Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27157 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27157 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette
accertamento
costi – deduzione

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato,

presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
PAPER ONE

ADVERTISING srl,

rappresentata

t6-23

Data pubblicazione: 04/12/2013

già M. e B. Públisher srl,

e difesa dall’avv. Cataldo D’Andria, presso il

quale è elettivamente dcmiciliata in Roma al viale Regina
Margherita n. 262-264;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Cannissione tributaria regionale
del Lazio n. 22/21/06, depositata 1’11 aprile 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Affilio Sepe, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.
SVOIZIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassAzione,
affidato a sette motivi, nei confronti della sentenza della
Cc:missione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone
l’appello,
accertamento

ha confermato l’annullamento dell’avviso di
can il quale veniva rettificato l’imponibile

dichiarato ai fini IRPBG e maR per il 1993 dalla srl M & B
in deduzione, perché riferiti a pubblicazioni mai effettuate.
Secondo il giudice d’appello, infatti, le censure contenute
nel verbale di constatazione della Guardia di finanza, in
relazione al quale era motivato l’avviso impugnato, poggiavano su
ricostruzioni meramente indiziarie e su presunzioni illogiche e
non provate, avendo preso in considerazione anche delle
testimonianze, contrariamente a quanto previsto in materia di
prove dal nostro ordinamento. L’intento di costruire un complesso
edificio presuntivo, non supportato però da alcun elemento certo
e preciso, era stato rilevato, oltre che dalla giustizia penale
can la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del
fatto, anche da sentenze della CIR che avevano “affrontato la
stessa fattispecie per anni diversi o per diverse società dello
steso gruppo”. Il contribuente poi aveva presentato la
documentazione delle spese recuperate a tassazione.
La Paper Ce Advertising srl, nuova denominazione assunta
dalla società, resiste con controricorso.

Numi DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt.
39, primo camma, lettera cp, del d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600,
2697, 2727 e 2729 cod. civ., l’amministrazione ricorrente censura
la decisione assumendo che l’accertamento di cui alla
disposizione in rúbrica può essere fondato anche su prova
presuntiva, che abbia i connotati della gravità, precisione e
concordanza.
Can il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, si
duole che, a fronte delle circostanziate deduzioni formulate
nell’atto d’appello, per larghi stralci riprodotto nel ricorso,
convergenti nell’evidenziare, attraverso i dati contabili, una

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Publisher, recuperando a tassazione costi impropriamente portati

gestione anomala dell’impresa, e segnatamente le prestazioni di
editing effettuate reciprocamente tra le società del gruppo,
mentre andava realizzandosi il sostanziale abbandono
dell’attività editoriale, comprovata dall’esiguità dei ricavi,
nonché la rilevante esposizione debitoria derivata dall’acquisto,
infragruppo, di servizi sproporzionati ed inutili, la sentenza ha
affermato che l’operato dell’ufficio non sarebbe condivisibile
perché la pretesa fiscale sarebbe fondata su “ricostruzioni

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 7 del
d.lgs. 31 diceffibre 1992, n. 546, sostiene che le dichiarazioni
rese da terzi alla guardia di finanza sarebbero utilizzabili
purché ne sia verificata l’attendibilità alla luce degli
ulteriori elementi offerti dall’ufficio.
Con il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza che
richiami la sentenza di primo grado senza fornire alcuna
indicazione delle sue ragioni giuridiche, e quelle di altre
sezioni della CTR senza indicare le ragioni Che avrebbero
determinato l’accoglimento delle ragioni del contribuente, e si
limiti ad affermare Che l’accertamento dell’ufficio è infondato,
senza indicarne le ragioni.
Con il quinto motivo, denuncia la violazione degli artt. 12
del d.l. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982,
e 654 cod. proc. pen., assumendo che il giudicato penale
favorevole al contribuente dovrebbe essere considerato non
vincolante nel processo tributario, nel quale il giudice è tenuto
ad effettuare autonome valutazioni.
Con il sesto motivo, con riferimento al rilievo della
sentenza impugnata secondo cui la contribuente “ha presentato la
documentazione delle spese recuperate a tassazione”, denuncia la
violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che incanberebbe
sul contribuente l’onere di provare che i costi portati in
detrazione siano relativi ad operazioni effettivamente esistenti
e che detta prova non potrebbe essere costituita dalla semplice
esibizione dei mezzi di pagamento”.
Con il settimo motivo,

con riguardo al medesimo rilievo

della sentenza impugnata di cui al motivo che precede, denuncia
omessa motivazione.

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meramente indiziarie e su presunzioni illogiche e non provate”.

Il primo motivo è fondato, ove si consideri che, secondo il
consolidato orientamento di questa Cbrte, “in tema di
accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che
all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, primo coma, del
d.P.R. 29 setteMbre 1973, n. 600 (richiamato dal successivo art.
40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di
soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. 26
ottObre 1972, n. 633 – dispone che l’inesistenza di passività
possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che
l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario
di merito, investito della controversia sulla legittimità e
fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare,
singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del
proprio giudizio (inpugnabile in cassazione non per il merito, ma
solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo
sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali
elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi
degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo camma, cod. civ.”
(Cass. n. 9784 del 2010; cfr., da ultimo, n. 9108 del 2012).
Il secondo ed il settimo motivo, con i quali si denuncia
vizio di motivazione, sono inammissibili, perché non corredati
del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis cod. proc
Pen.
Il terzo motivo è fondato, atteso che “nel processo
tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall’art. 7
del d.lgs. 31 diceffibre 1992, n. 546, si riferisce alla prova
testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del
contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di
utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli
organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a
richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di
accertamento e che, proprio perché assunte in sede
extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possano

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dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo,

concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il
convincimento del giudice” (Cass. n. 8369 del 2013, n. 11785 del
2010).
Il quarto motivo è del pari fondato, in quanto “la
motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché
il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed
agevole il controllo della motivazione, essendo necessario Che si
dia canto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di

del rinvio” (Cass. n. 7347 del 2012, n. 15483 del 2008).
E’ fondato il quinto motivo, perché, come in più occasioni
questa Corte ha avuto modo di chiarire, “ai sensi dell’art. 654
del cod. proc. pen., che ha implicitamente abrogato l’art. 12 del
d.l. n. 429 del 1982 (convertito nella legge n. 516 del 1982),
poi espressamente abrogato dall’art. 25 del d.lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera
automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da un
lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova
testimoniale) e, dall’altro, possano valere anche presunzioni
inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Nessuna
autamatica autorità di cosa giudicata può quindi attribuirsi, nel
separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile,
di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati
tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli
stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha pramosso
l’accertamento nei confronti del contribuente. Né consegue Che il
giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di
una sentenza definitiva in materia di reati tributari,
estendendone autamaticamente gli effetti can riguardo all’azione
accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio
dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle
parti e del materiale prdbatorio acquisito agli atti (art. 116
cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza
nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (Càss.
n. 3724 del 2010).
Il sesto motivo è fondato. Questa Corte, infatti, can
riguardo alla contestazione di operazioni inesistenti, ha
affermato il principio, in riferimento all’IVA, ma estensibile

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tali argamentazioni can quelle esaminate nella pronuncia oggetto

tSENTE1),
Al SEM’,
N. 131
MATERIA TRIIA.\

all’accertamento delle imposte dirette, con riguardo ai costi
documentati da fatture relative ad operazioni inesistenti,
secondo cui “ove l’anministrazicne finanziaria contesti al
contribuente l’indebita detrazione di fatture perché relative ad
operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della
correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal
contribuente. Detta prova non può, peraltro, essere costituita
dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente
un mero elemento indiziario, la cui presenza

(0

assenza) deve

essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze
processuali” (Cass. n. 15228 del 2001).
In conclusione, il ricorso va accolto, can esclusione dei
motivi secondo e settimo che vanno dichiarati inammissibili, la
sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa
rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio, che procederà ad un nuovo esame della
controversia attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo, il quarto, il quinto
ed il sesto motivo del ricorso, e dichiara inammissibili il
secondo ed il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della Ccumissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

vengono utilizzati fittiziamente, e che, pertanto, rappresentano

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