Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27158 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 06/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4615-2011 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI

FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato P.A., che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE

RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROMA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI RM(OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’accoglimento del 5 motivo e il

rigetto degli altri motivi di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. In data 22.3.2006 il Monte di Paschi di Siena in veste di concessionario per la riscossione notificava a A.P. una cartella di pagamento contenente l’ingiunzione a versare le imposte ancora dovute all’esito della liquidazione delle dichiarazioni presentate della parte per gli anni 2000 e 2001.

1.2. Opposto senza successo in primo grado il detto atto impositivo era fatto oggetto di riesame dalla CTR Lazio, che respingeva nuovamente le ragioni dell’impugnante giudicando. nell’ordine: insussistente la lamentata tardività della notificazione della cartella, poichè “contrariamente a quanto sostenuto dall’appellate sono stati rispettati i termini di legge, dato che i ruoli sono stati resi esecutivi in data 21.12.2005 e 30.12.2005 e la cartella è stata notificata il 22.3.2006”; infondata l’eccepita carenza di motivazione dell’atto impugnato poichè la cartella è stata redatta in conformità “ai moduli previsti dalla legge e adottati con decreto ministeriale” e “contiene comunque gli estremi dei tributi e degli accessori richiesti” assicurando il diritto di difesa del contribuente; inapplicabile alla specie la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, “trattandosi di controllo automatizzato”, all’esito del quale l’ufficio ha inviato la comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; e legittima, infine, la pretesa erariale in punto di IRAP “perchè lo stesso contribuente ha riconosciuto spese per lavoro dipendente”.

1.3. La cassazione di detta sentenza è ora impetrata dall’ A. con un ricorso affidato a sei motivi, ai quali non hanno replicato le controparti, riservandosi il solo ufficio di partecipare alla discussione.

La causa, già fissata per la trattazione a mente dell’art. 380-bis c.p.c., è stata rinviata all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria del 20.11.2012.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’ A. si duole della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e lamenta un vizio di motivazione carente o apparente ed un omesso esame di “questioni rilevanti” poichè, contrariamente a quanto affermato dal decidente circa la data di iscrizione a ruolo (21.12.2005 e 30.12.2005), non è credibile che “alla Commissione di merito sia sfuggito che i ruoli sono formati nell’anno 2006 e quindi mal si comprende come l’ufficio finanziario possa averli resi esecutivi nel 2005”.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in capo al ricorrente.

Premesso, infatti, che come si è già osservato il D.L. n. 106 del 2005, art. 1 convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 – che ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito al comma 5-ter, sostituendo del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, il comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ed entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione per le dichiarazioni presentate nel 2002 e nel 2003, – “ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente” (16990/12), è opinione della Corte – a cui il collegio intende dare adesione – che la sentenza della Corte Cost. 280/05, in attuazione della quale sono state introdotte le richiamate disposizione, ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il fisco in direzione della notifica della cartella, così “eliminando ogni interesse e attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta”, atteso ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle Leggi, è “che l’attività esterna sia posta in essere in un termine inderogabile”, che il legislatore ha discrezionalmente fissato appunto con le citare disposizioni (12778/16; 16990/12; 26104/05).

Dunque, poichè nella specie le dichiarazioni sono state presentate nell’anno 2001 e nell’anno 2002 e la notifica della cartella è avvenuta il 22 marzo 2006, e quindi entro i termini indicati dal richiamato comma 5-bis, il ricorrente non ha nessun di interesse a far valere l’eventuale inosservanza dei termini regolanti l’attività interna dell’amministrazione, in quanto la tempestività della notifica impedisce, come già enunciato dal giudice di secondo grado, che il contribuente resti indeterminatamente esposto alle pretese del fisco.

3.1. Il secondo motivo imputa alla sentenza impugnata la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè un vizio di “motivazione carente”, dato che contrariamente a quanto affermato dal decidente, la cartella impugnata “conteneva un dettaglio degli addebiti senza fornire nessun’altra giustificazione agli importi indicati “se non utilizzando voci stereotipate di competenze”, in tal mode esibendo “una motivazione che non può ritenersi esaustiva del dettato normativo posto dalla L. n. 241 del 1990”.

3.2. Il motivo, nella duplice articolazione di violazione di legge e vizio di motivazione, è infondato.

E’ principio di diritto vivente che “la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nè la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), nè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente” (27140/11; 9224/11: 5640/08).

Ancorchè la decisione impugnata sul punto si riveli dunque esatta, ne va tuttavia corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, in adesione al richiamato principio di diritto.

4.1. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso l’impugnante deduce la violazione del D.P.R. n. 600, art. 36-bis, nn. 2 e 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis nonchè un vizio di “motivazione carente e/o apparente”, perchè da un lato “quanto richiesto in pagamento non è frutto di una correzione di meri errori emersi ictu oculi dalla dichiarazione del contribuente, ma è frutto dell’interpretazione operata dall’ufficio tributario”. onde nella specie andava osservata la prescrizione della L. n. 212 del 2000, citato art. 6, comma 5 (terzo motivo), dall’altro “l’ufficio non ha notificato l’avviso che avrebbe dovuto comunicare la maggiore imposta pretesa al termine dei controlli eseguiti violando così la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, n. 3” (quarto motivo).

4.2. I motivi di diritto sono infondati e la loro infondatezza assorbe pure il denunciato vizio motivazionale.

Anche qui va ancora richiamato il diritto vivente alla stregua del quale va ribadito, in relazione al terzo motivo, che “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (8342/12); ed, in relazione al quarto motivo, che l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, “è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (13759/16).

Nessun addebito è perciò imputabile alla sentenza impugnata in parte qua. essendosi essa esattamente uniformate ai trascritti comandi nomofilattici.

5.1. Il quinto motivo di ricorso fa leva sull’errore di diritto in cui la CTR è incorsa nel regolare la vicenda al suo esame in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 poichè, avuto riguardo al presupposto impositivo, “l’ufficio finanziario prima e la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale poi hanno interpretato in forma estremamente eccessiva il requisito dell’Imponibilità costituito dall’avvalersi di lavoro altrui senza attagliare tale requisito al caso di specie”, posto che nella specie il lavoro altrui era prestato da una segretaria a part-time.

5.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe il sesto con cui si era lamentata nella condotta dell’ufficio la sussistenza di un abuso di diritto.

5.3. Quanto al motivo accolto occorre qui ricordare che le SS.UU. con sentenza 9451/16, pronunciandosi proprio in riferimento al caso di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi, hanno posto fine all’annosa questione dell’assoggettabilità ad IRAP del professionista intellettuale che si avvale della collaborazione del lavoro altrui, affermando il principio secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”.

La specie va dunque risolta in conformità all’enunciato principio di diritto, onde la decisione, limitatamente a questo aspetto, va necessariamente cassata.

6. Accolto il ricorso e cassata perciò la sentenza nei predetti limiti la causa va rinviata alla CTR Lazio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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