solo in data 1 novembre 2001, in quanto la stessa era inizialmente priva di rete idrico-fognante. Il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente trascritto, come avrebbe dovuto in base al principio di autosufficienza, le parti nè dell’atto col quale avrebbe sollevato tale questione nel giudizio di merito, nè del documento dal quale risulterebbe l’epoca di abitabilità dell’immobile.

Inoltre, oscura resta la rilevanza della questione, attesa la previsione di un criterio estimativo alternativo alla data di ultimazione dei lavori, sempre previsto dal D.Lgs. n. 504, art. 2, ossia quello dell’ante-riore data di utilizzazione, il tutto a parte il rilievo che, in entrambi i casi, ciò vale solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto (Cass. 15177/2010), mentre nella specie sembra esservi stata solo una riclassificazione (da A/7 ad A/8).

4.-Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, atteso che i giudici d’appello non avrebbero considerato che, nella specie, si versava in un caso di medesima presunta violazione ripetuta per più annate.

Il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente trascritto, come avrebbe dovuto in base al principio di autosufficienza, le parti nè dell’atto col quale avrebbe sollevato tale questione nel giudizio di merito.

5.-Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia che i giudici d’appello sarebbero incorsi in vizi di omessa o insufficiente motivazione, in relazione alla valutazione complessiva dell’avviso di accertamento e delle pretesa tributaria.

Il mezzo è inammissibile, perchè trascura che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa o insufficiente motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. Un. 12339/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

6.-Nessuna pronunzia va adottata in punto di spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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