Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2716 del 05/02/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 2716 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA
SENTENZA
sul ricorso 5381-2013 proposto da:
FINMECCANICA
S.P.A.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22,
presso lo studio
dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VALERIA COSENTINO,
2017
giusta delega in atti;
– ricorrente –
4453
contro
PARRELLA GIUSEPPINA, BRUNO MICHELE, BRUNO SERGIO,
BRUNO FABIO, nella qualità di eredi di BRUNO GENNARO;
Data pubblicazione: 05/02/2018
- intimati –
avverso la sentenza n. 3327/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/08/2012 R.G.N. 2003/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cessata materia del contendere;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO.
CURCIO;
RG. 5381/2013
Fatto e diritto
Con sentenza in data 22.8.2012n. 3327 la Corte di Appello di Napoli
in sede di rinvio respingeva l’appello di Alenia Finmeccanica e
condannava la società al pagamento di somme a titolo risarcitorio in
favore degli eredi di Bruno Gennaro.
motivi, notificato il 23.2.2013.
Nelle more del presente procedimento , in data 3 aprile 2013 nel corso
di altro procedimento tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli,
si addiveniva ad una conciliazione nella quale Finmeccanica dichiarava
di rinunciare al ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza
n.3327/2012, con accettazione delle parti ivi intimate.
In data 13.10.2017 è stato depositato dal difensore della società
ricorrente il citato verbale di conciliazione.
Pertanto risultando dalla conciliazione giudiziale che Finmeccanica ha
rinunciato al presente giudizio di cassazione e che tale rinuncia è stata
accettata dagli odierni intimati, che i difensori hanno sottoscritto
l’atto di conciliazione , anche per rinuncia al vincolo di solidarietà, va
dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art 390 c.p.c.,
senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non
essendovi costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma 15.11.2017
,
pura Curcio
Vincenzo di Cerbo
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due