Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27155 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27155 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del Ministro

in carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale sono damiciliati in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
PALCITRIC spa, in persona del curatore fallimentare;
– intimata –

avverso la sentenza della O:missione tributaria regionale
della Campania n. 107/46/05, depositata il 27 setteffibre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella púbblica
udienza dell’8 maggio 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per i
ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 04/12/2013

IVA
cession:
intracomunitarie •
regime esentivo •
condizioni

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che ne ha accolto parzialmente l’appello
nel giudizio promosso dalla spa Palcitric in concordato
preventivo con l’impugnazione dell’avviso di rettifica parziale,
ai sensi dell’art. 54, quinto coma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, della dichiarazione annuale dell’IVA per l’anno 1995,
della società la complessiva somma di lire 62.001.000, di cui
lire 23.934.000 per IVA dovuta, lire 32.909.000 per sanzione
pecuniaria e lire 5.158.000 per interessi. La rettifica seguiva
al rilievo, comunicato all’ufficio dal Dipartimento delle dogane,
della errata compilazione da parte della contribuente dell’elenco
INTRA 1995, per essere stati riportati i codici identificativi in
modo errato.
Il giudice d’appello riteneva infatti che, benché la
violazione, rilevata prima dal Dipartimento delle dogane e poi
contestata dall’ufficio IVA, non poteva ritenersi di natura
meramente formale, essa era tuttavia esplicitamente punita con la
sanzione, prevista dall’art. 11, coma 4, del d.lgs. 18 diceffibre
1997, n. 471, per l’ipotesi di incompleta, inesatta o irregolare
compilazione di ciascuno degli elenchi di cui all’art. 50, camma
6, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, da lire un milione a lire due
milioni, che andava nella specie applicata in relazione
all’inesatta compilazione dell’elenco INTRA per una sola fattura
nel mese di ottobre 1995, non corretta nemmeno a seguito di
richiesta, sanzione che veniva pertanto determinata nella misura
di euro 1.032,92.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.

man’

DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “nullità della sentenza ex
art. 360, n. 4, c.p.c. Non corrispondenza del principio del
chiesto e pronunciato. Cmessa pronuncia”, l’amministrazione
ricoLLeute deduce di aver Chiesto con l’appello una pronuncia in
ordine alla fondatezza dell’avviso di rettifica emesso per il
1995 ed impugnato dalla contribuente nel presente giudizio, e

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notificato il 2 agosto 2000, can il quale veniva posta a carico

quindi di esprimersi sulla legittimità dell’imposta recuperata,
ammontante a lire 23.934.000, e della sanzione irrogata in
dipendenza dell’errata indicazione di codici dei clienti esteri
sui modelli INTRA e successiva omessa correzione, circostanza che
aveva fatto decadere la contribuente dal regime agevolativo
previsto dall’art. 50 del d.l. n. 331 del 1993. La Ccumissione
regionale, incorrendo invece nello stesso errore commesso dal
giudice di primo grado, si è espressa solo con argcnentazioni

quantificazione, non rendendo alcuna pronuncia sul contenuto
impositivo dell’avviso di rettifica, e quindi sulla legittimità
del recupero d’imposta effettuato.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 50,
camma 1, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, come convertito nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, dolendosi del travisamento
compiuto tanto dal giudice di prima istanza Che da quello
d’appello, limitatisi al tema della sanzionabilità della
violazione relativa all’errata campilaziane dei modelli INTRA,
laddove l’ufficio aveva operato una rettifica ai fini IVA,
recuperando l’imposta relativa a fatture emesse nei confronti di
clienti esteri i cui codici identificativi erano errati, per i
quali la parte non aveva fornito correzione, e risultanti ancora
sconosciuti al sistema dell’anagrafe tributaria, can il
conseguente illegittimo godinento, da parte della società
contribuente, di un trattamento di favore cui non aveva diritto.
Ciò camporterébbe, oltre all’obbligo di versare l’imposta dovuta,
anche le sanzioni previste per le infrazioni all’IVA interna.
Il ricorso è fondato.
In tema IVA, carne questa Corte ha Chiarito, “le cessioni
intracamunitarie, a norma dell’art. 50, cammi 1 e 2 del d.l. n.
331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d’imposta nei
confronti dei cessionari e dei =mittenti che abbiano camunicato
il numero di identificazione attribuito dallo Stato di
appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che
gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero
nella docunentazicne relativa allo scaMbio intracamunitario, ma
occorre anche che il soggetto attivo dello scaMbio dia impulso ad
una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la

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attinenti alla debenza della sanzione ed alla sua

conferma della validità attuale del numero di identificazione
attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti,
legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scaffibio
abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA,
restando onere del contribuente provare la sussistenza dei
presupposti di fatto Che giustificano la deroga al normale regime
impositivo” (Cass. n. 3603 del 2009).
L’accesso al regime di esenzione IVA è quindi condizionato
identificazione di cui all’art. 50

del

d.l. n. 331 del 1993.

Nel presente giudizio, introdotto con l’impugnazione
dell’avviso di rettifica parziale della dichiarazione annuale IVA
del 1995 meglio descritto

supra,

carne risulta dall’atto di

appello, l’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli 4, censurava
la sentenza di primo grado perché “la questione non è nei
termini” da questa prospettati. Assumeva infatti che per
l’applicabilità del “trattamento agevolato consistente nella non
imponibilità del tributo IVA, occorre che sussista:m_ la
carunicazione da parte dell’acquirente comunitario del proprio
codice identificativo e_ l’avvenuta conferma_ della veridicità
del dato, costituente un fatto di legittimaziane… per beneficiare
del trattamento agevolativo. Nel caso di specie, l’errata
indicazione del codice_ e la sua mancata correzione_ legittima
l’ufficio a ritenere non applicabile l’istituto della non
imponibilità previsto dall’art. 50, camma 1, del d.l. n. 331
/93”. E proseguiva osservando, tra l’altro, che “la violazione
contestata, alla luce di quanto esposto, contrariamente a quanto
sostenuto dai giudici di primo grado nella sentenza irrpugnata,
non la si può inquadrare tra quelle di natura meramente formale,
perché comunque ha costituito ostacolo all’attività di controllo
dell’ufficio”. E concludeva sottolineando, alla luce di quanto
detto, “la pretestuosità delle affermazioni del Cbllegio di Primo
Grado” e confermando “la legittimità dell’operato dell’ufficio”.
Nella sentenza impugnata il giudice d’appello omette del
tutto l’esame ed ogni pronuncia sul (la legittimità del) recupero
dell’imposta in conseguenza dell’inapplicabilità del regime di
esenzione, e sulle relative conseguenze sul piano sanzionatorio.

4

alla regolare comunicazione del corretto numero di

SENTE ‘
Al SEN –

Il primo motivo deve essere pertanto accolto, assorbito
l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e
la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della
COmmissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
La Carte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo motivo, rAgsa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

della Commissione tributaria regionale della Campania.

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