Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27150 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16588/2011 R.G. proposto da:

MERIDIANA S.P.A. E AIRFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Panama, 68, presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Puoti del Foro di Roma che li rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 265/14/2010, depositata il 04/05/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per le ricorrenti l’Avv. Giuseppe Lo Monaco, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La C.T.R. del Lazio, accogliendo l’appello dell’ufficio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha negato la fondatezza dei ricorsi proposti dalla Airfin S.p.a. in liquidazione (società cedente) e dalla Meridiana S.p.a., (cessionaria) avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso di un credito Irpeg di complessivi Euro 350.801,28 risultante dalla dichiarazione Modello 760/97, relativa al periodo di imposta 1996.

Premesso che l’ufficio, in sede di liquidazione, aveva disconosciuto tale credito per mancanza di idonea documentazione e rilevato che fino all’anno d’imposta 1996 era obbligatorio allegare ai modelli di dichiarazione annuale la documentazione giustificativa dei crediti dichiarati, osservavano i giudici d’appello che la società contribuente non aveva assolto l’onere su di essa incombente di offrire prova idonea a sostegno dell’istanza di rimborso.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambe le suddette società, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste depositando controricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. immotivatamente fondato il proprio convincimento sul presupposto di fatto, in realtà da esse contestato e mai dimostrato dall’ufficio, che il Centro di servizio, in sede di liquidazione della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 1996, avesse disconosciuto il credito chiesto a rimborso. Secondo le ricorrenti si tratterebbe di un fatto decisivo ai fini del giudizio dal momento che il mancato esercizio nei termini del potere di rettifica da parte dell’amministrazione, comporterebbe il consolidamento del credito dichiarato e il conseguente obbligo per l’amministrazione di eseguire il rimborso, salvi gli effetti dell’ordinaria prescrizione decennale.

4. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 5 e 36-bis in relazione all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui fino all’anno d’imposta 1996 era obbligatorio allegare ai modelli di dichiarazione annuale la documentazione giustificativa dei crediti dichiarati. Sostengono al contrario che, nel suddetto periodo di imposta, non esisteva alcun obbligo del genere per i contribuenti e che, piuttosto, ai sensi del richiamato art. 36-bis D.P.R. cit., era onere dell’ufficio chiedere ai contribuenti la documentazione ritenuta necessaria ai fini del rimborso ed eventualmente disconoscerne la spettanza in assenza di idonea giustificazione con la conseguenza che, mancando tale attività, ove l’amministrazione non adotti la procedura della liquidazione e al contempo faccia decorrere i termini previsti per operare una rettifica, il credito stesso deve ritenersi consolidato e cristallizzato e quindi non più soggetto a contestazione.

5. Entrambe le censure, congiuntamente esaminabili in quanto dirette a prospettare la medesima questione della c.d. cristallizzazione dei crediti vantati dal contribuente per il mancato esercizio nei termini del potere di liquidazione e/o rettifica da parte dell’amministrazione, sono infondate.

Su tale questione infatti sono, come noto, da ultimo intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 5069 del 15/03/2016, che, nel contrasto tra i precedenti diversi orientamenti sul punto, ha espresso adesione a quello meno recente ma maggioritario secondo il quale “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum”” (v. Sez. 5, n. 9524 del 22/04/2009, Rv. 607965; cui adde Sez. 5, n. 2918 del 10/02/2010, Rv. 611875; Sez. 5, n. 11444 del 25/05/2011, Rv. 617247; Sez. 5, n. 7899 del 18/05/2012, Rv. 622391; Sez. 5, n. 12557 del 17/06/2016 (Rv. 640075).

Nel caso di specie la C.T.R. ha adottato una regola di giudizio pienamente conforme a tale principio, decidendo in base al criterio di riparto dell’onere della prova (correttamente attribuito al contribuente che avanza domanda di rimborso) sull’implicito e altrettanto corretto presupposto che tale fondamento non potesse ritenersi ormai insuscettibile di contestazione da parte dell’ufficio in ragione del mancato esercizio del potere di rettifica nei termini appresso previsti.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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