Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27157 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14068-2012 proposto da:

SAN BIAGIO STAMPA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA D’ARACOELI 1, presso

lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAISTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con sentenza in data 18.4.2011 la CTR Liguria ha respinto l’appello della San Biagio Stampa s.p.a. avverso la decisione che in primo grado aveva ritenuto legittima la rettifica dei ricavi della parte operata per gli anni 2003 e 2004 in conseguenza del disconoscimento delle perdite dichiarate negli esercizi precedenti – dovute al recupero a reddito di un contributo ex lege n. 488 del 1992 percepito dalla società indebitamente – e della ripresa a tassazione del costo che la parte aveva indebitamente portato in deduzione trattandosi di prestazione di consulenza resa dalla fatturante SEP s.p.a. a mezzo di un proprio dipendente, P.M.. amministratore delegato nello stesso tempo della committente.

1.2. La CTR motivando il proprio deliberato ha rilevato che la qualità di amministratore del P. “comportasse a suo esclusivo carico anche la preparazione del progetto economico e commerciale della società dallo stesso amministrata e non è ipotizzabile che la prestazione fosse stata effettuata in qualità di dipendente di altro soggetto giuridico”. Ha quindi riconosciuto. sul rilievo che gli atti impositivi con cui era stato recuperato a tassazione il contributo indebitamente percepito erano stati in altra sede annullati, “il diritto della San Biagio Stampa a compensare le somme recuperate a reddito con le perdite subite nei cinque esercizi precedenti (art. 102 Tuir vigente pro tempore) a condizione che le decisioni già emesse dalle altre Commissioni Tributarie in merito ai redditi dichiarati siano divenute definitive”.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza ricorre ora la parte con un ricorso basato su quattro motivi, ai quali resiste l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tutti afferenti alla rettifica reddituale operata in dipendenza del disconoscimento delle perdite dichiarate negli anni antecedenti, la parte lamenta, nell’ordine, quanto alla statuizione sul punto adottata dal giudice d’appello, un vizio di insufficiente motivazione, poichè, sebbene si fosse eccepito che per effetto dei pronunciati annullamenti la perdita potesse essere iscritta a nuovo, la CTR, astenendosi dal giustificare la propria decisione, si era limitata “a rendere una motivazione del tutto insufficiente che in realtà costituisce soltanto una mera asserzione tautologica rientrante nel novero delle cosiddette motivazioni di stile o apparenti che sono del tutto illegittime in quanto parificate all’omessa motivazione” (primo motivo); un error in iudicando nell’applicazione dell’art. 102 Tuir vigente al tempo, poichè l’operata rettifica reddituale risulta doppiamente illegittima, in primo luogo perchè nel momento in cui è stato notificato l’atto impositivo qui impugnato “le rettifiche operate nei precedenti periodi di imposta erano sub iudice e inidonee a spiegare effetti negli esercizi successivi”, in secondo luogo perchè al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata “erano già state pronunciate e depositate le sentenze di primo e di secondo grado relative ai precedenti periodi di imposta che avevano annullato la ripresa a tassazione relativa al contributo in conto impianti percepito dalla società” (secondo motivo); un error in procedendo in relazione all’art. 295 c.p.c. poichè, sebbene, statuendo nei riferiti termini, si fosse riconosciuto il nesso di pregiudizialià tra l’odierno giudizio e quelli relativi al disconoscimento delle perdite, la CTR non aveva fatto buon governo della norma in rubrica in quanto avrebbe dovuto “disporre la sospensione necessaria del processo nel momento in cui avevano riconosciuto la pregiudizialità di altri procedimenti” (terzo motivo).

2.2. Tutti i sopraddetti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo decisionale della sentenza impugnata – vanno ritenuti inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’impugnante.

