Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2715 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. un., 08/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SETTIMJ Giovanni – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5492-2009 proposto da:

CLINICA CASTELLI S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO SEBASTIANO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOLA LUCILLA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA AZIENDA USSL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1103/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Sebastiano RIBAUDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’USL n. (OMISSIS) di Bergamo propose opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della Clinica Castelli s.p.a. di una somma di danaro costituente il corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite in favore della USL stessa.

Il Tribunale di Bergamo accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. La sentenza fu impugnata dalla sola Clinica Castelli e la Corte d’appello di Brescia, d’ufficio, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Propone ricorso per cassazione la Clinica Castelli attraverso due motivi. Non si difende la controparte nel giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo la ricorrente, facendo riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione a seguito di recenti arresti di queste sezioni unite, rappresenta che il primo giudice s’era implicitamente pronunciato sulla giurisdizione, decidendo nel merito, e contro questa affermazione di giurisdizione la USL non ha proposto appello. S’era, dunque, formato il giudicato sul punto e la Corte d’appello non poteva più pronunziare d’ufficio in punto di giurisdizione.

Il motivo è fondato.

Sin da Cass. sez. un. 9 ottobre 2008, n. 24883, risulta affermato che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. (secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”) deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (asse portante della nuova lettura della norma), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito di questa nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, si è fatto conseguire che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di inerito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Sicchè, in una fattispecie del tutto simile a quella ora in trattazione, risulta affermato il principio (che occorre qui ribadire) in ragione del quale, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. 20 novembre 2008, n. 27531).

Nella specie, come s’è visto in precedenza, il primo giudice ha accolto l’opposizione della USL ed ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Clinica, implicitamente pronunziandosi sulla propria giurisdizione. La Clinica soltanto ha impugnato la sentenza per ragioni di merito, senza alcun accenno alla giurisdizione. In conseguenza all’acquiescenza delle parti sul punto, la questione di giurisdizione è passata in giudicato e la Corte d’appello non poteva pronunziarsi d’ufficio (come è avvenuto) in ordine ad essa.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio, adeguandosi al principio sopra enunciato, procederà alla valutazione del merito della causa.

Il secondo motivo, che discute in punto di giurisdizione, risulta assorbito a seguito dell’accoglimento del primo. Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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