Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27153 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20223-2008 proposto da:

M.V., MU.RO., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 15/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 luglio 1998 i coniugi Mu.Ro. e M.V. acquistavano, quale prima casa di abitazione, un appartamento ciascuno al terzo piano dell’edificio di (OMISSIS). Il 18 dicembre 2003 il Comune – in annullamento e sostituzione di atti precedenti – notificava avvisi di liquidazione ici per gli anni 1998/1999, nonchè – quanto al Mu. – 2000/2001. I contribuenti impugnavano gli avvisi deducendo quattordici motivi. La CTP di Torino riuniva i ricorsi e li accoglieva “in relazione ai motivi dedotti ai punti 11 e 12 della rubrica”. Rilevava che “l’accoglimento dei motivi suesposti esime la commissione dall’esame dettagliato delle eccezioni formali – non fondate – sollevate dai ricorrenti sotto gli altri dodici punti …”.

La CTR del Piemonte ha accolto l’appello del Comune. Il Mu. e la M. ricorrono con tredici motivi per la cassazione della sentenza. Il Comune non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTP aveva giudicato “evidente la contraddittorietà e la genericità della motivazione della pretesa fiscale esposta negli avvisi di accertamento impugnati”, e ritenuto “di dover accogliere il ricorso anche nel merito, non avendo la parte resistente fornito adeguata prova della circostanza su cui fonda la pretesa di una maggiore imposta” “e cioè l’assunto secondo cui i contribuenti avrebbero tenuto la loro residenza in (OMISSIS) fino alla data del 28.12.1999 e non invece presso le unità immobiliari di (OMISSIS)”. Decidendo sull’appello del Comune, la CTR ha per contro ritenuto – in punto motivazione degli avvisi – “le indicazioni esposte negli accertamenti notificati ai contribuenti estremamente chiare. Vengono indicati infatti – a pag. 2 le aliquote applicabili a seconda della destinazione dell’immobile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 2 – a pag 4 e 5 i prospetti di quanto dovuto e di quanto pagato, con conseguente liquidazione dell’imposta e degli interessi dovuti e le relative sanzioni”. Quanto alla affermazione della CTP secondo la quale non sarebbe stata idoneamente provata in primo grado la dimora abituale dei coniugi ricorrenti, la CTR ha osservato che “con l’appello il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 ha depositato certificati di residenza storici dei due contribuenti dai quali risulta che la residenza del nucleo familiare era, sino alla fine del 1999, in (OMISSIS) e che la residenza del sig. Mu. è stata stabilita nell’immobile di proprietà della moglie in (OMISSIS) alla fine del 1999. In sede di appello i contribuenti nelle proprie deduzioni non hanno presentato argomenti pertinenti a contestare le affermazioni del Comune …”.

Col primo motivo di ricorso i contribuenti – “ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ed art. 360 c.p.c., n. 3” – deducono “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 12, n. 504, art. 11, comma 2 bis; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 1, dell’art. 16, comma 2;

