Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2716 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 30/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16103/2017 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Cave n.

42, presso lo studio dell’avvocato Laviensi Maria, rappresentato e

difeso dall’avvocato Petrucci Ameriga Maria, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

pubblicata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO, la Corte delibera di

procedere con motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con ricorso depositato il 19 febbraio 2015, C.Y. adiva il Tribunale di Potenza, chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla Commissione territoriale di Crotone, e che, con ordinanza del 6 ottobre 2015, l’adito Tribunale rigettava l’istanza;

la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 501/2016, depositata il 22 dicembre 2016, rigettava l’appello proposto dal C., ritenendo che la narrazione dei fatti operata dall’istante avesse ad oggetto esclusivamente situazioni interpersonali relative a rapporti familiari, avulse dal contesto socio-politico della Costa d’Avorio, e che non fossero state allegate neppure circostanze tali da consentire di concedere al medesimo la misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso C.I. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a quattro motivi, e che il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al mancato riconoscimento all’istante della protezione sussidiaria, essendosi la Corte limitata ad argomentare – peraltro in maniera del tutto inadeguata esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), mentre nessuna valutazione e/o argomentazione sarebbe stata svolta quanto alla sussistenza dei altri requisiti di cui alle lettere a) e b) della norma succitata (condanna a morte o esecuzione della pena di morte, tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante);

Ritenuto che:

il motivo sia inammissibile, poichè, sotto il profilo della motivazione che si assume omessa, in relazione al requisito di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il motivo di ricorso non contesta specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989), non avendo affatto la Corte d’appello – contrariamente all’assunto del ricorrente – omesso di motivare in ordine ai requisiti della protezione sussidiaria, ma avendo escluso la rilevanza di tali requisiti – con statuizione non impugnata in questa sede – sul rilievo che “avuto riguardo ai contenuti dell’atto di impugnazione (trascritto nella sentenza sul punto in questione) l’esame deve, nel caso concreto, essere limitato alla disposizione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”;

quanto al requisito per la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del decreto succitato, debba osservarsi che – alla luce della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – va esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619), e che, nel caso di specie, non sussistano i suindicati presupposti per il riscontro del vizio denunciato, avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato – con riferimento a fonti anche internazionali – che la situazione in Costa d’Avorio non è attualmente connotata da una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata, tale da essere riconducibile alla fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

a fronte di tali valutazioni in fatto, la censura si traduca sostanzialmente in una richiesta di rinnovata valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547);

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso, l’istante deduce che la Corte d’appello sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il giudice del gravame rilevato che le istanze istruttorie proposte dal richiedente erano state disattese dal giudice di prime cure, ed avendo omesso di valutare la memoria del C. in data 20 gennaio 2015, e l’allegato modello C3, relativo alla data nella quale il ricorrente aveva avanzato la richiesta di asilo;

Ritenuto che:

la censura sia inammissibile. atteso che nel paradigma del novellato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile la censura concernente – come nella specie – l’omessa valutazione di deduzioni difensive e di richieste istruttorie (Cass. Sez. U., 07 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 14/06/2017, n. 14802);

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso l’istante – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto di concedere al richiedente la protezione sussidiaria, sebbene il medesimo avesse esposto – sia dinanzi alla Commissione territoriale, che nel giudizi di merito – di essere stato oggetto di minacce di morte da parte di un suo vicino, per ragioni di confine tra i due reciproci terreni, e di essere addirittura sfuggito ad una “spedizione punitiva”, posta in essere da alcune persone, che erano andate a cercarlo “nel cuore della notte a casa sua;

secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe, inoltre, del tutto “manchevole di qualsivoglia approfondimento istruttorio officioso, cui il giudice di merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 ed 8”, laddove la situazione della Costa d’Avorio è tutt’altro che sicura da punto di vista socio-politico;

Ritenuto che:

il mezzo sia infondato, atteso che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Cass., 28/06/2018, n. 17069);

Rilevato che:

nel caso di specie, l’istante aveva riferito – sia dinanzi alla Commissione territoriale, che nel giudizio di primo grado, ed ha ribadito tale versione dei fatti anche nel ricorso per cassazione (p. 19) – di essere fuggito alla Costa d’Avorio a seguito di circostanze originate da un contrasto avuto con un – non meglio individuato vicino che avrebbe operato uno sconfinamento nel terreno di sua proprietà, episodio che sarebbe poi sfociato nella formulazione di minacce di morte nei confronti dell’esponente, cui avrebbe fatto seguito una “spedizione punitiva”, “effettuata da un gruppo di persone che erano venute a cercarlo nel cuore della notte a casa sua”;

pertanto, il paventato pericolo per l’incolumità del richiedente deriva, nel caso di specie, da una vicenda puramente personale – come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15/02/2018, n. 3758) – che ben può essere risolta nel Paese del ricorrente mediante il ricorso agli organi di Polizia, non avendo, peraltro, il C. allegato nel giudizio di merito circostanze convincenti circa un’eventuale impossibilità di ricevere protezione da parte degli organi di polizia, ad esempio perchè inefficiente, corrotta o altro;

la Corte d’appello ha, ad ogni buon conto, altresì accertato – sulla base dei siti Internet del Ministero degli Esteri e di Amnesty International – che la situazione in Costa d’Avorio è profondamente mutata rispetto al periodo al quale risale la fuga del C., avendo il Paese recuperato una stabilità politica e democratica;

Considerato che:

con il quarto motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere in suo favore neppure la misura residuale della protezione umanitaria, nonostante i fatti narrati avessero evidenziato – a suo parere – una condizione di vulnerabilità del richiedente, anche con riferimento ai diritti fondamentali, concernenti la salute e l’alimentazione, a rischio in caso di rientro nel Paese di origine;

Ritenuto che:

il motivo sia infondato, non avendo il ricorrente allegato alcuna specifica condizione di vulnerabilità – salvo un generico, non contestualizzato e non personalizzato, riferimento al diritto alla salute ed alla alimentazione – tale da giustificare l’adozione di tale misura, ed essendosi limitato a ribadire le circostanze di fatto, considerate inattendibili, per le ragioni suesposte, poste a giustificazione della domanda principale di riconoscimento della protezione sussidiaria; l’esito del giudizio sul motivo concernente tale forma di protezione non muti anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 – seppure applicabili alla fattispecie concreta – che non assumono rilievo alcuno rispetto ai fatti dedotti a fondamento dell’originaria domanda di protezione umanitaria;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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