Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2715 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28802/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA INFASCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BARTALOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1358/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2014, R.G.N. 588/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.5.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione spettante a C.M. sulla base della media pensionabile delle ultime 260 e 520 settimane di retribuzione, considerando peraltro tutto il periodo assicurato come se fosse stato soggetto alla contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 42, che, sopprimendo l’INPDAI e trasferendo le relative posizioni all’INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1.1.2003, si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell’INPDAI, erano ancora assicurati presso quest’ultimo e non anche a quelli che, come l’assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS per aver mutato il proprio rapporto di lavoro; conseguentemente, ha ritenuto che la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, essendo la disposizione dell’art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei dirigenti.

Ricorre contro tali statuizioni l’INPS, formulando un unico motivo di censura. C.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 42 e della L. n. 297 del 1982, art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la prima delle due disposizioni citate, nel prevedere che “il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003”, si applicasse solo ai dirigenti che, alla data di soppressione dell’INPDAI, fossero ancora assicurati presso quest’ultimo, e non anche a quelli che, come parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per effetto del mutamento del proprio rapporto di lavoro, e conseguentemente che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, non già in relazione alle retribuzioni maturate durante il periodo di iscrizione all’INPDAI, nonostante che l’art. 42 cit., preveda che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso l’INPDAI sia determinata “applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui al D.Lgs. 21 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7”, pari a Lire 250 milioni.

Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la L. n. 289 del 2002, ha operato il trasferimento dei contributi dall’INPDAI all’INPS mediante iscrizione “con evidenza contabile separata”, ossia in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, l’art. 42, comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell’assicurato già iscritto all’INPDAI deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPDAI, non anche con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42,D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019).

Non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.M.. Tenuto conto che il principio di diritto cui il Collegio ha inteso dare continuità è stato affermato in epoca successiva alla proposizione della domanda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.M.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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