Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2716 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17935/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Pescara, alla via

Volturno n. 28, presso lo studio dell’avv. D. Laureti, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Ancona;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2777/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da M.A. cittadino del Pakistan (Punjab), avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver svolto il lavoro di tassista. Un giorno era stato aggredito e sequestrato da persone che aveva fatto salire in taxi le quali, giunte a destinazione, si dichiaravano talebani rifiutandosi di pagare ed anzi costringendo il ricorrente a lavorare per loro. Per sottrarsi alle loro minacce il ricorrente aveva deciso di fuggire. A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il racconto generico per tutte le incongruenze e incoerenze riscontrate e pertanto non ha riconosciuto al ricorrente nessuna delle protezioni richieste, neppure la protezione sussidiaria declinata sotto l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), perchè in Pakistan non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Ad avviso della medesima Corte d’appello, il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione di vulnerabilità.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte. Considerato che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 5, 6, 7 e art. 14, lett. a) e b), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il ricorrente non credibile; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il primo motivo è inammissibile. Il motivo di ricorso, pur rubricato sotto il solo profilo della violazione, di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contiene in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si, palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle vantazioni riservate al giudice, del merito, che del resto ha ampiamente e rattamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivl, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. art. 5, comma 3, lett. e) cit), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dai richiedente asilo siano ” considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di vantazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lette) e attendibilità (lette) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

In ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per accertare la situazione oggettiva relativa al Paese di origine occorre considerare che il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che I fatti lamentati non costituiscano un ostacolo a rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alia lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando e citando le fonti di informazione, che la situazioni del Pakistan in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata (v. p. 9 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo, premesso che il D.L n. 130 del 2020, art. 15, comma 1, (disposizioni transitorie sulla nuova versione della protezione umanitaria) non si applica al giudizio di cassazione, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte distrettuale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera 11 collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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