2.3.1. Come detto il recupero a tassazione secondo il principio di cassa del contributo in conto impianti a suo tempo erogato alla parte aveva comportato negli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 l’azzeramento delle perdite di esercizio dichiarate e la determinazione di un reddito imponibile corrispondente alla quota del contributo recuperato per ogni anno, con l’effetto a cascata sugli anni successivi in cui la perdita a suo tempo evidenziata era stata utilizzata in compensazione. In breve, l’impugnante si duole con riferimento agli anni qui in contestazione – ed ha interesse perciò a veder annullata la conseguente rettifica operata dal fisco – della rideterminazione del risultato reddituale avvenuta per gli anni 2000, 2001 e 2002 a seguito della tassazione per cassa, in luogo della tassazione per competenza adottata dalla parte, del contributo erariale di cui essa era stata beneficiata ai sensi della L. n. 488 del 1992, che l’amministrazione, ritenendo fosse stato rilasciato indebitamente, in quando la contribuente era priva dei necessari titoli abilitativi, aveva ritenuto costituire, in quanto provento illecito L. n. 537 del 1993, ex art. 14, comma 4, una sopravvenienza attiva impropria concorrente a formare il reddito di impresa per ciascuno degli anni in cui ne era avvenuto il recupero.

2.3.2. Tanto precisato va osservato che in data odierna questo collegio, definendo il giudizio incardinato a suo tempo dalla contribuente per sentir dichiarare l’illegittimità dell’operato recupero del contributo ricevuto a mente della L. n. 488 del 1992, ha respinto il ricorso erariale avverso la decisione di secondo grado – che, confermando il già favorevole deliberato di prima istanza, aveva ritenuto che legittimamente la parte avesse assoggettato ad imposizione il detto contributo secondo il principio di competenza – ed ha quindi ribadito la piena legittimità dell’operato di parte.

Poichè l’odierna statuizione del collegio in parte qua ha con efficacia di giudicato rimosso il presupposto in guisa del quale era stata giustificata la rideterminazione dell’imponibile per gli anni qui in contestazione – facendo cadere la rettifica reddituale a cui l’amministrazione aveva ritenuto di dover procedere in relazione agli anni precedenti sul rilievo che il contributo ex lege n. 488 del 1992 lucrato indebitamente dovesse essere tassato per cassa e non per competenza – e poichè la riconosciuta legittimità dell’operato di parte comporta la reviviscenze delle perdite a suo tempo dichiarate e quindi la legittimità del loro riporto a nuovo, a compensazione del debito fiscale maturato per gli anni successivi, ne segue per ovvio riflesso che la parte non ha più interesse a dolersi di una statuizione che, come quella qui impugnata, abbia riconosciuto “il diritto della San Biagio Stampa a compensare le somme recuperate a reddito con le perdite subite nei cinque esercizi precedenti (art. 102 Tuir vigente pro tempore) a condizione che le decisioni già emesse dalle altre Commissioni Tributarie in merito ai redditi dichiarati siano divenute definitive”, tale condizione essendosi appunto realizzata a seguito del pronunciamento di questo Collegio sulla questione presupposta.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso la San Biagio deduce, quanto alla ripresa del costo di consulenza. la violazione dell’art. 75 Tuir in allora vigente, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice territoriale. “la circostanza che il P. fosse amministratore delegato della San Biagio Stampa non è di per sè una circostanza idonea a dimostrare che egli non abbia effettivamente reso delle prestazioni alla stessa società nella qualità di dipendente di una diversa società”, onde l’esercitata ripresa si rivela perciò illegittima.

3.2. Il motivo è infondato.

La CTR, nell’escludere la deducibilità del costo rappresentato dalle prestazioni che la società fatturante avrebbe reso in favore della contribuente in grazia dell’opera prestata da un proprio dipendente. il P., nello stesso tempo rivestente anche la carica di amministratore delegato della contribuente, si è, al contrario di quanto allegata, rettamente attenuta al principio di cui si assume la violazione, in considerazione del quale, com’è noto, l’onere di provare l’effettività del costo grava sul contribuente, sicchè, in difetto di una prova siffatta – che compete solo al giudice di merito valutare – nessun rilievo può muoversi in parte qua alla decisione impugnata che detta effettività abbia ritenuto di dover negare alla luce della considerazione che il ruolo rivestito dal P. “comportasse a suo esclusivo carico anche la preparazione del progetto economico e commerciale della società dallo stesso amministrata e che non è ipotizzabile che la prestazione fosse stata effettuata in qualità di dipendente di altro soggetto giuridico”.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione presupposta.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

respinge il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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