Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27160 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24704-2012 proposto da:

GP MOTORS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI VACCARO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO MINACAPILLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 465/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 16/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MINACAPILLI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita n. 2 cartoline di ricevimento A/R;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 30.10.2012 la G.P. Motors s.p.a. – società operante nel settore delle vendite auto e segnatamente della vendita di auto usate per conto della GIPICAR s.r.l. – ha chiesto che sia cassata la sentenza in atti della CTR Sicilia, che, rigettandone l’appello avverso la decisione di primo grado, ha confermato la legittimità della ripresa a tassazione di attività non dichiarate, a cui l’ufficio di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate aveva proceduto notificando alla contribuente distinti avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 a seguito di una verifica di polizia tributaria.

1.2. Nell’occasione la CTR, a motivazione del pronunciato rigetto, si era data cura di confutare le difese dell’appellante osservando, quanto all’eccepita mancanza dei presupposti per procedere nella specie ad accertamento analitico-induttivo, che “nella fattispecie gli avvisi impugnati sono stati emessi sulla base delle argomentazioni e delle risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza, condivise dall’ufficio con il quale erano stati accertati presuntivi ricavi non dichiarati”; quanto all’eccepita mancanza dei presupposti per procedere nella specie ad un accertamento parziale, che le irregolarità emerse con riguardo agli anni 2005 e 2006, già oggetto di altra in verifica, avevano fatto ritenere che “tale comportamento fosse caratterizzato da una abitualità tale da indurre i verbalizzanti ad estendere parzialmente la verifica anche agli precedenti”; quanto, infine, alla pretesa gratuità delle operazioni di ricondizionamento dei veicoli usati effettuate per conto della GIPICAR, che l’imponibilità delle stesse era stata rettamente ravvisata dai primi giudici constatando che “la parte non aveva fornito la prova di aver effettuato tali servizi a titolo gratuito sopportandone i relativi costi” e che “nessuna clausola” al riguardo era prevista nella scrittura privata regolante i rapporti tra le parti.

1.3. Il predetto ricorso di parte si vale di due motivi di impugnazione, di cui il primo articolato su più censure, ai quali replica l’erario con controricorso, resistito dalla parte con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, giacchè l’intestazione errata “General Motors s.p.a.” in luogo di quella corretta “G.P. Motors s.p.a” è frutto di un evidente lapsus calami, che non si riflette sull’esatta identificazione di quest’ultima quale effettiva parte del giudizio, coincidendo al di fuori di questo solo elemento tutte le altre indicazioni necessarie all’individuazione della parte destinataria dell’atto.

3.1. Con il primo motivo di ricorso la G.P. Motors lamenta il vizio di omessa e insufficiente motivazione che affligge l’impugnata sentenza poichè in essa “non è possibile riscontrare gli elementi specifici e concreti attraverso i quali possa essere ricostituita la ratio decidendi in relazione agli specifici motivi di appello”, in guisa dei quali era stata dedotta la nullità dell’accertamento, nell’ordine, “per violazione erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 40 e 41 bis nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54”, in ragione della “contabilità regolarmente tenuta”, della “limitata e discutibile attività di controllo” espletata dai verificatori. delle “risultanze del p.v.c. che aveva accertato soltanto presunti ricavi” e della ritenuta “probabilità che il comportamento evasivo, già presunto negli anni 2005 e 2006, fosse abituale”; “per violazione del divieto di praesumptum de praesunto”, atteso che, come già rappresentato in sede di impugnazione, l’ufficio era pervenuto ad accertare la sussistenza di materia imponibile non dichiarate attraverso una catena di successive presunzioni, onde anche per questo profilo “la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata per violazione delle disposizioni di legge in materia di divieto delle presunzioni a catena”; per “violazione del divieto di motivazione dell’accertamento per relationem”, atteso che alla luce delle attività di verifica l’Agenzia, “che ne ha richiamato acriticamente le limitate risultanze”, non avrebbe potuto effettuare un controllo globale e coerente dell’attività di impresa, onde “la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata per violazione del divieto di motivazione dell’accertamento per relationem”; “per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, avendo la CTR omesso di pronunciarsi “sulle specifiche domande ed eccezioni formulate dalla società, nulla dicendo sulla rilevanza probatoria e sulle risultanze della documentazione contabile della società” pure regolarmente tenuta.

