Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2715 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.Z., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7, presso

l’avv. Laura Barberio, rappresentato e difeso, per procura in calce

al ricorso, dall’avv. Gianluca Vitale che indica per le

comunicazioni relative al processo, oltre al domicilio eletto, la

p.e.c. gianlucavitale-pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis (p.e.c.

ags-mail.cert.avvocaturastato.it, fax n. 06/96514000);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1946/2017 della Corte di appello di Torino

emessa il 5 maggio 2017 e depositata il 5 settembre 2017 R.G. n.

1949/2016;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte

di Cassazione in persona del cons. Lucio Capasso che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1946/17, ha respinto l’appello proposto dal sig. R.Z., cittadino bengalese, avverso la ordinanza in data 23 luglio – 4 agosto 2016 del Tribunale di Torino che, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso il rigetto, in data 7 ottobre 2015, della istanza di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino.

2. La Corte di appello ha ritenuto, conformemente alla decisione del Tribunale, che il ricorrente non avesse addotto alcun motivo di persecuzione subito in patria, riconducibile alla tipologia delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la situazione del paese di provenienza del richiedente asilo, non interessata da conflitti armati in atto nè da una situazione di violenza indiscriminata, specificamente nella regione di provenienza del richiedente asilo (la città portuale di (OMISSIS)). Ha ritenuto infine che la domanda di protezione fosse del tutto generica quanto alla deduzione di una situazione di vulnerabilità tutelabile con la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

3. Ricorre il sig. R.Z. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 2 e art. 16 della direttiva2013/32/UE – violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente – omessa audizione personale.

5. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8e 14 – falsa applicazione di norme di diritto – erronea individuazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

6. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5, art. 14, comma 1, lett. b); art. 15 direttiva 2011/95/UE – falsa applicazione di norme di diritto – rilevanza del rischio di danno grave ascrivibile a soggetti non statuali ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

7. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 violazione dei criteri per la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Diritto

Ritenuto

che:

8. Il primo motivo è infondato. La censura, peraltro del tutto generica, di violazione dei criteri per la valutazione di credibilità del richiedente asilo non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha argomentatamente analizzato le deduzioni del ricorrente rilevando che nessuna minaccia o violenza è stata subita dai suoi familiari, dopo la sua partenza dal Bangladesh, ed escludendo che i soprusi e le violenze cui il ricorrente andrebbe incontro se tornasse in patria – anche ammettendo per ipotesi che siano state realisticamente prospettate – abbiano a che fare con i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria atteso che il ricorrente non ha neanche dedotto di essersi rivolto alla polizia prospettando un conflitto meramente privato e chiedendo la dovuta tutela e tanto meno quindi ha dedotto di aver ricevuto dalla polizia un diniego di tutela. Quanto alla mancata reiterazione dell’audizione del ricorrente la Corte di appello ha rilevato che la richiesta è rimasta del tutto generica senza alcuna specificazione sulle circostanze che questi avrebbe voluto chiarire o aggiungere nel corso della nuova audizione. La valutazione sulla opportunità dell’audizione ai fini della completa rappresentazione della situazione del richiedente asilo resta affidata al giudice del merito che, a fronte di una richiesta specifica, deve motivare le ragioni per cui ritiene non necessario procedere a una nuova audizione. Non si tratta della ipotesi in esame in cui la Corte di appello ha motivato sulla esaustività delle acquisizioni istruttorie già raccolte e sulla genericità della richiesta del ricorrente oltre che sul suo comportamento processuale consistito nel non presenziare all’udienza di comparizione delle parti.

9. Il secondo e il terzo motivo, sebbene prospettati come denuncia di un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, consistono in realtà in una prospettazione di merito antagonista a quella della Corte di appello senza che tale prospettazione assurga al livello di una concreta deduzione di errata interpretazione o applicazione delle norme sulla protezione sussidiaria. Non si vede perchè il ricorrente ritenga che la Corte di appello abbia confuso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato con quelli previsti per la protezione sussidiaria quando la qualificazione della vicenda narrata dal ricorrente è chiaramente operata dalla Corte di appello come vicenda privata e inter-familiare sfociata in minacce e violenze ma rispetto alla quale il ricorrente non ha neanche dedotto di aver richiesto alla pubblica autorità la legittima protezione cui avrebbe diritto.

Con il ricorso per cassazione il ricorrente prospetta una situazione di generale incapacità della autorità pubblica a fornire protezione ai cittadini nello svolgimento delle loro relazioni private. La Corte di appello, come in precedenza il Tribunale, ha preso in esame tale deduzione ma ha rilevato, sulla base delle informazioni raccolte, che l’area di provenienza del ricorrente non è priva di controllo statale ed è esente da situazioni di conflitto armato. Per contro le affermazioni del ricorrente sono rimaste al livello di mere manifestazioni di sfiducia personale nell’apparato statale e giudiziario non suffragate da alcuna documentazione neanche quella relativa alla presentazione di una denuncia all’autorità di polizia.

10. Il quarto motivo è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ. 2 sezione, n. 29228/2017 del 6 dicembre 2017) secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 16 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello ordinario e generale dell’opposizione stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

11. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 2.500 Euro di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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