Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27155 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2595-2012 proposto da:

STRIANESE CONSERVE COOPERATIVA AGRICOLA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE in

persona del legale rappresentante liquidatore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 252/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per la improcedibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. La soc. coop. agricola Strianese Conserve in liquidazione ricorre a questa Corte onde sentir cassare la sentenza in atti della CTR Campania. che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società a rettifica delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2004.

La CTR ha nell’occasione motivato il rigetto del gravame, sulla duplice considerazione che “la sentenza di primo grado è sostenuta da logica motivazione, per nulla contrastata e scalfita dai rilievi della Società” e che “nessuna prova ha fornito la società e per di più alcuna doglianza specifica ha proposto avverso la decisione di primo grado”.

1.2. Il mezzo esercitato dalla parte si vale di un solo motivo di ricorso al quale ha replicato l’erario con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1.Con l’unico motivo di ricorso la parte lamenta l’erroneità in diritto e la nullità dell’impugna sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in quanto essa “è priva di una ricezione critica e motivata delle doglianze manifestamente e dettagliatamente esposte dalla parte in sede di appello riducendosi in conclusione ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado”.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Contravvenendo apertamente al dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale “il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità… la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda -, codificando in tal modo il principio di autosufficienza, in osservanza del quale questa Corte ha già più volte affermato che il ricorso per cassazione “deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni. senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito” (14784/15), nell’illustrazione del motivo la parte, limitandosi ad esternare solo una generica contestazione in ordine all’idoneità della motivazione adottata dal giudice d’appello, ha tuttavia omesso di riprodurre sia il contenuto della sentenza asseritamente viziata che le doglianze sollevate dal giudizio in forma di specifici motivi di gravame, in tal modo precludendo alla Corte di poter prendere cognizione ex actis della pertinenza. nonchè della fondatezza delle odierne contestazione.

3. Dichiarata perciò l’infondatezza del ricorso per inammissibilità del motivo, le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10000,00= oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA