Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2716 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6686/2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 20, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 659/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/01/2014, R.G.N. 49/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.1.2014, la Corte d’appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto da B.P. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva respinto l’opposizione da lui proposta nei confronti della cartella esattoriale con la quale gli era stato richiesto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata;

che avverso tale pronuncia B.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura ulteriormente illustrati con memoria;

che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 44 e 50 c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito ritenuto la tardività dell’opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante che essa, già proposta avanti al Tribunale di Potenza, fosse stata tempestivamente riassunta avanti al Tribunale di Lagonegro, dove si era celebrato il giudizio di primo grado poi culminato nella sentenza appellata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la sua soccombenza;

che il primo motivo è fondato, dovendo ritenersi che, ove il giudice adito in opposizione a cartella esattoriale dichiari la propria incompetenza, indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall’opposizione per mancata osservanza del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, dovendo aversi riguardo, per effetto della translatio iudicii, all’originario atto introduttivo del giudizio (cfr. per fattispecie analoghe Cass. nn. 22875 del 2010 e 30490 del 2019);

che, risultando in specie per tabulas che l’opposizione alla cartella esattoriale, proposta nei termini davanti al giudice incompetente per territorio, è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, erroneamente la Corte territoriale ne ha ritenuto la tardività;

che, determinando l’accoglimento del primo motivo la caducazione ex se della statuizione sulle spese (art. 336 c.p.c., comma 1), la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA