Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27151 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1117-2010 proposto da:

SOTTOVENTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo

studio dell’avvocato REMO MONTONE, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTONE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

di ricorso, assorbimento dei restanti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Sottovento srl propose due ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma: il primo, in data 7.7.2006, contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per complessivi Euro 138.615,88 a titolo di recupero credito di imposta ex lege n. 388 del 2000 per l’anno 2001 e per presunti omessi e/o carenti versamenti IRAP, IRPEG e IVA sempre relativi all’anno di imposta 2001; il secondo ricorso, nel 2007, contro una comunicazione di iscrizione ipotecaria fino a concorrenza della somma di Euro 326.000,00 fondata sulle medesime pretese di cui alla cartella già impugnata nonchè su presunti omessi versamenti TARSU 1999 e 2004.

2 La Commissione Provinciale, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e il Concessionario Equitalia GERIT spa, previa riunione dei procedimenti, accolse i ricorsi annullando la cartella e l’iscrizione ipotecaria.

Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 126/36/08 depositata il 14.11.2008 ha così deciso: “accoglie l’appello dell’ufficio; dichiara cessata la materia dl contendere relativamente alla somma portata in applicazione della L. n. 388 del 2000; dichiara dovute le ulteriori somme iscritte a ruolo per tributi erariali e locali, non contestati dal contribuente. Dispone la cancellazione dell’ipoteca in considerazione della esiguità delle residue somme dovute. Spese compensate”.

Per giungere a tale soluzione il giudice di appello ha rilevato, con riferimento alla impugnata cartella:

– che in merito al recupero del credito di imposta l’ufficio aveva escluso l’evasione, trattandosi solo di un errato abbinamento delle compensazioni;

– che in merito annullamento della cartella relativamente alle iscrizioni a ruolo delle altre imposte, si trattava di iscrizioni non contestate nel merito dalla parte e legittime.

Ha poi rilevato che il ricorso contro il fermo amministrativo o l’ipoteca non consente di denunziare vizi attinenti al merito della pretesa che si dovevano eccepire avverso l’atto impugnato e che si imponeva la cancellazione dell’ipoteca stante l’esiguità delle residue somme dovute.

3 La società contribuente ricorre per cassazione con due motivi accompagnati da quesiti a cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il Concessionario non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai vizi dedotti dalla Sottovento srl con riferimento alla cartella n. (OMISSIS). Errata e contraddittoria motivazione nel merito della controversia de qua. Rimprovera alla CTR di avere confuso le eccezioni relative alle altre due cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione di ipoteca con quelle concernenti invece la cartella n. (OMISSIS), l’unica oggetto dl giudizio unitamente all’iscrizione ipotecaria. La ricorrente ricostruisce la vicenda processuale rilevando che erroneamente i giudici di appello hanno fondato la declaratoria di legittimità della cartella in questione con la circostanza che le (ben distinte) cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria non erano state impugnate (con conseguente impossibilità giuridica di impugnare l’iscrizione ipotecaria per vizi attinenti al merito delle pretese) mentre invece è evidente che anche la cartella n. (OMISSIS) è stata tempestivamente impugnata deducendosi l’illegittimità in diritto e l’infondatezza nel merito delle pretese erariali. Per confermare la legittimità della cartella la Commissione avrebbe dovuto pertanto diversamente motivare senza operare alcun riferimento alle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria e all’iscrizione ipotecaria stessa. Ribadisce di avere impugnato la cartella per inesistenza del credito di imposta ex lege n. 388 del 2000 e l’infondatezza delle pretese erariali in materia di “IVA, IRPEG ed IVA” (così si legge testualmente, ndr).

1.2 Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3: illegittimità della sentenza impugnata. La ricorrente, pur condividendo il principio secondo cui in sede di impugnazione avverso l’iscrizione ipotecaria non possono farsi valere vizi propri delle cartelle di pagamento ad essa presupposte, rileva tuttavia che nel caso di specie essa aveva regolarmente impugnato anche la cartella di pagamento presupposta all’iscrizione ipotecaria, facendo correttamente valere in quella sede i vizi propri di quell’atto. Ad avviso della società ricorrente ha pertanto errato la CTR a fondare il giudizio di legittimità della cartella n. (OMISSIS) sul presupposto, anch’esso errato, che vi fossero atti precedenti alla stessa ed autonomamente impugnabili perchè la cartella, emessa a seguito di controllo informatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, era il primo atto autonomamente impugnabile, con il quale il Concessionario aveva messo a conoscenza della contribuente le presunte pretese erariali. Le considerazioni sulla portata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 potevano dunque valere relativamente alle altre due cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria non impugnate (TARSU 1999 e 2004), mentre si rivelavano illogiche se riferite alla cartella di cui si discute, impugnata sin dall’inizio con ampia formulazione di eccezioni di merito.

2 Il ricorso è fondato.

2.1 Innanzitutto, anche se tra i concetti di omessa motivazione e motivazione insufficiente o contraddittoria esiste un evidente rapporto di incompatibilità logica (non riuscendosi a comprendere come una motivazione assente, cioè mancante, possa nel contempo essere anche insufficiente e contraddittoria), tuttavia, a parte la non corretta formulazione dell’intitolazione del motivo, dal corpo della censura si ricava agevolmente che la critica della ricorrente attiene sostanzialmente al percorso argomentativo seguito e dunque al contenuto della motivazione, definita “contraddittoria ed errata”. (v. pagg. 11 e ss): ciò esclude senz’altro l’inammissibilità, che l’Ufficio finanziario ha eccepito.

2.2 Ciò premesso, è opportuno ricordare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010 Rv. 615519; Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015 Rv. 634408).

Nel caso in esame, le incertezze sulla volontà del giudice sono palesi: innanzitutto, non si riesce a comprendere come una sentenza che disponga la cancellazione dell’ipoteca possa nel contempo qualificarsi di accoglimento dell’appello dell’Ufficio (tale essendo il tenore formale del dispositivo); inoltre, con riferimento alla ritenuta legittimità delle iscrizioni a ruolo contenute nell’impugnata cartella, va osservato che i giudici di appello, con una espressione peraltro grammaticalmente monca (“…ne discende l’infondatezza sostenuta dal ricorrente circa la presunta violazione del termini decadenziali di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis…”) non spiegano neppure a che cosa tale infondatezza si riferisca (parrebbe ad eccezioni) e da quale elemento la facciano discendere.

Anzi, con un vero e proprio salto logico e sempre utilizzando un linguaggio involuto, passano improvvisamente a trattare della impugnabilità degli atti tributari in generale senza spiegare, ancora una volta, come si pervenga al giudizio di legittimità della cartella per le iscrizioni non interessate dalla cessazione della materia del contendere.

Un tale argomentare è assolutamente inidoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione, come pure rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e pertanto comporta inevitabilmente la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame dell’intera vicenda ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che darà conto del proprio convincimento con adeguata motivazione e all’esito provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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