Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27151 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27151 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 23963-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO
VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AVELLINO CRISTINA;

intimata

avverso la sentenza n. 5081/2010 della COR1E D’APPELLO di BARI del
7.10.2010, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che si
riporta alla relazione scritta.

8482

Data pubblicazione: 04/12/2013

Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“Con ricorso al Tribunale di Lucerai, Cristina Avellino, operaia agricola a tempo
determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il

ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto
dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del
D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t. f.r., con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata accolta dal giudice di primo gradoe la relativa
decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza
depositata il 12 ottobre 2010.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato in data 3 ottobre 2011 -, con due motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli ara. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla
legge 18 giugno 2009 n. 69.
Coi due motivi, l’Istituto ricorrente, lamentando la violazione
dell’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011
e, in via subordinata, degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai
agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4°, lettera a)
del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ.
ed all’ artt. 4 con-tini 10° e 11° legge 297/82, censura la sentenza
unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata

quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere essa —

contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — effettiva natura
di retribuzione differita.
Il ricorso, unitariamente considerato, è manifestamente fondato.
2
Ric. 2011 n. 23963 sez. ML – ud. 17-10-2013

suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2003; la

In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a
fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi

quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui
ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto

con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base
del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in foga della disposizione di cui all’art. 3 D.L 14 giugno 1996
n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della
norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla
giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che
all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997

n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso andrebbe
accolto.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione
voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.

3
Ric. 2011 n. 23963 sez. ML – ud. 17-10-2013

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va accolto e non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della

disoccupazione agricola .La defmizione del giudizio anche alla luce dello ius

superveniens di cui al dl. n.98 del 2011configura la sussistenza di giusti motivi di
compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara non dovuta la quota denominata TFR nel calcolo della indennità di
disoccupazione agricola. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma, 17 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

DIL 2013

domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo della indennità di

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