Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27155 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5134-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO,

SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

D.F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 5977/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona ciel Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SEBASTIANO CARUSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 319 del 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS, nei confronti di D.F.A., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui era stata accolta la domanda proposta dalla D.F. di annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti il 20 dicembre 2012, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle trattenute operate per la durata di dieci giorni, oltre interessi e accessori.

2. La Corte d’Appello dichiara inammissibile l’appello in quanto proposto tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando due motivi di ricorso.

4. D.F.A. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto la violazione degli artt. 170,325,326 e 327 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

L’Istituto ha censurato la statuizione che ha ritenuto tardivo l’appello in relazione alla decorrenza del termine per l’impugnazione, conseguente alla notifica della sentenza di primo grado effettuata da controparte ai procuratori dell’Istituto.

Assume il ricorrente che la relata della notificazione della sentenza di primo grado depositata da controparte non coinciderebbe con quella in possesso dell’INPS, dalla quale non poteva desumersi la decorrenza dei termini per l’impugnazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt. 125,163 e 170 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Prospetta il ricorrente che la notifica della sentenza del Tribunale, effettuata da controparte, non era stata fatta ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, con conseguente violazione delle suddette disposizioni processuali.

3. E’ Preliminare rispetto all’esame dei motivi, attesa la mancata costituzione della lavoratrice, procedere alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio da parte del ricorrente.

3. Rileva il Collegio che non risulta in atti l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta, con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo.

3.1. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 18361 del 2018), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..

4. Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Tale evenienza, tuttavia, non si è verificata nella specie, in cui all’udienza pubblica tale motivata istanza non è stata proposta.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA