Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27155 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1797/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t. rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Valentina De

Pasquale ed elettivamente domiciliato in Roma alla via La Spezia n.

95, presso lo studio legale Nocera;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185-16-13 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, pronunciata

l’8 aprile 2013, depositata il 27 maggio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso G.M. per l’annullamento della sentenza n. 185-16-13 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa (di seguito C.t.r.), pronunciata l’8 aprile 2013, depositata il 27 maggio 2013 e non notificata, che ha accolto in parte l’appello del contribuente, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, oltre interessi e sanzioni;

il giudice di appello riteneva che la mancata dichiarazione in Italia dei redditi prodotti negli anni in questione non dipendesse dalla volontà del contribuente di evadere i tributi, ma dall’incertezza normativa sulla portata della definizione di residenza fiscale, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 2, comma 2 bis;

pertanto, la C.t.r. annullava gli avvisi di accertamento limitatamente alla mancata detrazione delle imposte pagate all’estero, attesa la natura sanzionatoria della previsione del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 165, comma 8, nonchè all’Irap, per la quale non vi era prova dell’autonoma organizzazione;

G.M. resisteva con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 6 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la C.t.r. disapplicato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 8, stante la natura sanzionatoria della norma e l’incertezza normativa sulla portata della definizione di residenza fiscale, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 2, comma 2 bis, senza che vi fosse espressa domanda della parte ricorrente;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei rimanenti;

risulta, invero, pacifico tra le parti che il contribuente non abbia mai dedotto, nè con il ricorso introduttivo di primo grado, nè con l’atto di appello, l’incertezza normativa sulla definizione di residenza fiscale;

questa Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale in base al quale “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, nè, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006, Rv. 595874; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012, Rv. 622002; Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7067 del 2015);

pertanto, nel caso di specie, la C.t.r., che ha annullato d’ufficio la conseguenza, ritenuta di natura sanzionatoria, della impossibilità di detrarre le imposte pagate all’estero nei periodi in cui il contribuente aveva omesso la dichiarazione in Italia, ha violato la regola processuale di cui all’art. 112, c.p.c. oltre che quella speciale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato);

ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 455 del 2011);

con specifico riferimento al giudizio tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali, si è precisato che “l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente (così Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019);

infine, non può non rilevarsi che la C.t.r., nel provvedimento impugnato, ha confuso la questione della detraibilità delle imposte pagate all’estero con quella dell’applicabilità delle sanzioni, attribuendo natura sanzionatoria al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 8;

all’accoglimento del motivo in esame discende l’assorbimento dei successivi e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, ovvero limitatamente alla statuizione di previa detrazione delle imposte corrisposte dal contribuente all’estero, con rinvio alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di previa detrazione delle imposte corrisposte dal contribuente all’estero e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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