Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27156 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27156 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.

Imposte dirette
redditi
capitale
dividendi
distribuiti
da
non
società
residenti

12;

ricorrente

contro

)44.1

HT ITALIA srl;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana n. 57/33/05, depositata il 15 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per
ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SOMAGEMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 04/12/2013

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo
l’appello della srl HT Italia, ha annullato l’avviso di
accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’esercizio 10
giugno 1996 – 31 maggio 1997 con il quale veniva recuperato a
tassazione il 95% dei dividendi percepiti dalla società,
controllata al 49%, Florence Tricot Holding B.V con sede in
applicato il regime, previsto dall’art. 96 bis del tuir, di
tassazione limitata al 5%.
L’ufficio aveva infatti ravvisato l’interposizione fittizia
della società olandese rispetto alla società, con sede in
Gibilterra, Florence Tricot Ltd. detenuta per la quasi totalità
dalla società olandese: i dividendi nascevano dalle poste attive
di provenienza della Florence Tricot Ltd., la quale aveva
distribuito dividendi alla olandese Florence Trcot Holding BV,
godendo del beneficio della non tassazione degli stessi in uscita
da Gibilterra ed in entrata in Olanda; in base alla verifiche
compiute, la società olandese sarebbe stata costituita allo scopo
esclusivo e principale di beneficiare del regime agevolato di cui
all’art. 96 bis del tuir.
Secondo il giudice d’appello con l’avviso impugnato
l’ufficio, “in applicazione della clausola dell’effettivo
beneficiario”, aveva ritenuto non riferibile alla fattispecie
l’art. 96 bis del tuir e l’agevolazione ivi prevista; per
sostenere l’assunto era stato ricostruito l’intero circuito di
produzione e commercializzazione in cui la contribuente era
coinvolta, giungendo a sostenere che questo avesse come scopo
esclusivo la fruizione del regime agevolato. Il sistema si
sarebbe basato “sul combinato di due meccanismi evasivi”:
l’utilizzo per interposizione di soggetti esteri localizzati in
Paesi a bassa fiscalità e l’occultamento di una stabile
organizzazione (della società di Gibilterra ?) che in Italia
gestiva la fase di commercializzazione dei prodotti.
In tali termini, ad avviso della Commissione regionale, la
motivazione dell’ufficio appariva confusa e priva di adeguato
apparato probatorio: laddove infatti l’ufficio avesse ritenuto

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Amsterdam, in Olanda, dividendi cui la contribuente aveva

presente nel nostro paese una stabile organizzazione, avrebbe
dovuto allora “esercitare la propria attività impositiva di
accertamento nei confronti della stessa stabile organizzazione, e
non già nei confronti dell’appellante”. Con riguardo poi al
ripetuto richiamo dell’ufficio ad un’ipotesi di interposizione
fittizia, “salvo precisare che non sarebbe nella specie
applicabile la previsione dell’art. 37, ultimo coma, del d.P.R:
n. 600/73”, la CTR osserva che “l’accertamento nei termini
fondarsi proprio e soltanto su un’interposizione fittizia che
l’ufficio medesimo avrebbe dovuto peraltro apertamente
configurare e dimostrare il che non soltanto non ha fatto, ma ha
addirittura escluso E conclude rilevando come “le considerazioni
che precedono rendono inutile in quanto per sé stesse assorbenti
la disamina dei restanti motivi di impugnazione”.
La società contribuente resiste con controricorso.
DEIIA, DECISICNE

Con il primo motivo, denunciando violazione ed omessa
applicazione dell’art. 96 bis, coma 1, lettera c), del d.P.R. 23
dicembre 1986, n. 917, e richiamando i rilievi mossi con l’avviso
di accertamento, di cui trascrive l’intera motivazione, assume
che secondo la legislazione olandese è bensì prevista una
ritenuta del 25% sui dividendi distribuiti dalle società olandesi
ai propri azionisti, residenti o non residenti, ma che essa è
azzerata sui dividendi pagati ad azionisti residenti nell’Unione
europea che godono dei benefici della direttiva madre figlia. La
“costruzione societaria” contestata consentiva quindi una
esenzione praticamente totale dalla tassazione dei dividendi che
dalla società di Gibilterra affluivano prima alla holding
olandese e poi alla società italiana. Ma per fruire di tali
agevolazioni il soggetto percipiente gli utili, la società
olandese, dovrebbe essere l’effettivo beneficiario del dividendo,
mentre nella specie non lo era “dato che la sostanza economica
dell’operazione consiste nel passaggio diretto dei dividendi
dalla società di Gibilterra alle controllanti italiane”.
L’inapplicabilità alla specie dell’art. 96 bis del tuir
discendeva dalla mancanza del presupposto di cui al comma 2,
lettera c), vale a dire l’essere la società non residente

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corrispondenti all’impostazione dell’ufficio avrebbe potuto

”soggetta nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente
o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
_yennootschapsbelasting nei Paesi Bassi…”, sicché l’esenzione di
cui godeva la società olandese era di ostacolo alla riduzione
dell’imposta prevista al precedente comma 1.
Con

il

secondo motivo,

denunciando motivazione

insufficiente, illogica e contraddittoria, si duole che la
articolata decisione di rigetto resa in primo grado, con una
motivazione insufficiente ed illogica, in particolare
nell’affermare che se “l’ufficio avesse ritenuto presente nel
nostro paese una stabile organizzazione con le conseguenze già
precisate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, allora
avrebbe dovuto esercitare la propria attività impositiva di
accertamento nei confronti della stessa stabile organizzazione e
non già dell’appellante, dimenticando così che oggetto del
contendere era l’applicabilità o meno del regime agevolato sui
dividendi ex art. 96 bis. Analogamente, sarebbe illogica e
contraddittoria la motivazione emergente dall’affermazione
concernente il formale richiamo operato dall’ufficio alla
previsione dell’art. 37, ultimo coma, del d.P.R. n. 600 del
1973, a fronte della dettagliata ricostruzione dei rapporti fra
le tre società compiuta dalla Commissione provinciale – sulla
base di un’ampia analisi del materiale probatorio agli atti -,
perché generica ed avulsa dalla situazione processuale.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 37, coma 3, e 37 bis del d.P.R. n. 600
del 1973 e dei principi in tema di abuso del diritto, nonché
vizio di motivazione, si duole dell’omessa applicazione delle
disposizioni in rubrica, essendo ravvisabile nella specie
un’ipotesi di abuso del diritto, configurabile quando gli atti
posti in essere abbiano avuto come unica finalità la
realizzazione di un risparmio di imposta.
Il secondo motivo del ricorso è fondato.
A fronte della analitica ricostruzione, compiuta nella
sentenza di primo grado, dei rapporti fra la società contribuente
e le due società, rispettivamente, dei paesi Bassi e di

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sentenza d’appello abbia in poche righe ribaltato l’ampia e

SENTE DA
Al SE
DL D.PR. 2diN. 13:
ALL. 3. – N. 5
ARTERIA TR1BUTARR

Gibilterra, ed a fronte delle censure ad essa

rivolte

dall’appellante HT Italia srl, la sentenza impugnata non ha dato
conto delle ragioni della ritenuta infondatezza della pretesa
esercitata con l’avviso impugnato, concernente il

regime

impositivo dei dividendi percepiti dalla HT Italia, infondatezza
posta illogicamente, e con affermazione apodittica, in relazione
all’esito di un ipotetico riconoscimento della presenza nel
nostro paese di una stabile organizzazione della società di
dovuto esercitare la propria attività impositiva di accertamento_
e non già dell’appellante”.
Al contrario, all’esito dell’esame degli elementi offerti,
il giudice d’appello avrebbe dovuto apprezzare la ricostruzione
dei rapporti fra le tre società al fine di verificarne la
congruità rispetto al regime impositivo sui dividendi applicato
con l’avviso impugnato, valutando all’esito l’eventuale – e in
caso positivo, ulteriore ovvero alternativa -, incidenza della
detta ricostruzione sull’ipotesi di cui all’art. 37 del d.P.R. n.
600 del 1973.
In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso,
assorbito l’esame del primo e del terzo motivo, la sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa
rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito
il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Toscana.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

prilW. :A.2mecir3ar:na

Gibilterra, nei confronti della quale il fisco “allora avrebbe

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