violazione e mancata applicazione dell’art. 329 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2”. Alla rubrica seguono considerazioni delle quali non è dato cogliere la pertinenza alle ragioni giuridiche della decisione impugnata. Funzione cui nemmeno adempiono i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), stilati ai punti 6, 8 ed 11 del ricorso in quattro distinte formulazioni – non perspicue – prive di puntuali riferimenti ai fatti di causa ed alla decisione criticata (“Dica questa Suprema Corte se risulti essere assolto l’obbligo di motivazione di un avviso di liquidazione ICI il quale si limiti a contenere i seguenti due elementi: a) le “aliquote applicabili” a seconda della destinazione dell’immobile prospetto indicante che le unità immobiliari; b) i “prospetti di quanto dovuto e di quanto pagato” per gli anni considerati non hanno diritto alla riduzione e scontano un’ICI del 100%; “Dica questa Suprema Corte se risulti essere assolto l’obbligo di motivazione di un avviso di liquidazione ICI possa essere effettivamente assolto quando contiene i seguenti elementi: a) “individuazione del fatto” storico; b) “individuazione delle norme” rilevanti nel caso, e così delle norme che si applicano per la qualificazione del fatto medesimo; c) “qualificazione giuridica del fatto, che escludono, nel caso di specie, l’applicazione dell’aliquota ICI all’immobile “abitazione principale” ovvero della spettanza delle detrazioni di imposta, quali sarebbero i requisiti carenti, e tali da escludere la tassazione agevolativa dei fabbricati; e) “conclusione del ragionamento, che portano all’assoggettamento ad ICI ad aliquota piena, con non spettanza delle detrazioni d’imposta, in ragione di un immobile non appartenente alla categoria “abitazione principale; f) “determinazione delle sanzioni, indicando la norma sanzionatrice; la misura della sanzione e le ragioni di applicazione della stessa, tenuto conto dei criteri di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7”; “Dica questa suprema corte se possa essere assolto l’obbligo di motivazione di un avviso di liquidazione ICI con la successiva esposizione delle ragioni del recupero, espresse in occasione della costituzione in giudizio formata dopo la proposizione del ricorso introduttivo, anzichè contestualmente alla formazione dell’avviso di liquidazione, oggetto di successiva impugnazione; “Dica questa suprema corte se la produzione di documenti nel giudizio d’appello possa supplire con effetto ex nunc, alla motivazione non alla fondatezza dell’atto impugnato originariamente impugnato, a maggior ragione se tali documenti non sono stati nemmeno citati e non prodotti nella motivazione”).

Le risposte sollecitate non sarebbero di per sè stesse idonee a definire la causa. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.

Con i motivi da due a dodici si ripropongono questioni (carenza della qualifica in capo al soggetto sottoscrittore dell’atto impositivo;

assenza del potere di accertare, rettificare e sottoscrivere l’atto impositivo in capo al dirigente della società sviluppo multiservizi spa; presenza di una sottoscrizione meccanizzata ed assenza di un apposito provvedimento dirigenziale contenente il nominativo del funzionario responsabile; mancata allegazione degli atti richiamati nelle motivazioni; mancata motivazione dell’atto impositivo in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche determinanti; inesistenza della notificazione per assenza della sottoscrizione della retata; decadenza dai termini di accertamento;

mancata indicazione, nell’epigrafe, del riferimento alla norma tributaria; inidoneità della norma ordinaria posta dalla L. n. 447 del 2001, art. 27 a derogare ai principi costituzionali richiamati dallo statuto del contribuente; mancata indicazione sull’avviso di accertamento del responsabile del procedimento e dell’autorità amministrativa cui poter proporre ricorso; violazione del principio di continuazione nella applicazione delle sanzioni) già dichiarate infondate dal primo giudice, che non aveva esplicitato le ragioni del loro rigetto ritenendo sufficiente all’economia della decisione di annullamento degli atti impugnati la motivazione esposta sui punti 11 e 12 del ricorso introduttivo. Essendo state riproposte con le controdeduzioni d’appello, la CTR ha riprodotto gli argomenti difensivi spiegati per ciascuna di esse dal Comune resistente, dichiarando di condividerne il contenuto e decidendo in conformità col rigetto dei motivi di impugnazione. Col ricorso per cassazione si deduce che le motivazioni in tal modo rese dal giudice d’appello sarebbe inesistenti o soltanto apparenti; che non consentirebbero di identificare il procedimento logico giuridico posto a base della decisione e violerebbe le regole della motivazione “per relationem”.

Le censure sono infondate, perchè il ragionamento posto a base delle decisioni è chiaramente esplicitato, ed i motivi di ricorso non ne evidenziano carenze o incongruità, ma si dolgono solo che gli argomenti difensivi del Comune siano stati condivisi per il loro stesso contenuto – esplicitamente riprodotto – e non anche per ragioni diverse od ulteriori.

Il tredicesimo motivo lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. perchè “il giudice ha condannato parte appellante alle spese del giudizio, “che liquida in Euro. 1.000,00″, senza distinguere quanto dovuto per diritti ed onorari”.

Manca la allegazione e la dimostrazione dell’interesse all’accoglimento della doglianza, perchè i ricorrenti non indicano e non spiegano quale sarebbe stata – in base alle tabelle ritenute applicabili – la liquidazione delle spese giudiziali ad essi più favorevole rispetto alla decisione impugnata.

Il motivo è pertanto inammissibile.

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese perchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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