Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27157 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16208-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI
ANSELMI MEDICI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8000/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.- P.G. ha impugnato l’avviso di classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 riguardante alcune sue proprietà immobiliari in Roma. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza del 13.7.2016. Propone appello l’Agenzia e la CTR, rilevando che l’appello è stato notificato a mezzo posta privata (Nexive) e ritenuta detta notifica inesistente poichè la L. n. 124 del 2017, che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017 ha dichiarato l’appello inammissibile.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituito l’intimato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
notificando la proposta e il decreto alle parti.
3.- La ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 osservando che nella fattispecie l’ufficio si avvalso di una delle modalità di notifica dell’atto di appello consentite dalla norma e cioè la notifica tramite operatore privato.
4.- Ritenuto che deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica, anche con riguardo alla sua ricezione da parte del destinatario e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.
P.Q.M
Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020