Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27159 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23703-2012 proposto da:

P.E., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA ZENODOSSIO 258, presso lo studio dell’avvocato CARLO

PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO BONISTALLI

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 652/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

FIRENZE, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza depositata il 21.7.2011 la Sezione per la Toscana della Commissione Tributaria Centrale – al quale era stata devoluta la cognizione della controversia ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 351, – ha accolto il gravame dell’ufficio avverso la decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Pisa che in accoglimento dell’appello della parte B.L. aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dell’IVA indebitamente detratta dal coniuge premorto della parte, P.E. in relazione ad operazioni imponibili ritenute inesistenti.

1.2. La detta Sezione della CTC ha nell’occasione affermato “di doversi allineare alla decisione di 1 grado dove si specifica che la verifica è stata effettuata a richiesta della Procura della Repubblica di Pisa e che tal verifica è emersa l’attività fraudolenta e la responsabilità del dante causa della parte, in quanto gli elementi emersi a carico dello stesso inerenti al giro di fatturazioni inesistenti con operatori economici della Provincia di Avellino non lasciano dubbi”.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza la parte si affida ad un motivo articolato su due censure, ai quali non ha replicato l’intimato riservandosi di partecipare alla discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la parte deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, vero che la motivazione dell’impugnata sentenza, limitandosi a richiamare approssimativamente, senza precisi indici di riferimento ai fatti costitutivi, la sentenza della Commissione Provinciale di primo grado, da un lato non, consente di individuare il percorso argomentativo seguito dal decidente in modo “appagante e corretto”, nè consente alla parte, in tal modo sconfinando nel vizio della motivazione apparente, “di comprendere la catena argomentativa della sentenza e per quali ragioni è stata preferita una soluzione rispetto all’altra” (prima censura); dall’altro è illogica e/o contraddittoria “nel punto in cui sottolinea l’assenza di dubbi circa la colpevolezza del sig. P.”, stante l’incertezza al riguardo già fatta rilevare dal giudice di 2^ grado e la rilevanza solo indiziaria delle fonti probatorie acquisite in sede penale (seconda censura).

2.2. E’ fondata la prima censura fatta valere con il motivo di impugnazione, sicchè, accogliendola, può andare assorbita la seconda.

Come visto la CTC, nel decidere la fattispecie al suo esame, ha ritenuto “di doversi allineare alla decisione di 1^ grado dove si specifica che la verifica è stata effettuata a richiesta della Procura della Repubblica di Pisa e che da tale verifica è emersa l’attività fraudolenta e la responsabilità del dante causa della parte, in quanto gli elementi emersi a carico dello stesso inerenti al giro di fatturazioni inesistenti con operatori economici della Provincia di Avellino non lasciano dubbi”.

Quella appena trascritta costituisce un esempio scolastico di motivazione per relationem, la cui adozione, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non è drasticamente inibita al giudice del gravame a condizione però che, “facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto” (24672/16; 26520/14; 15483/08). La legittimità della motivazione per relationem mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza, che può essere rappresentato tanto dalla decisione di prime cure o da altra decisione emessa dallo stesso giudice di appello, quanto più in generale dagli atti del procedimento (verbale istruttorio, consulenza dell’ausiliario, documenti del giudizio) (12664/12), che divengono in quanto tali “parte integrante dell’atto rinviante – (3367/11), è perciò soggetta alla condizione che “il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio – (7347/12) e che dall’integrazioni tra i due corpi motivazionali risulti “l’esplicitazione dell’itinerario argomentativo…” che deve dare conto dell’esame critico delle questioni già risolte nell’atto richiamato e della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che devono essere decise” (12664/13).

2.3. Nella specie la CTC, limitandosi a confermare il deliberato assunto dai giudici di primo grado, si è invece astenuta dall’assolvere doverosamente l’obbligo di motivazione impostole dal gravarne, in particolare omettendo di dar conto del proprio convincimento alla luce dei motivi di impugnazione fatti valere dalla ricorrente e delle ragioni fatte proprie dalla sentenza impugnata, che, al di là della mera declaratoria di voler procedere alla loro “riconferma”, non vengono fatte oggetto di alcun apprezzamento critico e non consentono perciò di lumeggiare il percorso logico-argomentativo seguito dal decidente per addivenire alla pronunciata decisione.

3. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata previamente l’impugnata sentenza, andrà rimessa al giudice territorialmente competente per il doveroso esame di merito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

4. Essendo stata emessa la sentenza impugnata dalla Sezione della Commissione Tributaria Centrale per la Toscana ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 351, la cui attività è definitivamente cessata – a seguito della modificazione operata dal D.L. n. 150 del 2013, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 15 del 2014 dell’originario termine previsto dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis convertito in L. n. 73 del 2010 – il 31.12.2014, il giudice territorialmente competente a espletare il giudizio di rinvio va individuato nella Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in ragione della previsione recata dalla L. n. 244 del 2003, art. 1, comma 352 a tenore del quale “i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata”.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al giudice territorialmente competente (Commissione Tributaria Regionale della Toscana) che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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