Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27150 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27150 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13458-2012 proposto da:
GRANDO ANNALISA GRNNLS54M56A443G, ANTONIOL MARZIA
NTNMRZ58R57E429I, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA FOLETTO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588 in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI BELLUNO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DEL VENETO, ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI DI
SANTA GIUSTINA, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE L. NEGRELLI
DI FELTRE tutti in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controficorrenti avverso la sentenza n. 645/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
4.10.2011, depositata 11 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

Data pubblicazione: 04/12/2013

udito per le ricorrenti l’Avvocato Paolo Fiorilli che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO MA I ERA
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto

la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“Annalisa Grando e Marzia Antonio!, dipendenti del Ministero dell’Istruzione,
inquadrate a decorrere dal 1.9.2000 con qualifica di Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, hanno adito il giudice del lavoro sostenendo che, in
applicazione di più favorevoli norme anteriori ai CCNL 15.3.2001 E 24-7-2003, ai
fini giuridici ed economici dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata anteriormente alla data di inquadramento – per i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del CCNL
15.3.01 e 87 CCNL 24.7. 2003 sulla base del sistema della “temporizzazione”. La
domanda era accolta dal giudice di primo grado con decisione in seguito riformata
dalla Corte d’appello Riteneva la Corte territoriale che la norma dell’art. 8 del
CCNL 9.3.01, e l’art. 87 CCNL 24.7.2003 che aveva portato a termine con
decorrenza dal 1 gennaio 2003 l’equiparazione stipendiale con la posizione di
direttore amministrativo delle accademie e conservatori senza riferimento a
disciplina di miglior favore quanto alla valutazione dell’anzianità convenzionale,
costituivano lex ipecialis regolante in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi
altra norma concorrente.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso le originarie ricorrenti .
Gli intimati hanno resistito con un unico controricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, a più riprese ha esaminato le questioni sollevate
(v., tra le altre, Cass. ord. 10.1.2012, n. 119, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n.
24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805) pervenendo al
rigetto delle tesi sostenute dalle odierni ricorrenti . In particolare ha precisato che
con il CCNL 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con
decorrenza 1.9.00, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …”.
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Ric. 2012 n. 13458 sez. ML – ud. 27-09-2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto CCNL 26.5.99 richiede il
diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima applicazione”, anche in deroga
all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella
specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto
profilo il personale già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio
nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del CCNL 15.3.01, secondo biennio
economico 2000/2001 del personale del compatto Scuola, dall’1.9.2000, nella
misura dello stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale
tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo
+ una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del rateo di
anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
Si stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il criterio
della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all’interno delle
posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e
conservatori”.
Viene quindi adottato il criterio della c.d. “temporizzazione”, che consiste nel
convenire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità
spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La
disciplina è quindi nel senso che l’esistente profilo di direttore amministrativo di
accademie e conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di
quello di nuova creazione. In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24.07.03,
comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari
dell’incremento retributivo previsto dell’art 8, comma 1, del CCNL 15.03.01 è
attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex
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Ric. 2012 n. 13458 sez. MI – ud. 27-09-2013

Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede

profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori”. La tesi che richiama l’art. 142, lett. L.), punto n. 8, del
CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo
biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione
nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del CCNL 4.08.95, per la quale “restano
confermate, al fme del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo

stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di
cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come
definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”. Le richiamate norme di diritto
(rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del
servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale
dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il
servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera
inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con
modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed
integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute
dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. Sulla base della giurisprudenza sopra
richiamata, questa Corte ha ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai
DSGA, inquadrati “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo
di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante
procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore
rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione del regime generale; che
rimangono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso
l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).
La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione
correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero giudizio di idoneità
all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali). Quanto al
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Ric. 2012 n. 13458 sez. ML – ud. 27-09-2013

eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente

disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13,
secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se
più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale
norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito
del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione

CCNL 2001 sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante
affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di
ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione
spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso alla posizione D1D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non in sede di primo
inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del contratto del 2003 si occupa
specificamente della vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del
relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del
CCNL del 2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del
direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento
di equiparazione. Invero, l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere
considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda
della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali
specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali. 13.- Destituita
di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento,
siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in
tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la
considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa)
norma speciale dell’art. 8 del =l del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e il
biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza
dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
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Ric. 2012 n. 13458 sez. ML – ud. 27-09-2013

normativa relativa alla “carriera”). Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8

amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento
economico, come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E,
relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data,
comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle
accademie ma non prendono in considerazione il profilo di direttore dei servizi

come l’altro – pur affine – profilo, poiché i due profili sono considerati
distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i
profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di
nuova istituzione. Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica
spiegazione nel fatto che il CCNL 1999 regolava il solo biennio economico 19981999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad
operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore
contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un
breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi
appunto dall’art. 8 del CCNL del 2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatoli, il solo trattamento
economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento
nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

N L’art. 8 del CCNL del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con principi e
norme inderogabili. I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità
che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga
omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica
negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato
giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti
anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non
identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le
disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a
differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19.12.08 n. 29829;
10.03.09 n. 5726; 18.06.08 n. 16504 e 19.06.08 n. 16676; Cass., s.u., 7.07.10 n.
16038).
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Ric. 2012 n. 13458 sez. ML – ud. 27-09-2013

generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di fondamento le
argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni per negare l’incidenza della
reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento
economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre
categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui

inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti
dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).
Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale
di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro
determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del CCNL 26.5.99 che
istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede
di prima applicazione, e l’art. 8 del CCNL 15.3.01 che di tale profilo determina il
trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è,
dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle
posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme
l’amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è
diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, va dunque rigettato il ricorso ) dato che il trattamento economico
spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in prima applicazione nel
profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi
dell’art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica
norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico
2000-2001 dello stesso comparto.
Essendosi la Corte territoriale adeguata a questi principi il Collegio, riunito in
camera di consiglio , dovrà valutare se il ricorso non sia manifestamente
infondato.”

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Ric. 2012 n. 13458 sez. ML – ud. 27-09-2013

all’art. 34 del CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto con
condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

spese del presente giudizio che liquida in € 3000,00 per compensi professionali e
€100,00 per esborsi.

Roma , 27 settembre 2013
Il Presidente
Dott. Giovanni Mammone

il Funzionario Giudiziario

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ……….

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai sesistenti delle

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