Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27160 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27160 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette redditi di
capitale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARVEILI IRCEA, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Modena,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via
Monte delle Gioie n. 23;
– ricorrente contro
AZENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
Q>45<'5 12; - controcorrente avverso la sentenza della Comnissione tributaria regionale della Liguria, sezione 19, n. 77, depositata il 22 dicembre 2005; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco; udito l'avv. Roberto Modena per la ricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Data pubblicazione: 04/12/2013 SOMGEMENTO DEL PROCESSO Rosa Carvelli impugnò l'avviso di accertamento con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996, recuperandosi a tassazione, ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, redditi di capitale, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai rendimenti di somme affidate per investimenti a tale Sig. Carlo Mereta, successivamente fallito ed inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori. ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria, invece, accogliendo in parte l'appello dell'Agenzia delle entrate, ha riconosciuto la legittimità del recupero, ma soltanto con riferimento alle somme ritenute effettivamente percepite dalla contribuente ("limitatamente agli importi degli assegni incassati e depositati in atti"). Non potevano assurgere a prova della produzione del reddito le sole scritture contabili del Méreta, in mancanza di ulteriori conferme, come ad esempio l'esistenza di prelevamenti suffragati da corrispondenti assegni. Nei confronti della sentenza la contribuente propone ricorso sulla base di due motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. MOTIVI DECIADECISICNE Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 42 del tuir, nonché vizio di motivazione, la contribuente prospetta una censura di merito, come tale inammissibile, relativa alla valutazione di attendibilità della documentazione contabile del Mereta, in base alla quale il giudice d'appello avrebbe ritenuto provato che alcune somme siano state corrisposte alla Carvelli a titolo di interessi. Il motivo è anche infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove dopo avere ritenuto inattendibile la documentazione del Méreta, dà credito alla tesi della corresponsione degli interessi, sulla base della indicazione degli assegni con i quali sono stati effettuati i versamenti, a differenza delle somme imputate soltanto in contabilità. E evidente, infatti, che mentre la semplice La Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il t 4 annotazione in contabilità non può costituire prova se non contro l'autore delle registrazioni, il pagamento può considerarsi provato sulla base della produzione della fotocopia del relativo assegno, non contestata. Questa Corte ha infatti affermato che "in tema di IRPEF, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo "ratione temporis" vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento" (Cass. n. 9202 del 2011, n. 22980 del 2010). Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1823, 1825, 1834 e 1852 cod. civ., 41 e 42 tuir, assume che le schede nominative ed i tabulati rinvenuti presso il promotore finanziario non sarebbero idonei a far presumere la percezione di interessi, utili o altri proventi. La censura non coglie nel segno, atteso che il giudice d'appello non ha ritenuto idonea la presunzione di percezione basata sui documenti contabili del promotore, ma ha ritenuto effettivamente percepite solo le somme risultanti anche dagli assegni incassati, e depositati in atti. Il ricorso va pertanto rigettato. In considerazione della peculiarità della fattispecie, dalla quale traspare la natura della vicenda, le spese del giudizio vanno compensate fra le parti. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 9 maggio 2013. credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto

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