3.2. Il motivo è inammissibile essendo inteso a promuovere la rinnovazione del giudizio di fatto già esperito dal giudice di merito.

Come questa Corte ha da tempo precisato – rilevando che il vizio di omessa od insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento – detto vizio non ricorre “quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (SS.UU. 24148/13). Invero la Corte ha ripetutamente ricordato, che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti” (SS.UU. 7931/13), onde, così come il controllo che la Corte è chiamata ad esercitare in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo – come appunto qui – alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. E questo perchè, come si chiosa abitualmente, il controllo affidato alla Corte “non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (91/14).

3.3. Ciò detto, nella specie la ricorrente non formula alcuna specifica ragione di critica sotto il profilo motivazionale alla decisione impugnata, nè tantomeno, conformemente con il motivo sollevato, evidenzia una lacunosità nel complessivo ragionamento decisorio svolto dal giudice di appello tale che ne possa risultare compromessa la linearità e la conseguenzialità logico-giuridica, avendo questo invero confutato le censure sollevate avanti a sè con motivazione del tutto congrua e coerente rispetto ai fatti di causa oggetto di disamina, in particolare osservando, in replica ad esse, che nella specie l’opposto avviso di accertamento era stato emanato, in adesione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 “sulla base delle argomentazioni e delle risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza”, evidenzianti l’emersione di attività non dichiarate e l’abitualità della condotta evasiva imputata alla contribuente, circostanze rispetto alle quali con il motivo qui in rassegna costei, palesando unicamente la propria insoddisfazione per l’esito dei pregressi giudizi, si limita ad impetra solo la rinnovazione del loro apprezzamento nell’auspicio che essa possa per sè risultare più favorevole.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione ed erronea applicazione delle disposizioni IVA in materia di rappresentanza poichè, circa la mancata fatturazione nei confronti della GIPICAR delle operazioni di ricondizionamento dei veicoli usati da questa affidati alla parte per la vendita a terzi in ottemperanza ad un accordo di mandato con rappresentanza, la ricorrente ha dimostrato di aver assoggettato ad IVA le provvigioni percepite per la rivendita, ma non le dette operazioni di ricondizionamento, trattandosi di “rimborsi delle anticipazioni effettuate nell’adempimento del medesimo mandato con rappresentanza” e rendendosi perciò operante il dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 in guisa del quale sono stati legittimamente esclusi dall’assoggettamento ad IVA e dall’imposizione diretta i costi sostenuti dalla mandataria nell’adempimento del mandato con rappresentanza.

4.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Ricordato invero, che alla stregua dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – che detto principio ha codificato in forma espressa – il ricorso per cassazione “deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito” (15952/07), nella specie la rappresentazione del motivo si rivela reiteratamente lacunosa, atteso che, sebbene la pertinenza della doglianza non possa che essere apprezzata in relazione all’asserito rapporto di mandato tra le parti, la ricorrente ha del tutto omesso di riprodurre il contenuto dei relativi accordi, così come nulla ha detto, riprodotto o trascritto in relazione alle fatture concernenti le operazioni di ricondizionamento e le fatture inerenti alle operazioni di mandato che, ove mai le attività di ricondizionamento fossero state prestate gratuitamente, avrebbero dovuto indicare lo sconto D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21, comma 2, lett. h).

Non avendo riprodotto alcuno dei documenti citati – e fermo che nella specie non è stato peraltro denunciato sotto alcun profilo un vizio processuale, ma un errore di diritto – la Corte si vede dunque preclusa la possibilità di prendere cognizione ex actis della pertinenza della doglianza e di poter esperire, sulla base dell’esposizione del motivo, il sindacato qui richiesto.

5. Il ricorso va dunque respinto per inammissibilità dei motivi.

6. Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00= oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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